Cass. pen., V, ud. dep. 14.10.2021, n. 37460
Con la sentenza n. 37460 del 14.10.2021, la Corte di Cassazione afferma che il reato di violenza sessuale di cui all’art 609 bis c.p. è integrato nei suoi elementi essenziali anche con un bacio sulla bocca, se valutato il comportamento nel suo complesso ed il contesto sociale all’interno del quale il predetto avviene, possa considerarsi lesa la libertà sessuale della vittima.
TESTO RILEVANTE DELLA SENTENZA
2.1. In particolare, avuto riguardo alla violenza sessuale consistita nel costringere la moglie, non consenziente, a subire un bacio sulla bocca, il ricorrente sembra adombrare, altresì, la tesi secondo cui, data l’assenza di una vera e propria violenza fisica o verbale, un tale bacio non potrebbe configurare il reato di cui all’art. 609-bis c.p.. In proposito, si rammenta anzitutto che, secondo una tesi risalente, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra (potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto: Sez. 3, n. 25112 del 13/2/2007, Greco, Rv. 236964; Sez. 3, n. 41536 del 29/10/2009). Giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, R., Rv. 261634; vedi anche Sez. 3, n. 10248 del 12/2/2014, M., Rv. 258588). Tanto chiarito, deve rilevarsi come, d’altro canto, ai fini della sussistenza del delitto in esame, non occorra che la violenza sia di forma o veemenza particolare o, men che meno, brutale ed aggressiva, potendo essa manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’atto sessuale stesso: nella specie, l’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa. Il piano di mancato consenso in cui si poneva l’atto sessuale, poi, era del tutto pacifico e noto al ricorrente, il quale non voleva rassegnarsi alla fine del rapporto sentimentale con sua moglie, che gli aveva già da tempo comunicato l’intenzione di lasciarlo e trasferirsi in XXXXXXXX.