Cass. pen., I, ud. dep. 26.10.2021, n. 38359
MASSIMA
In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall’art. 572, comma 2, c.p., costituisce causa ostativa alla suddetta sospensione, nonostante l’abrogazione di tale norma operata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1-bis, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, attese la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, c.p.p. all’art. 572, comma 2, c.p. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’art. 572, comma 1, c.p. e art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso va rigettato, perché infondato in diritto.
- Ed invero, secondo l’indirizzo accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamato nell’ordinanza impugnata, in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall’art. 572 c.p., comma 2, costituisce causa ostativa alla suddetta sospensione, nonostante l’abrogazione di tale norma, operata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1-bis, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, attese la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656 c.p.p., comma 9, all’art. 572 c.p., comma 2, e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’art. 572 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies, (Sez. 1, n. 10373 del 29/1/2021, Sysenko, Rv. 280739; Sez. 1, n. 32727 del 5/11/2020, Di Renzo, Rv. 279896; Sez. 1, n. 52181 dell’8/1/2016, Brandi, Rv. 268352).
Va precisato che la continuità normativa tra l’originaria forma aggravata del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., comma 2, e quella introdotta con l’art. 61 c.p., n. 11-quinquies, deve intendersi limitata alle condotte commesse “in danno” dei minori di anni 14, unico terreno comune ad entrambe le aggravanti; non rientrano, viceversa, nell’originaria previsione nè possono ritenersi richiamate in forma “mobile” o formale, ai fini di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l’art. 61, n. 11-quinquies citato, trattandosi di nuove ipotesi di responsabilità aggravata, come tali soggette ai principi di tassatività e di irretroattività della legge penale (Sez. 1, n. 12653 del 24/1/2019, Sanna, Rv. 274989, anche in motivazione).
- Ciò premesso, correttamente il giudice dell’esecuzione ha sottolineato come, nella specie, la questione in discussione non si sia posta in concreto, perché le condotte di maltrattamenti ascritte al condannato si sono protratte anche all’indomani della disposta reintroduzione della circostanza aggravante di cui all’art. 572 c.p., comma 2, trasformata da aggravante comune in aggravante ad effetto speciale. Pertanto, nel momento di commissione del reato, la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno o in presenza di persona infraquattordicenne ostacolava la sospensione dell’esecuzione della pena agli effetti e nei termini previsti dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), senza che l’inasprimento punitivo, conseguente alla recente novellazione dell’art. 572 c.p., avesse assunto un qualche rilievo sulla decisione.
- Quanto, poi, alla contestata natura “mobile” o formale del rinvio operato dall’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), all’art. 572 c.p., comma 2, va condiviso il costante orientamento espresso da questa Corte su siffatta natura del rinvio, in quanto ritenuta conforme allo scopo della disposizione processuale in esame, che, richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde dalla formulazione linguistica delle stesse e consente alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni. Una simile conclusione, non solo va considerata “pienamente coerente con il criterio dell’interpretazione letterale di cui all’art. 12 preleggi”, ma tiene conto del fatto che “nel settore penale è la tecnica del rinvio “mobile” o “formale” quella che appare più coerente con il carattere permanente del potere del legislatore di compiere le scelte punitive (Sez. 1, 28 gennaio 2005, n. 6775)” (Sez. 1, n. 12653 del 24/1/2019, Sanna, Rv. 274989, in motivazione; Sez. 1, n. 52181 dell’8/11/2016, Brandi, Rv. 268352, in motivazione).
- Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.