Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3904
PRINCIPIO DI DIRITTO
Sussiste una presunzione ai sensi dell’articolo 2727 c.c. dell’esistenza di un danno morale in capo al padre derivante dall’uccisione della figlia non convivente da parte di un terzo, gravando sul danneggiante il diverso onere di provare l’esistenza dell’indifferenza o dell’odio tra padre e figlia, tale da escludere l’esistenza di un pregiudizio non patrimoniale.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- L’unico motivo di ricorso è manifestamente fondato: le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d’appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata; oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l’ancor più prossima Cass. sez. 3, 15 luglio 2022, n. 22397: “l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”): in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 n. 5769).
- In conclusione, accogliendosi l’unico motivo del ricorso, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione; va disposto che, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti nonché di D.D. e di A.A.