Cassazione penale, Sez. V, sentenza 14 gennaio 2025, n. 1685
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non integra automaticamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., se i figli convivono con il padre e sono da lui mantenuti, essendo necessario accertare se ai beneficiari siano stati effettivamente fatti mancare i mezzi di sussistenza.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il primo motivo di ricorso è inammissibile. L’odierno ricorrente sostanzialmente si duole del travisamento omissivo delle sommarie informazioni rese da D.D. alle forze dell’ordine. Deve, tuttavia, rilevarsi che egli, con l’atto di appello, ha invocato tali dichiarazioni non per dolersi dell’affermazione della sua penale responsabilità per il reato di lesioni personali, cui è dedicato il WOLTERS KLUWER ONE LEGALE ? Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 17 Gennaio 2025 pag. 2 primo motivo di gravame, ma solo per sostenere l’insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, cui è dedicato il secondo motivo dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado. È, quindi, applicabile il principio reiteratamente affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665).
- È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Per effetto del proscioglimento di B.B. per non aver commesso il fatto, deve necessariamente ritenersi venuta meno l’aggravante delle più persone riunite. Conseguentemente la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l’aggravante e procedere alla rideterminazione della pena. Peraltro, il venir meno della aggravante delle più persone riunite comporta, non essendo state contestate o ritenute altre aggravanti in relazione al delitto di cui al capo A), l’applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del Giudice di pace, indipendentemente dalla sopravvenuta entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 582 cod. pen. dal D.Lgs. n. 150 del 2022, atteso che le lesioni sono state giudicate guaribili in giorni sette. Per effetto del venir meno dell’aggravante delle più persone riunite, il reato risulta procedibile a querela che risulta essere stata sporta in data 25 agosto 2016 presso la Questura di Trapani. L’eccezione dì prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, in quanto sia ai fini del termine minimo di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen., sia in relazione al termine massimo di prescrizione di cui all’art. 161 cod. pen. occorre tenere conto della recidiva reiterata applicata in relazione al capo A), cosicché il termine massimo di prescrizione non risulta ancora maturato. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
- Anche il quarto motivo di ricorso è fondato, Integra il delitto di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che nel primo rimane assorbito ai sensi dell’art. 15 cod. pen., la condotta dell’agente che ometta di versare in favore di figli minori l’assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto, alla materia che accomuna entrambe le fattispecie – obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura – solo nel primo caso si aggiunge l’elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 45103 del 10/10/2023, F., Rv. 285473). L’odierno ricorrente è stato condannato per i delitti di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. commessi ai danni della ex moglie e dei figli nel periodo tra il 14 marzo 2018 ed il 9 maggio 2019. Poiché il reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. pen. presuppone che all’avente diritto siano stati fatti mancare i mezzi di sussistenza, con l’atto di appello A.A. ha evidenziato che il Giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dai figli innanzi al Tribunale civile dalle quali risultava che i predetti erano mantenuti dal padre; l’omesso versamento alla ex moglie delle somme dovute per il mantenimento della prole non poteva, quindi, aver determinato la mancanza dei mezzi di sussistenza per i figli. Egli si duole anche in questa sede della carenza di motivazione su tale punto ed evidenzia che dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare del provvedimento del WOLTERS KLUWER ONE LEGALE ? Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 17 Gennaio 2025 pag. 3 Tribunale Civile di Trapani del 9 maggio 2009 risulta che i figli hanno abitato assieme al padre da diversi anni e comunque da prima del periodo per il quale è stata pronunciata condanna. In effetti, la Corte di merito, omettendo di prendere in esame la documentazione prodotta, afferma in modo apodittico che dall’omesso versamento dell’assegno è conseguita la mancanza dei mezzi di sussistenza per la prole e per la ex moglie, senza confrontarsi con la censura mossa dall’appellante e con la documentazione offerta a sostegno della stessa e senza chiarire gli elementi dai quali risulterebbe che ai beneficiari degli assegni siano stati fatti mancare i mezzi di sussistenza. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata anche in relazione ai reati contestati al capo C) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.