Corte di Giustizia UE, sentenza 7 Novembre 2024, C-126/23
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato […], nonché degli articoli 20 e 21, dell’articolo 33, paragrafo 1, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- Con sentenza del 18 settembre 2018, il Tribunale di Padova […] ha condannato l’autore dell’omicidio della sua ex compagna, commesso in Italia, a una pena detentiva di 30 anni e gli ha ingiunto di versare una provvisionale ai familiari della vittima che si erano costituiti parte civile. […];
- I ricorrenti nel procedimento principale, ossia i genitori, la sorella e i figli della vittima, ritenendo che la legge n. 122/2016 avesse introdotto, in violazione della direttiva 2004/80,importanti limitazioni quanto al pagamento degli indennizzi alle vittime di reati intenzionali violenti, hanno adito il Tribunale Ordinario di Venezia;
- Le loro domande sono dirette […] a determinare gli importi da versare loro a titolo di indennizzo, in ragione del loro grado di parentela con la vittima dell’omicidio, in modo «equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo2, della direttiva 2004/80, tenendo conto […] della quantificazione del danno operata dalla sentenza di condanna dell’autore dell’omicidio, e ciò anche se il Fondo di solidarietà non disponga delle risorse finanziarie necessarie. In subordine, i ricorrenti chiedono la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, in rappresentanza dello Stato italiano, al pagamento delle medesime somme a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’attuazione infedele della direttiva 2004/80, in particolare del suo articolo 12;
4.1. In primo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che la limitazione stabilita dall’articolo 11, paragrafo 2 bis, della legge n. 122/2016 – che prevede il riconoscimento dell’indennizzo ai genitori della vittima soltanto in assenza di un coniuge superstite e di figli, e ai fratelli e alle sorelle soltanto in assenza di persone appartenenti alle categorie precedentemente menzionate – viola l’obbligo di indennizzo previsto all’articolo 12 della direttiva 2004/80, in quanto detta norma designa, tra le persone lese alle quali è astrattamente riconosciuto il diritto all’indennizzo, quelle che devono essere concretamente indennizzate, in modo arbitrario e svincolato da parametri equi ed adeguati alla fattispecie. Inoltre, nel caso di specie, l’indennizzo sarebbe stato concesso anche al coniuge superstite della vittima dell’omicidio, dalla quale egli era separato dal 2006, ossia da ben undici anni dalla sua morte. Il diritto all’indennizzo sarebbe quindi riconosciuto ancorché il legame affettivo si sia chiaramente allentato fino ad essere quasi insussistente;
4.2. In secondo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che l’importo di EUR 20 000 concesso ai figli della vittima di un omicidio in applicazione del decreto ministeriale di attuazione, corrispondente al 5% dell’importo provvisorio concesso con decisione giudiziaria, non sembra conforme a quanto stabilito dalla Corte al punto 69 della sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑129/19, EU:C:2020:566), secondo la quale un risarcimento forfettario concesso sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, per essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva2004/80, deve rappresentare un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito;
4.3. In terzo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale ritengono che la normativa nazionale sia illegittima anche nella parte in cui subordina il versamento dell’indennizzo alla condizione che lo Stato abbia accantonato i fondi necessari per accordarlo, il che sarebbe in contrasto con il considerando 10della direttiva 2004/80;
4.4. Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di valutare la fondatezza della domanda di risarcimento danni di cui è investito, fondata sull’errata trasposizione della direttiva 2004/80, occorra, in via preliminare, stabilire se la normativa nazionale, quale risulta dall’articolo 11, commi 2 bis, 2 ter e 3, della legge n. 122/2016, sia conforme al diritto dell’Unione;
- Tale giudice rileva che detta normativa nazionale, che subordina la corresponsione dell’indennizzo –anche laddove una sentenza definitiva stabilisca, a favore di taluni familiari, un diritto al risarcimento dei danni da essi subiti e il relativo importo –, per quanto riguarda i genitori della vittima del delitto di omicidio, all’assenza di coniuge superstite e di figli della vittima e, per quanto riguarda la sorella o il fratello della vittima, all’assenza del padre e della madre, purché essi coabitassero con la vittima e fossero a suo carico nel momento in cui il reato è stato commesso, trascura l’aspetto non patrimoniale della sofferenza connessa alla perdita violenta della vittima;
5.1. Peraltro, per quanto riguarda il coniuge superstite e i figli, detto giudice osserva che l’entità del danno subito non è stata presa in considerazione. Infatti, nel caso di specie, non si sarebbe attribuita alcuna importanza al fatto che il coniuge superstite fosse separato dalla vittima da un certo tempo, essendo stata prevista una mera ripartizione dell’indennizzo sulla base delle disposizioni in materia di successione, subordinatamente alla capienza del Fondo di solidarietà […];
- […] il Tribunale Ordinario di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- a) a fronte della previsione dell’articolo 11, comma 2 bis, della 1egge n. 122/2016, che subordina la corresponsione dell’indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima di omicidio, alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa, pur in presenza di una sentenza passata ingiudicato che quantifica anche a loro favore il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell’autore del reato:
