È pacifico in giurisprudenza che il consenso all’atto sessuale deve essere verificato nel momento del rapporto, a prescindere dal comportamento eventualmente provocatorio anteriore (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D., Rv. 282834-01) e deve permanere per tutta la durata dello stesso (Sez. 3, n. 15010 del 11/12/2018, F., Rv. 275393-01), per cui l’eventuale sopravvenuto dissenso non solo integra il reato ma preclude il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità in presenza delle altre condizioni di legge (Sez. 3, n. 16440 del 22/01/2020, S., Rv. 279386-01).
Cass. pen., III, ud. dep. 26.07.2023, n. 32447