La sentenza richiama le norme inerenti alla sospensione genitoriale ed alle procedure di affidamento della prole, nell’ottica della valutazione del giudice anche e soprattutto ai fini della preservazione del rapporto tra fratelli.
Cass. civ., VI – 1, ord., 04.10.2022, n. 28676
Testo rilevante della decisione
Il ricorso è inammissibile perché, in entrambi i motivi, non è diretto a contestare la valutazione compiuta effettivamente dalla Corte di appello ma ad affermare la violazione di principi normativi e giurisprudenziali che non hanno costituito affatto l’oggetto di una interpretazione contraria ed erronea da parte del giudice di merito. In quanto tale il ricorso non coglie la ragione del decidere che sorregge la sentenza impugnata. Inoltre l’interpretazione seguita dalla Corte di appello – sia in materia di affidamento dei fratelli nelle situazioni di rottura conflittuale del legame coniugale dei genitori sia in materia di limitazione della responsabilità genitoriale per effetto di gravi comportamenti lesivi del processo di crescita e di formazione della personalità dei minori – non appare affatto smentire i principi fondamentali affermati dal legislatore e dalla giurisprudenza Europea e nazionale.
La questione dell’affidamento della prole, nel quadro di una prevalenza generale del criterio dell’affidamento condiviso, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove sia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. civ. sez. VI-1 n. 28244 del 4.11.2019). In questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto, sulla base di una motivazione ampiamente argomentata e coerente alle risultanze istruttorie, l’inidoneità, allo stato, di entrambi i genitori a esercitare pienamente la responsabilità genitoriale e ha correttamente ed espressamente seguito la giurisprudenza in tema di affidamento temporaneo ai servizi sociali secondo cui la decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., e secondo cui tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell’affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all’art. 333 c.c., comma 2, come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c., (Cass. civ. sez. I n. 31902 del 10 dicembre 2018).
La Corte di appello, infatti, nonostante abbia tenuto correttamente conto della contrastante volontà dei minori sulla residenza presso l’uno o l’altro genitore, ha inteso proprio impedire una separazione radicale dei due fratelli prevedendo una comune residenza diurna presso la struttura di accoglienza che avrebbe garantito la possibilità di una loro frequentazione al di fuori del clima familiare conflittuale e disturbante posto in essere dai genitori. Ha tenuto conto dell’interesse dei minori – sotto questo profilo in situazioni soggettivamente molto diverse – a ripristinare o sviluppare un rapporto con entrambi i genitori tenendo peraltro ben presente la necessità di evitare la produzione o l’aggravarsi di situazioni di strumentalizzazione e contrapposizione indotta dal comportamento dei genitori. Infine ha previsto la possibilità della frequentazione dei fratelli anche nel fine settimana tenendo conto della forte opposizione di B. alla frequentazione del padre e predisponendo modalità intese a garantire la frequentazione materna da parte di L. senza subire forme di manipolazioni strumentali alla permanenza dell’irrisolto rapporto conflittuale dei genitori.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Cass. civ., VI – 1, ord., 04.10.2022, n. 28676