– se la corresponsione dell’indennizzo stabilito in favore dei genitori e della sorella di una vittima dei reati intenzionali violenti, nel caso [di] omicidio, dall’articolo 11, comma 2 bis, della [legge n. 122/2016], essendo subordinata all’assenza di figli e coniuge della vittima (quanto ai genitori)ed all’assenza dei genitori (nell’ipotesi di fratelli o sorelle), risulti conforme a quanto prescritto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 nonché agli articoli 20 (uguaglianza), 21(non discriminazione), 33 comma 1 (protezione della famiglia), 47 (Diritto a un ricorso effettivo ea un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali dell’[U]nione [e]uropea ed articolo 1prot. 12 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] (non discriminazione);
- b) riferita al limite alla corresponsione dell’indennizzo:
-se la condizione posta alla erogazione dell’indennizzo prevista nell’articolo 11, comma 3, della[legge n. 122/2016] consistente nelle parole “comunque nei limiti delle disponibilità del [Fondo di solidarietà]”, senza che alcuna norma imponga allo Stato italiano l’accantonamento di somme concretamente idonee a corrispondere gli indennizzi, anche determinate su base statistica ed in ogni caso risultanti concretamente idonee ad indennizzare in tempi ragionevoli gli aventi diritto, possa reputarsi “indennizzo equo ed adeguato delle vittime” in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80»;
- […] la seconda questione è ipotetica e, pertanto, irricevibile;
7.1. Occorre pertanto rispondere unicamente alla prima questione;
- Sulla prima questione
8.1. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, tutti gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime;
8.2. Come risulta dalla sentenza del 16 luglio 2020 […] tale disposizione impone quindi a ciascuno Stato membro l’obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento commesso nel suo territorio è […]e ciò affinché gli Stati membri possano conformarsi ai loro obblighi relativi all’accesso all’indennizzo in quest’ultima situazione […] nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di quest’ultima, le disposizioni riguardanti l’accesso all’indennizzo in una situazione transfrontaliera «si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori»;
8.3. Al fine di rispondere alla questione posta, occorre anzitutto stabilire se, in caso di omicidio, le «vittime» di reati intenzionali violenti a vantaggio delle quali gli Stati membri devono istituire […] i familiari stretti di quest’ultima, quali i genitori nonché i fratelli e le sorelle, e poi, in caso affermativo, se si possa ritenere che un sistema nazionale di indennizzo «a cascata», secondo l’ordine di devoluzione successoria, come quello evocato al punto 32della presente sentenza, garantisca a tali vittime un indennizzo «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione;
- Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «vittime», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, poiché né tale disposizione né tale direttiva contengono una definizione di tale nozione e detta disposizione non opera alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato da attribuirle, detta nozione, volta a determinare i beneficiari dei sistemi nazionali di indennizzo delle vittime di reati intenzionali, dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima conformemente al significato abituale del termine in questione nel linguaggio corrente, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte e del contesto in cui è utilizzato (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre2023, KRI, C‑323/22, EU:C:2023:641, punto 46 […]);
9.1. Per quanto attiene, in primo luogo, al significato abituale del termine «vittime» nel linguaggio corrente, si deve constatare che esso può essere inteso nel senso che si riferisce sia alle persone che hanno subito esse stesse reati intenzionali violenti, nella loro qualità di vittime dirette, sia ai familiari stretti di queste ultime quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di tali reati, in qualità di vittime indirette;
9.2. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’obiettivo perseguito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, occorre ricordare che tale disposizione mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio dello Stato membro nel quale si trova, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio […];
9.3. Sebbene gli Stati membri dispongano, in linea di principio, della competenza a precisare la portata della nozione di reati intenzionali violenti nel loro diritto interno, tale competenza non li autorizza tuttavia a limitare, salvo privare l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 del suo effetto utile, il campo di applicazione del sistema di indennizzo delle vittime, di cui gli Stati membri si devono dotare in conformità di tale direttiva, […];
9.4. Orbene, occorre constatare che, se la nozione di «vittime», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, dovesse essere interpretata, come sostiene il governo italiano, nel senso che essa include esclusivamente nell’ambito di applicazione ratione personae di tale disposizione le vittime dirette dei reati intenzionali violenti, i reati rientranti in tale nozione che hanno portato alla morte della persona che li ha subiti non rientrerebbero nell’ambito di applicazione ratione materiae di detta disposizione, in violazione del suo obiettivo […];
- A tale proposito occorre peraltro rilevare che la proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato [COM(2002) 562 final] (GU 2003, C 45 E, pag. 69), la quale mirava non soltanto a facilitare l’accesso all’indennizzo in situazioni in cui il reato è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede la vittima, ma anche a stabilire norme minime in materia di indennizzo delle vittime di reato, prevedeva esplicitamente, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b […] l’obbligo per gli Stati membri di indennizzare i «parenti stretti» nonché le «persone a carico» delle vittime decedute a seguito delle lesioni riportate;
