Cass. civ., lav., ord., 07.02.2023, n. 3694
MASSIMA
“(…) in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (…).”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo, la sola vedova deduce violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1223, 2087,2059 c.c., 10 e 85, 13 lgs. n. 38/2000(art. 360 c.p.c., n. 3); contesta l’operato scomputo dell’erogazione dell’istituto assicuratore per poste non omogenee; evidenzia la necessità di liquidare separatamente i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, e l’autonomia del danno da perdita parentale; il motivo è fondato per quanto di ragione; questa Corte ha, infatti, chiarito che in materia va applicato (a differenza dell’opzione interpretativa seguita dalla Corte di merito) il criterio della comparazione tra poste omogenee;
- è stato affermato che, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112-2019);
- ciò in linea con la ricostruzione costituzionalmente orientata del sistema in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza del Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807-2016; cfr. anche, Cass. n. 13819-2017 nonché, in comparazione con il sistema previgente all’ambito temporale di applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13,Cass. n. 777 del 2015, n. 4025 del 2016, e, in riferimento alle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, Cass. n. 8580 del 2019); ed in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell’indennizzo INAIL ex D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d’ufficio quanto indennizzabile dall’INAIL, anche indipendentemente dalla effettiva erogazione (Cass. n. 22021-2022);
- con il secondo motivo la vedova e gli altri superstiti (i figli in proprio e quali eredi della nonna B.M. , il fratello e le due sorelle in proprio e quali eredi della madre del lavoratore deceduto B.M. ) deducono violazione degli artt. 1223,2087,2059 c.c., del P.R. n. 1124 del 1965, 10 e 85 (art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della Corte territoriale relativa al rigetto della domanda delle controparti di imputare diversamente la somma percepita in acconto dalla vedova;
- il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad agire, difettando una situazione processuale di soccombenza legittimante l’impugnazione (si trattava di domanda delle controparti, respinta dalla Corte di merito);
- in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, inammissibile il primo; la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione per l’ulteriore esame della domanda di C.A.R. oggetto del presente ricorso, attendendosi ai principi sopra affermati, con applicazione alla fattispecie, tenuto conto della posizione di erede e di superstite, del criterio di liquidazione per poste omogenee, ed esclusa qualsiasi rilevanza in materia alla pensione INPS, basata su presupposti e con scopi diversi.