Cass. pen., V, ud. dep. 04.10.2022, n. 37467
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’aggravante del furto con destrezza non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione, tale requisito non è richiesto dalla disposizione normativa.
1 L’imputato è stato condannato per aver sottratto un telefono cellulare infilando, con mossa repentina, la mano nella tasca del costume da bagno della vittima, mentre questa camminava per strada, salendo subito dopo a bordo di un autobus di passaggio; il minore, F.G. , pur essendosi accorto della sottrazione de cellulare, non era riuscito ad inseguire l’autore del furto.
Non vi è alcun dubbio che, nella descritta condotta, vada ravvisata la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, posto che la manovra del soggetto agente risulta connotata dalla spiccata rapidità dell’azione, in modo da sorprendere la vittima.
Evidentemente, quindi, nel caso in esame sussiste quella particolare abilità richiesta dalla giurisprudenza del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).
2 Tale aggravante non richiede necessariamente che l’agente appronti particolari modalità funzionali ad aggirare o ad eludere la sorveglianza della persona offesa, essendo sufficiente che approfitti di una situazione anche preesistente e non da lui cagionata, azionando modalità connotate da particolare rapidità decisionale ed abilità nell’impossessamento, oggettivamente idonee ad eludere le difese del detentore del bene, sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione, tale requisito non essendo richiesto dalla disposizione normativa; non a caso, la circostanza aggravante in esame è applicabile anche al delitto di furto tentato, allorquando l’azione posta in essere dall’agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell’uomo medio (Sez. 5, n. 848915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018; Sez. 2, n. 128.51 del 07/12/2017, dep. 20/03/2018, Miele e altro, Rv. 272688).
3 Nel caso di specie, quindi, ci si trova in presenza del classico borseggio, in cui la condotta “destra” investe la persona del derubato (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari Andrea, Rv. 279361).
Il primo motivo di ricorso risulta, pertanto, radicalmente inammissibile in quanto formulato in aperto e palese contrasto con la pacifica ermeneutica di questa Corte regolatrice; il secondo motivo risulta assorbito.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
4 Il ricorso di A.E. è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile.