Cass. civ., III, ord., 16.07.2024, n. 19584
PRINCIPIO DI DIRITTO
La qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l’iscrizione di ipoteca rende legittima quest’ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l’ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell’art. 2740 cod. civ., al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi;
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
i motivi di ricorso sono i seguenti:
primo motivo: violazione degli artt. 2808,2809 e 2818 cod. civ., nonché erronea interpretazione degli artt. 4, comma 8, e 5 della legge n. 898 del 1/12/1970, in quanto alla data dell’iscrizione ipotecaria il credito riveniente dal decreto di omologa della separazione dei coniugi, emanato in data 26/03/2012, tutelabile con l’iscrizione ipotecaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 1988, era stato già integralmente estinto al momento della costituzione dell’ipoteca da parte della M.M.C., avvenuta in data 27/02/2017, in quanto ne era stata pattuita durata di tre anni (trentasei mesi) e non vi erano altri provvedimenti giudiziali costituenti titolo legittimante l’iscrizione ipotecaria;
secondo motivo: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per motivazione apparente e comunque omessa in relazione alla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria;
terzo motivo: erronea applicazione dell’art. 2878 n. 3 cod. civ. e violazione dell’art. 1200 cod. civ. nonché degli artt. 24 Costituzione, 99 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di apposita istanza al fine della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria;
il primo motivo presenta carattere decisivo;
l’assunto della Corte territoriale, dell’essere stata iscritta l’ipoteca al fine della tutela dell’assegno divorzile, quale logico sviluppo dell’assegno di separazione, non ha un adeguato addentellato normativo, atteso che i titoli per l’iscrizione ipotecaria sono, nell’attuale assetto normativo, la sentenza di separazione, la sentenza di divorzio e il decreto di omologa della separazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2818, cod. civ., 156, comma 5 cod. civ., 8, comma 2, della legge n. 898 del 1970 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 18/02/1988;
il fulcro della motivazione della Corte territoriale è invero che l’iscrizione ipotecaria del 27/02/2017 mirasse a garantire l’adempimento dell’assegno divorzile disposto con ordinanza del presidente del Tribunale di Cuneo del 11/02/2016, confermato con sentenza dello stesso Ufficio giudiziario n. 981 del 2018;
nella specie, alla data dell’iscrizione ipotecaria presa il 27/02/2017, il credito riveniente dall’omologa, con decreto del 26/03/2012 del Tribunale di Mondovì, della separazione dei coniugi A.E.-M.M.C., era già stato integralmente soddisfatto, in quanto di durata triennale (trentasei mesi) e non essendovi contestazione in ordine all’adempimento da parte dell’A.E.;
a tanto consegue che, in carenza di attribuzione di una specifica attitudine ad essere titolo per l’iscrizione ipotecaria, ai sensi del disposto dell’art. 2818, comma 2, cod. civ., in relazione ai già richiamati articoli del codice civile e della legge n. 898 del 1970, il provvedimento giudiziale di assegnazione dell’assegno divorzile non è suscettibile di essere considerato titolo legittimante l’iscrizione presa dalla M.M.C., né argomenti in tal senso possono trarsi dal disposto dell’art. 189 disp. att. cod. civ., che attribuisce la qualità di titolo esecutivo all’ordinanza di cui all’art. 708 cod. proc. civ.;
in altri termini, la qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l’iscrizione di ipoteca rende legittima quest’ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l’ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell’art. 2740 cod. civ., al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi;
il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato;
il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo, in quanto da questo strettamente dipendenti;