Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3502
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio nato disabile, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare pronto ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767).
E’ stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché I‘ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…]
Le pretese violazioni di norme costituzionali e sostanziali, nella specie, oltre che risultare insussistenti, sono sostanzialmente inammissibili in quanto il rinvio formulato da parte ricorrente ai richiamati arresti di legittimità, non spiega in particolare come “le successive determinazioni del 2015 e del 2017” (citate in ricorso, v. pag. 15) possano, come pure il ricorrente adombra, “far ritenere effettiva la sussistenza del diritto” in suo favore “di richiedere ed ottenere l’invocato ristoro in considerazione delle precarie condizioni di vita che è costretto a vivere (…)” e non riescono a scalfire quanto argomentato in proposito già dai giudici di merito in conformità agli orientamenti di questa Corte, invocati a supporto della propria tesi anche dallo stesso ricorrente.
Alla luce di tali orientamenti è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare pronto ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767).
E’ stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché I‘ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).
L’orientamento è stato ribadito anche di recente con I’osservare che “come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto «la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo» rivela sostanzialmente quale mero «mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani», andando pertanto «incontro alla .. obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l’unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza» non essendo d’altro canto possibile stabilire un «nesso causale» tra la condotta colposa del medico e le «sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita» (Cass. n. 25767/2015 cit.)” (cosi testual. Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251).
Nell’appena richiamato orientamento, anche con riferimento al giudizio instaurato dai genitori e già definito in precedente giudizio, come avvenuto nel caso in esame, si è infine precisato «che il danno del nato disabile risulta nella specie dai genitori invero prospettato come conseguenza del danno da essi asseritamente subito, laddove, stante la suindicata ravvisata relativa insussistenza, a fortiori difetta lo stesso presupposto per la configurabilità di un pregiudizio che si assume esserne conseguentemente derivato in capo al nato» (cosi testual. ancora, Cass. n. 9251/2017 cit.).
Il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in favore delle parti controricorrenti secondo il principio di soccombenza, cosi come liquidate in dispositivo.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.Igs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita e gli altri dati identificativi del ricorrente e dei genitori dello stesso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-guater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).