10.1. Sebbene tale precisazione certamente non figuri nella direttiva 2004/80, dai lavori preparatori di tale direttiva, in particolare dalla proposta di compromesso presentata dalla presidenza del Consiglio il 26marzo 2004 (documento 7752/04), risulta tuttavia che ciò è dovuto al solo fatto che il legislatore dell’Unione non ha seguito la proposta relativa a tale secondo obiettivo, consistente nello stabilire norme minime in materia di indennizzo delle vittime di reato. Tale circostanza non significa quindi affatto che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso escludere completamente dall’ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva i familiari stretti della persona deceduta a causa di un atto qualificato come reato intenzionale violento, privando pertanto di qualsiasi protezione le persone comunque pregiudicate da un tale atto;
10.2. Tale interpretazione è confortata, […], dal contesto in cui si inserisce l’articolo 12, paragrafo2, della direttiva 2004/8;
10.3. […] occorre rilevare che la direttiva 2012/29,[…] definisce la nozione di «vittime», al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nel senso che essa include, oltre alle persone che hanno subito un danno causato direttamente da un reato, i familiari di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che hanno subito un danno inconseguenza della morte di tale persona, mentre la nozione di «familiari», conformemente al paragrafo1, lettera b), di tale articolo 2, contempla il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;
10.4. […] occorre considerare che la definizione della nozione di «vittime» esposta all’articolo 2,paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29 chiarisce la portata di questa stessa nozione, quale figura all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80. Infatti, come sottolineato dalla Commissione a pagina 3 della relazione citata al punto precedente, la direttiva 2012/29 è volta a definire il «quadro orizzontale per trattare le necessità di tutte le vittime». Nella misura in cui le direttive 2004/80 e2012/29 riguardano la protezione delle vittime di reato, esse hanno quindi, come risulta dal considerando 5 della direttiva 2004/80, ambiti di applicazione che si sovrappongono;
10.5. […] da un lato, occorre osservare che tale argomento muove dall’erronea premessa secondo la quale la definizione della nozione di «vittima» di cui all’articolo 1, lettera a), della decisione quadro2001/220 escludeva già necessariamente le vittime indirette di un reato. Infatti, se è vero che tale disposizione esigeva, affinché una persona fosse considerata come avente la qualità di «vittima» di un reato, che il danno subito da tale persona fosse causato direttamente dal reato, essa non richiedeva affatto che detta persona subisse essa stessa direttamente tale reato;
10.6 Dall’altro lato, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, detto argomento, nella parte in cui verte sulla base giuridica della direttiva 2012/29, è irrilevante, dal momento che, come osservato al punto 48 della presente sentenza, tale direttiva è destinata a fissare il quadro generale del diritto dell’Unione applicabile alle vittime di reato;
- In tale misura, la definizione della nozione di «vittima» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),della direttiva 2012/29 dev’essere intesa come avente il solo scopo di chiarire la portata di quella che figurava all’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2001/220, alla quale rinviava la direttiva2004/80. Tale definizione non modifica quindi la portata della nozione di «vittima» contenuta nell’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva;
- Occorre pertanto considerare che la nozione di «vittime», ai sensi di tale disposizione, a vantaggio delle quali gli Stati membri devono istituire, in forza di detta disposizione, un sistema nazionale di indennizzo, deve essere intesa nel senso che può includere le vittime indirette di un atto qualificato come reato intenzionale violento, quali i familiari stretti della persona deceduta a causa di tale reato, quando subiscono, di riflesso, le conseguenze di quest’ultimo;
- […] occorre, in secondo luogo, esaminare se si possa ritenere che una normativa nazionale che, in caso di omicidio, subordina il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta a causa di un atto qualificato come reato intenzionale violento all’assenza di coniuge superstite e di figli di quest’ultima e quello dei fratelli e delle sorelle della vittima all’assenza dei genitori, garantisca a tali vittime un indennizzo «equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo2, della direttiva 2004/80;
- In tale contesto, spetta in definitiva al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca «un indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004 […];
14.1. Tuttavia, uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato da tale disposizione se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime […];
14.2. Di conseguenza, per essere considerato «equo ed adeguato» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, un indennizzo forfettario concesso a titolo di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti deve essere fissato tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e deve quindi rappresentare un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito […];
14.3. Alla luce di tali considerazioni, occorre constatare che gli Stati membri possono, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono, decidere, al pari della Repubblica italiana nella presente causa, di istituire un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che limiti il beneficio di tale sistema ai familiari stretti della persona deceduta, attribuendo peraltro priorità ad alcuni di questi familiari, quali il coniuge superstite e i figli, rispetto ad altri familiari, quali i genitori nonché i fratelli e le sorelle;
14.4. Tuttavia, un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa .Un siffatto regime nazionale di indennizzo non tiene conto, invero, in violazione dei requisiti ricordati ai punti 60 e 62 della presente sentenza, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale;
- Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 12,paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori;
- Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato,
dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all’indennizzo dei genitori della persona deceduta all’assenza di coniuge superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest’ultima all’assenza di detti genitori.