<p style="text-align: justify;"> La sentenza n. 10422/2020 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione conferma la responsabilità penale per il genitore che ometta di versare la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili e per il mantenimento della prole, ai sensi dell’art. 570, co. 2, c.p.. La violazione degli obblighi di assistenza familiare rappresenta una condizione soggettiva dello stato di bisogno ed obbliga i genitori a contribuire al mantenimento dei figli minori. Per escludere la responsabilità penale del genitore, l'obbligato deve fornire prova rigorosa della sua impossibilità ad adempiere l’onere contributivo impostogli e, più precisamente, deve dichiarare di versare in situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli minori; ulteriormente, incombe sul genitore inadempiente l’onere di allegare gli elementi da cui possa desumersi tale.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>Andrea Boscato</em></p>