Corte di Cassazione penale, Sezione III, sentenza 20 giugno 2024, n. 24326
PRINCIPIO DI DIRITTO
Le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall’articolo 62 cod. pen. e il giudice deve attenersi i criteri di cui all’articolo 133 cod. pen., sicché il diniego può essere pertanto fondato sulla gravità oggettiva del reato e sulla capacità a delinquere del colpevole.
La gravità del fatto può da sola costituire criterio sufficiente per negare la concessione delle attenuanti generiche senza che il giudice sia tenuto a motivare sugli altri elementi indicati dallo art. 133 cod. pen. .
Al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante, il giudice può legittimamente valutare gli stessi elementi quali la gravità del fatto e precedenti penali dell’imputato.
Il rilievo della condotta susseguente al reato non vale di per sé ad escludere la gravità dell’offesa, dovendo concorrere ai fini della tenuità dell’offesa con tutti altri elementi della fattispecie. Nel compiere tale valutazione, la condotta successiva alla commissione del reato non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
[…]
Al riguardo l’imputato è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, avendo realizzato le opere indicate in assenza del necessario preavviso con allegato il progetto e della autorizzazione preventiva, ritenendoli necessari in considerazione della realizzazione dell’intervento in zona sismica, e considerato che, in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, Amodeo, Rv. 282410 – 01), non è invocabile la prescrizione, tenuto conto del tempus commissi delicti, ma è applicabile la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ai sensi dell’art. 344 bis cod. proc. pen. Termine che per il giudizio di cassazione non è decorso.
- Ciò premesso, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione della gravità del fatto stante la pluralità delle opere edilizie realizzate consistite in un fabbricato rurale e annessi tre depositi (cfr. pag. 2).
In disparte la considerazione che in tema di legislazione antisismica, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell’autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall’art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 18267 del 13/04/2023, Pepe, Rv. 284612 – 01; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, non massimata sul punto), la motivazione in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sorretta da congrua motivazione ed è conforme a diritto.
Ed invero, le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall’articolo 62 cod. pen. e il giudice deve attenersi i criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. , sicché il diniego può essere pertanto fondato sulla gravità oggettiva del reato, sulla capacità a delinquere.
Risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale afferma che la gravità del fatto può da sola costituire criterio sufficiente per negare la concessione delle attenuanti generiche senza che il giudice sia tenuto a motivare sugli altri elementi indicati dallo art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 626 del 05/12/1984 Rv. 167481 – 01) e che, al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante, il giudice può legittimamente valutare gli stessi elementi quali la gravità del fatto e precedenti penali dell’imputato (Sez. 6, n. 14414 del 19/12/1989, Rv. 185648 – 01).
La motivazione resa sul punto dal Tribunale è congrua avendo fatto riferimento alla gravità del fatto (consistenza e rilevanza dell’intervento consistito nella realizzazione di un fabbricato rurale con annessi tre depositi) elemento che sorregge il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.
- E’ fondato il secondo motivo di ricorso.
Deve ora considerarsi che il nuovo art. 131 – bis, cod. pen. , come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. lgs. n. 150/2022, prevede non solo l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la “condotta susseguente al reato”.
La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto – disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022 e tenuto conto della natura sostanziale è applicabile per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen. , è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod. proc. pen. , anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593 – 01).
Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente (Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano, Rv. 284133 – 01).
Ciò posto, nella vicenda in esame, il Tribunale di Caltanisetta ha escluso la rilevanza del post factum costituito dall’attestazione postuma della idoneità sismica ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. argomentando l’esclusione in ragione della natura formale delle contravvenzioni in questa materia.
Il giudice è incorso in un duplice errore: ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità in ragione della natura formale del reato, e, pur dando atto del post factum dell’accertamento della idoneità sismica, non ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all’art. 131 – bis cod. pen. come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022.
Per effetto dell’indicata modifica, che doveva trovare applicazione tenuto conto che la sentenza è stata pronunciata in data 23/06/2023, la condotta post factum è diventata uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l’offesa.
Il giudice deve perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico – temporale, dovendo essere “susseguenti” al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell’offesa e, sotto questo profilo, viene in rilievo l’accertamento postumo della idoneità antisismica.
Ma il rilievo della condotta susseguente non vale di per sé ad escludere la gravità dell’offesa, dovendo concorrere ai fini della tenuità dell’offesa con tutti altri elementi della fattispecie. Nel compiere tale valutazione, la condotta successiva alla commissione del reato non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 – 01; Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285360 – 01). La sentenza va sul punto annullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta.
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