Cassazione civile, sez. III, ordinanza 2 settembre 2024, n. 23471
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un
soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa: l’assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall’art. 2041 cod. civ..
In altri termini, colui che agisce con l’azione in parola è onerato di allegare che il
proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l’altrui arricchimento o con la causa di quest’ultimo, sia privo di una legittima causa dell’attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
2.1. La doglianza è infondata.
L’azione generale di ingiustificato arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa: l’assenza di questa, dunque, costituisce elemento che integra la fattispecie contemplata dall’art. 2041 cod. civ..
In altri termini, colui che agisce con l’azione in parola è onerato di allegare che il
proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l’altrui arricchimento o con la causa di quest’ultimo, sia privo di una legittima causa dell’attribuzione o trasferimento patrimoniale: e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile.
In tal senso può correttamente intendersi, puntualizzandone i riverberi di natura
processuale, il consolidato indirizzo esegetico di questa Corte che dalle esposte premesse inferisce che non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale(cfr., ex plurimis, Cass. 13/06/2023, n. 16864 ; Cass. 16/02/2023, n. 4909; Cass. 16/02/2022, n. 5086; Cass. 24/06/2020, n. 12405; Cass. 07/06/2018, n. 14732; Cass. 15/05/2009, n. 11330).
A fronte di una domanda di ingiustificato arricchimento in tal guisa conformata, la
deduzione della esistenza di un’obbligazione naturale quale ragione giustificante lo spostamento patrimoniale non concreta né comporta l’allegazione di un fatto ulteriore e diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda, munito di efficacia estintiva, impeditiva o modificativa del diritto ex adverso fatto valere(…)