Tar Lazio, Sezione III bis, sentenza 6 giugno 2024, n. 11520
PRINCIPIO DI DIRITTO
Gli effetti giuridici delle circolari, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere.
Gli uffici cui la circolare è rivolta sono onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l’eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente rappresentava di essere una candidata privatista che intende sostenere l’esame di stato per il corrente anno scolastico e di essere stata destinata in un istituto differente da quello indicato.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Il ricorso è fondato, alla luce di quanto già evidenziato da questa Sezione con numerose sentenze e tra le altre la sentenza n. 4131/2022, i cui contenuti devono ritenersi ivi richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo.
Come già rilevato nella pronuncia summenzionata, l’art. 14, co. 3 del d. lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, prevede che “i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso”.
La successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione, n. 28118/2021, punto 2.A, ha ulteriormente precisato che “i candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame”, aggiungendo, di seguito, che “tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017“.
Dal quadro normativo sopra richiamato, appare evidente che se, da un lato, l’art. 14, co. 3 del d.lgs. n. 62/2017, conferisce agli Uffici Scolastici Regionali un potere officioso di assegnazione dei candidati esterni all’esame di stato presso gli istituti scolastici presenti sul territorio, assicurando l’uniformità nella loro distribuzione, dall’altro lato, tuttavia, la richiamata circolare ministeriale ha previsto che detti candidati possano esprimere delle preferenze al riguardo, indicando un numero massimo di tre sedi di assegnazione che, pertanto, ove non contrastino con il succitato interesse pubblico all’uniforme distribuzione dei candidati previsto dalla legge, devono essere adeguatamente tenute in considerazione.
Con riferimento alla natura delle circolari, deve essere rammentato come i loro effetti, di norma, sono destinati a prodursi nella sfera giuridica interna della stessa amministrazione, vincolando gli organi e gli uffici subordinati al rispetto di quanto in esse contenuto, a pena di illegittimità degli atti adottati in senso difforme per eccesso di potere.
Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, per vero, “si deve infatti ritenere che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsi dalla circolare, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l’eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti” (T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 3380/2012).
Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi come la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’assegnare la sede di esame ai candidati privatisti esterni, sia stata opportunamente delimitata dalla circolare del Ministero dell’Istruzione n. 28118 del 12 novembre 2021, nel senso che all’articolazione territoriale in questione è stata riconosciuta la facoltà di disattendere le preferenze espresse dai candidati soltanto nella misura in cui queste siano suscettibili, in concreto, di determinare una lesione del succitato criterio dell’omogenea distribuzione territoriale dei candidati esterni.
Va da sé che, una tale determinazione, debba poggiare su un’adeguata motivazione che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata fornita dall’amministrazione regionale.
Per quanto precede, con riferimento all’odierna controversia emerge come l’articolazione regionale del Ministero intimato abbia adottato un provvedimento di assegnazione disattendendo le indicazioni di parte ricorrente e, conseguentemente, le disposizioni impartite dal Ministero con la circolare sopra richiamata, senza fornire alcuna giustificazione in merito a tale decisione e, dunque, senza aver dato la pur minima dimostrazione che l’assegnazione in uno degli istituti prescelti dal candidato avrebbe determinato la violazione del criterio dell’omogeneità della distribuzione territoriale.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto.
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