Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, sentenza 10 marzo 2025 n. 120
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va assegnata la casa familiare, in caso di separazione tra i coniugi, al genitore presso cui vengano collocati in via preferenziale i figli minori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell’assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà).
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
(…)
Sulla domanda di separazione giudiziale Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l’insorgenza tra i coniugi di un’insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all’altro, l’indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione ( cfr. verbale di comparizione personale delle parti davanti al giudice delegato) e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni antecedentemente all’instaurazione del presente giudizio costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
E’ appena il caso di precisare che nessuna delle parti ha formalmente avanzato, nonostante le accuse mosse circa l’addebitabilità della separazione, domanda di addebito per cui il Tribunale ritiene di non dover statuire nulla in merito in assenza di domanda.
Sulla domanda di mantenimento della figlia OMISSIS.
Dall’unione dei coniugi OMISSIS, come è noto, sono nate due figlie, la prima pacificamente autosufficiente in quanto sposata, la seconda, di anni 24, OMISSIS .
Su quest’ultima non vi è accordo fra le parti circa il raggiungimento o meno della sua piena autosufficienza economica.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (ex multis Cass. sez. 1^ n. 40282/2021) lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Nel caso di specie, il contratto pacificamente stipulato dalla figlia della coppia, con decorrenza dal 15.5.2023 ha una durata predeterminata di un anno (per quanto rinnovabile tacitamente) e il corrispettivo è subordinato pacificamente al numero delle ore effettuate.
Non sono, quindi, stati allegati a parere del Collegio allo stato elementi idonei a far ritenere raggiunta una completa autosufficienza economica.
Non può difatti tacersi che non veniva contestato dal sig. OMISSIS all’udienza in cui veniva sentito che i redditi percepiti dalla figlia in forza del contratto di collaborazione prodotto fossero limitati per l’anno precedente ad un ammontare di Euro. 11.000,00 lordi e che la figlia stesse maturando la volontà di mettersi in proprio, circostanza prospettata, invero, solo come un mero progetto ancora in divenire.
Del resto, a parere del Tribunale, la consapevolezza del non completo e pieno raggiungimento di una autosufficienza della figlia più giovane della coppia da parte del padre si rende evidente anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in occasione dell’udienza celebrata dinanzi al giudice delegato, ove egli dichiarava che in costanza del suddetto rapporto lavorativo si era reso disponibile ad aiutare OMISSIS per i mesi in cui ella non prestava attività lavorativa – in particolare il mese di agosto (cfr. verbale del 10.7.2024).
Deve, tra l’altro, considerarsi il pacifico non perfezionamento del corso di studio della giovane di appena anni 24, la quale risulta avere iniziato solo di recente e per il presente anno accademico in corso un percorso di specializzazione, necessario per lavorare presso strutture pubbliche, avendo conseguito solo in data 20.4.2023 la laurea triennale.
Si ritiene, pertanto, che l’autosufficienza economica non possa che valutarsi in corrispondenza delle personali aspirazioni della ragazza, tenuto conto della sua giovane età e dell’incapacità della stessa di sostenersi per il prosieguo degli studi solo con i propri introiti (…).
Ed è appena il caso di precisare, infine, che in merito all’istanza di rimessione in istruttoria avanzata con nota dell’8.11.2024 dalla difesa del sig. OMISSIS, al fine di consentire l’esibizione dei redditi maturati dalla figlia nel corso dell’ultimo anno, la stessa si palesi del tutto tardiva in assenza di istanza di rimessione in termini che ne giustifichi l’accoglimento.
Non può difatti tacersi come la comunicazione inviata all’ OMISSIS solo in data 24.10.2024, e volta a giustificare un ordine di esibizione a seguito del diniego opposto, avrebbe dovuto essere inoltrata, trattandosi di rapporto lavorativo in corso già all’epoca dell’instaurazione del giudizio, nei termini della costituzione del giudizio.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nell’art. 337 ter c.c. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell’età della figlia, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell’inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle sue esigenze e delle spese per il suo mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
Alla stregua delle emergenze processuali, considerata l’evidenziata disponibilità economica del resistente il quale percepisce uno stipendio netto come dallo stesso dichiarato di 2.000 euro e parametrato alle esigenze di una ragazza di anni 24, il Tribunale ritiene congrua quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 250,00.
La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente OMISSIS l’obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a OMISSIS le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle straordinarie per la figlia, purché documentate.
Sulla assegnazione della ex casa coniugale.
Dalla ritenuta non autosufficienza economica della figlia della coppia OMISSIS, deve statuirsi in merito all’assegnazione della casa coniugale, su cui vi è molto contrasto, trattandosi di immobile intestato ad entrambi i coniugi.
Come è noto, la ratio della regola posta dall’art. 337-sexies c.c. è quella di garantire la conservazione dell'”habitat” domestico dei figli minori (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2013, n. 21334), pure a fronte di una situazione di conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. VI, 02/12/2015, n. 24473).
In linea di principio, quindi, qualora i figli minori vengano collocati in via preferenziale presso uno dei genitori, ovvero qualora uno dei genitori conviva con un figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la casa familiare sarà assegnata a costui, indipendentemente dal titolo di proprietà (dell’assegnazione si terrà comunque conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ove vi sia stata deroga al titolo di proprietà).
Nel caso di specie la casa familiare sita in P. (N.) al Corso G. n. 254 va assegnata alla ricorrente per viverci con la figlia OMISSIS .
Non vi sono elementi per come prospettato in sede di provvedimenti urgenti per mutare lo stato di fatto atteso che entrambi i coniugi hanno dedotto che la figlia OMISSIS convive allo stato con la madre e che questo risulta essere il suo desiderio confermato anche dal padre in udienza.
Ogni questione attinente al pagamento del mutuo che grava sull’immobile esula, come è noto, dal tema di indagine del presente giudizio per cui nessuna statuizione deve essere adottata trattandosi di domanda chiaramente inammissibile in questa sede.
- Sulle spese di lite Dovendo il presente giudizio proseguire per il giudizio di divorzio instaurato unitamente alla domanda di separazione giudiziale, sulle spese si statuirà in sede di sentenza definitiva.