Sentenza Consiglio di Stato sez. VI – 17/01/2023, n. 554
IL CASO
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni emetteva nei confronti della società RAI – Radio Televisione Italiana s.p.a., un’ordinanza-ingiunzione per violazione dei paragrafi 1 e 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l’art. 34 commi 2 e 6 del D.lgs. 2005, n. 177.
Il T.A.R. Lazio, investito dell’impugnativa proposta dalla società, accoglieva il ricorso reputando fondate le censure in merito all’assenza di violazione delle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione TV e minori paragrafi 1.2 e 2.3 e dell’articolo 34, comma 3, del D.lgs. 2005, n. 177, sull’assunto che le immagini trasmesse dall’emittente televisiva garantivano l’assoluto anonimato e l’irriconoscibilità del minore protagonista del filmato, mentre veniva prelevato dalle Forze dell’Ordine, contro la sua volontà all’uscita della scuola, per essere allontanato dal nucleo familiare e condotto in una comunità, in esecuzione di un provvedimento giudiziario.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni interponeva appello avverso la sentenza affidato ad un unico motivo.
LE MASSIME
Costituisce violazione delle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione TV e minori, paragrafi 1.2 e 2.3, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del D.lgs. 2005, n. 177, la condotta dell’emittente televisiva che trasmetta programmi con scene ad alto contenuto drammatico riguardanti un minore, durante la fascia oraria di c.d. “Televisione per tutti” (i.e. 7.00 – 22.30), in mancanza dei requisiti imposti dall’ art. 34 comma 2 D.lgs. cit., ovvero dell’ avviso acustico e della presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile per tutta la durata della trasmissione, a nulla rilevando né la garanzia dell’anonimato e dell’irriconoscibilità del minore, né l’eventuale notorietà del fatto (Nel caso di specie la trasmissione del primo dei due servizi era stata anticipata da un espresso avviso della conduttrice circa la drammaticità del filmato riguardante un minore, ma il programma non risultava accompagnato dall’ ulteriore elemento del simbolo visivo, prescritto dall’art. 34 comma 2 ).
Il giudizio di pericolosità in concreto, necessario per l’integrazione della fattispecie illecita di cui al comb. disp. degli artt. 34 commi 2 e 6 D.lgs. 2005, n. 177 e par. 1.2 e 2.3 Codice di Autoregolamentazione TV e minori, presuppone l’accertamento delle specifiche e rilevanti circostanze concrete e quindi dell’effettiva esposizione al rischio di nuocere allo sviluppo, fisico, psichico o morale dei minori, nonché l’equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di tutela del minore e la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero di rilevanza costituzionale, da effettuare secondo un parametro di proporzionalità alla stregua delle circostanze del caso (Nella fattispecie l’Autorità ha inteso perseguire non tanto la tutela dei minori coinvolti nel filmato, quanto piuttosto l’impatto del servizio sui minori potenziali telespettatori, in considerazione della fascia oraria di trasmissione).
BREVI OSSERVAZIONI
Il caso affrontato nella sentenza in commento fa corretta applicazione dei principi normativi richiamati, riguardanti i requisiti di idoneità che le trasmissioni televisive devono contenere per scongiurare il nocumento allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, valutati alla stregua della normativa sovranazionale e costituzionale e del principio del superiore interesse del minore, elemento portante della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e ratificata dall’Italia con L. 176/1991.
Peraltro l’art. 17 della Convenzione afferma che gli Stati contraenti “riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale”. A tal fine inoltre “…favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere…”.
La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con la l. 5 ottobre 1991, n. 327, all’ art. 7 stabilisce inoltre che i programmi televisivi “…debbono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell’uomo” e qualora presentino contenuti tali da “…pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti, non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l’orario di trasmissione e di ricezione”.
Il Consiglio di Stato nella fattispecie ha inteso garantire non solo la tutela del minore coinvolto nel filmato, ma anche l’impatto del servizio sui minori potenziali telespettatori, in considerazione della fascia oraria in cui esso era andato in onda.
La decisione è in linea, oltreché con la normativa richiamata, con il commento generale n.14 del 29 maggio 2013 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, intitolato “Sul diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione”, e segnatamente con una delle tre configurazioni in cui si enuclea il richiamato principio: la regola procedurale che impone che, ogni qualvolta venga adottato un provvedimento autoritativo riguardante un minore, il processo decisionale debba includere una valutazione del possibile impatto della decisione sul minore stesso.
Una questione connessa all’oggetto della causa, anche se non inerente il thema decidendum, è quella dell’uso della forza fisica, potenzialmente necessaria a sottrarre il minore al proprio habitat, in un caso di conflitto genitoriale.
Di recente la Corte di Cassazione civile sez. I, nell’ ordinanza del 24/03/2022, la n. 9691, pur non essendo oggetto della controversia le modalità di esecuzione del provvedimento impugnato, si è spesa sul punto per la rilevanza del tema, precisando che l’uso della forza fisica, non è una misura conforme ai principi dello Stato di diritto, anche per i rilevanti consequenziali traumi che potrebbe cagionare al minore, ponendosi esso in contrasto con la tutela della dignità della persona umana.