Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 18 marzo 2022, n. 9415
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
- I ricorsi sono inammissibili.
- I motivi proposti, osserva la Corte, non sono consentiti in sede di legittimità, sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia perché privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito:
– sulla asserita buonafede, si veda pagina 2: la lavastoviglie non è stata prelevata dalla strada, ma introducendosi all’interno di un cortile recintato, (l’elettrodomestico risultava pulito e in buono stato, ed era stato portato fuori dall’abitazione a causa di una alluvione che aveva interessato la zona);
– sul consapevole concorso di T.N., si veda pagina 3: è la stessa imputata ad attribuirsi il ruolo di compartecipe nella decisione di impossessarsi del bene: “abbiamo pensato che era da buttare”.
- Alla declaratoria d’inammissibilità, conclude la Corte, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,0