Cass. civ., I, ord., 13.07.2022, n. 22179
La legge n. 40/2004 in materia di fecondazione eterologa medicalmente assistita richiede rigorosamente l’esistenza di requisiti soggettivi (possono ricorrervi persone aventi sesso differente) ed oggettivi (che abbiano problemi di infertilità o sterilità non diversamente risolvibili).
La presenza di tali requisiti, non può comunque far venir meno l’esigenza di tutela dei diritti del nato, vista l’unitarietà della disciplina.
In questo contesto l’invocazione degli interessi del minore non giustifica né legittima l’automatica applicazione delle disposizioni previste per la procreazione medicalmente assistita ad ipotesi estranee al suo ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, per la semplice ragione che i Giudici non possono sostituirsi al legislatore che è il solo deputato alla ricerca di strumenti giuridici idonei a realizzare l’invocato interesse del minore.
Neppure è riscontrabile la denunciata violazione dell’art. 2 Cost., atteso che anche se la nozione di «formazione sociale» abbraccia anche l’unione omosessuale, la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli.
Né è ravvisabile la violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l’aspirazione a diventare genitore. Quanto all’asserita lesione del diritto alla salute, la presenza di patologie riproduttive è un dato significativo nell’ambito della coppia eterosessuale, in quanto fa venir meno la normale fertilità di tale coppia, ma rappresenta una variabile irrilevante nell’ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso.
Pertanto, la violazione delle norme che legittimano il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita legittima il rifiuto di rettificare l’atto di nascita nei termini richiesti dalla coppia non potendosi neppure sostenere l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 l. n. 40/2004 non potendosi colmare ad un vuoto di tutela che richiede il necessario intervento del legislatore.