Cass. civ., 1, ord., 17.02.2022, n. 5236
L’atto matrimoniale, come gli atti da esso dipendenti, è puro e incoercibile nel senso che la dichiarazione di prendersi in sposi non può essere sottoposta a termine né condizione ed è vietato ogni patto che miri a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio.
La dichiarazione matrimoniale è atto personalissimo che deve necessariamente pervenire dai nubendi: in merito, sebbene il matrimonio per procura possa essere visto come una deroga a tale regola generale è opportuno ricordare che il procurato è solo un nuntius della volontà degli sposi, di cui è possibile servirsi esclusivamente in casi straordinari, con la forma dell’atto pubblico o altre forme speciali stabilite dalla legge e la cui nomina ha efficacia limitata a 180 giorni.
Il corrispettivo diritto di sciogliere il matrimonio è quindi a sua volta personalissimo ossia inderogabile, intrasmissibile e imprescrittibile.
Tale assunto può essere parzialmente messo in dubbio dal disposto di cui all’art. 4 c. 5 della L 898/1970 sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale è consentita la nomina di un curatore speciale nel caso in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace (norma ritenuta estensibile per analogia nei casi di interdizione).
Secondo la natura personalissima dell’azione finalizzata al divorzio, questa non può essere proseguita dagli eredi che restano legittimati ad intervenire nel processo – eventualmente avviato dai coniugi e riassunto in capo agli eredi per il decesso di uno di questi – solo per diritti ed obblighi di carattere prettamente economico, inerenti al patrimonio del dante causa e suscettibili di trasmissione iure hereditario.
Pertanto, è inammissibile il subingresso nel processo da parte di colui che, in qualità di erede, miri a far valere diritti o a contestare obbligazioni prive di natura patrimoniale.
Se pur è vero che, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., quando una parte viene meno per morte o altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o contro quest’ultimo, si tenga ben presente che tale successione è meramente processuale e non mira alla creazione di una legittimazione sostanziale espressamente esclusa dalla natura del rapporto in contestazione come nel caso del processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, connotato da un’ “intrinseca intrasmissibilità della situazione soggettiva correlata” (Cass. n. 10065 del 25 giugno 2003).