Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza 13 marzo 2025 n. 6658
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va subordinato il diritto degli ascendenti, previsto dall’art. 317-bis c.c., di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni deve essere, all’esclusivo interesse del minore, coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 CEDU, secondo tale diritto non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore.
Ciò in quanto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone che il Giudice accerti il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
PARTE RILEVANTE DELLA DECISIONE
2.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 317 bis c.p.c., per aver la decisione impugnata precluso la possibilità per i ricorrenti, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente allorquando il minore si trovi con il genitore, il quale, a giudizio della Corte territoriale, deve essere presente agli incontri del minore con i nonni.
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va premesso che, come più volte affermato da questa Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il d.lgs. n.154/2013, «Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”.
La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.» (Cass. n.15238/2018).
Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n. 2881/2023).
Una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto; deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche).
L’esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l’incontro di persona.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non ha stabilito se gli incontri possano avvenire anche senza la presenza paterna e non ha proceduto a delinearne, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, la concreta regolamentazione, di modo da definire in maniera più puntuale quale sia la modalità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote.
A tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all’attualità, la positiva valutazione dell’interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
3.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,135 c.p.c. per difetto e/o contraddittorietà e/o apparente e/o irragionevolezza della motivazione sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio resa nel processo di separazione giudiziale tra i due coniugi, ma acquisita nel giudizio di cui trattasi e presa in considerazione da parte della Corte territoriale nonostante nella stessa consulenza non vi sia stata alcuna valutazione da parte del collegio peritale d’ufficio nominato del contesto sociale, familiare, abitativo nel quale il minore è stato collocato dalla madre, segnatamente sulla persona del nonno materno e dello zio materno che condividono l’abitazione del minore ivi situato.
Il motivo è inammissibile perché riguarda temi e questioni (collocamento del minore ed idoneità del contesto familiare ed abitativo in cui il minore vive) che esorbitano dal presente giudizio e dalla materia giustiziabile, in quanto concernono statuizioni di competenza del Tribunale ordinario, che già si è pronunciato nell’ambito del giudizio di separazione personale intrapreso dai coniugi ed ancora in corso.
4.- Il ricorso incidentale svolto dal padre del minore propone tre motivi con cui si denuncia: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 330-170 e 331 c.p.c., 101 c.p.c. nonché, per quanto occorrer possa, dell’art. 16 undecies del d.l. n. 179/12; II) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 347 c.p.c. nonché agli artt. 115,116 e 194 c.p.c.; III) l’omesso esame circa ripetuti fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardanti un preteso squilibrio dei tempi di incontro del minore con i nonni e le condotte ostative frapposte dalla madre alla frequentazione ed all’incontro telematico tra nonni e nipote.
5.- Con i primi due motivi, il ricorrente, dopo avere dedotto che la notifica del reclamo era nulla/inesistente, si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato l’inammissibilità del reclamo avversario e lo abbia deciso, nonostante la nullità della notifica; lamenta, inoltre la valutazione riservata alla CTU, che è stata acquisita dal giudizio di separazione.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Quanto al primo motivo, come si evince dal decreto impugnato,
G.S. si è costituito due volte e nella prima occasione (in cui era assistito da un difensore terzo) erano state svolte difese anche di merito, cosicché si erano sanati gli eventuali difetti di notifica; la denuncia dei vizi della notifica, proposta dal G.S. in qualità di avvocato, in rappresentanza di se medesimo, al momento della seconda costituzione avvenuta il 21 dicembre 2023 era ritenuta tardiva ed inammissibile.
La prima censura risulta priva di specificità in quanto non si confronta con la statuizione, che fonda la avvenuta sanatoria sulla prima costituzione avvenuta nel giudizio di reclamo, né la critica con adeguata autosufficienza e da ciò discende la sua inammissibilità.
Anche la seconda doglianza è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019).
Nella specie, il mezzo involge un apprezzamento di merito circa la valutazione della CTU, acquisita dal giudizio di separazione, e risulta inammissibile per difetto di specificità in quanto non vi è alcuna indicazione di fatti che, ove diversamente apprezzati, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, posto che il motivo non focalizza né trascrive alcun passaggio delle osservazioni del CT di parte, di cui si lamenta la pretermissione, ma si limita a prospettare un diverso apprezzamento delle osservazioni del CT di parte, laddove deduce che “paiono molto più aderenti alla realtà rispetto alle valutazioni delle due Consulenti Tecniche d’ufficio” (fol.12 del ric.); restano assorbiti gli altri profili di doglianza.
6.- Il terzo motivo del ricorso incidentale, che concerne l’omesso esame di circostanze fattuali, in tesi, idonee ad influire sulla regolamentazione dei tempi di frequentazione nonni-nipote, è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
7.- In conclusione, il primo motivo del ricorso principale va accolto nei limiti e per quanto di ragione, inammissibile il secondo; il terzo motivo del ricorso incidentale va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, inammissibili i motivi primo e secondo; il decreto impugnato va cassato nei limiti dell’accoglimento nei sensi di cui in motivazione.
La Corte di appello di Genova, in diversa composizione, in sede di rinvio dovrà provvedere, ove permanga all’attualità la positiva valutazione dell’interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, avvalendosi della collaborazione dei Servizi Sociali, a stabilire spazio e modalità di incontro meglio definiti tra i nonni paterni ed il nipote secondo i principi prima enunciati, motivando se le occasioni di incontro possano essere fruite anche senza la presenza paterna; dovrà, infine, provvedere sulle spese di giudizio anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.