Con l’ordinanza interlocutoria in esame, la prima Sezione della Corte di Cassazione rimette gli atti al Primo Presidente della medesima Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione di una questione di giurisdizione.
In particolare, si chiede di stabilire:
« i) se e come debba raccordarsi il criterio della residenza abituale del minore, stabilito dall’art. 5 della Convenzione dell’Aja del 1996, con le previsioni dell’art. 4 della stessa Convenzione e con il disposto della L. n. 218 del 1995, art. 42 nel caso in cui: la residenza abituale del minore si trovi nella Federazione russa; l’autorità giudiziaria russa abbia già statuito in ordine all’affidamento e alla collocazione del figlio; e l’oggetto del giudizio instaurato innanzi all’autorità giudiziaria italiana sia limitato alla domanda di mantenimento del minore e a prestazioni in senso lato economiche a carico del genitore non affidatario;
- ii) se e come la soluzione interpretativa accolta dalla Corte di merito, che ha escluso l’applicabilità, nel caso di specie, della Convenzione dell’Aja del 1996, si possa conciliare con la funzione, di massima protezione del figlio, svolta dai provvedimenti in materia minorile e con il principio di concentrazione delle tutele (cfr. Cass. 1310/2017 e Cass. 1/2001 per l’affermazione di detti principi e dell’inapplicabilità dell’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, vigente ratione temporis)».
Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria n. 7103/2022