Cass. civ., I, ord., 24.06.2022, n. 20456
Il riconoscimento all’assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all’apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287).
In altri termini, la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno dev’essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale dell’assegno, consistente nel fornire le risorse economiche necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, in ossequio alla funzione compensativo-perequativa dell’istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all’indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione.
La valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini della verifica in ordine all’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed all’incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, richiede in primo luogo una indagine, da condursi sulla base degl’indicatori previsti dalla prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, volta ad accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare; il predetto accertamento deve aver luogo anche in relazione alla durata del vincolo coniugale, quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell’età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro