In tema di furto aggravato, non può considerarsi configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità quando, seppur il valore del provento di furto sia modesto, non vi è prova che tale stato sia ricollegabile ad un sussistente bisogno impellente ,e dunque ad una sottrazione minimale, esigua, destinata a sopperire una immediata e grave esigenza alimentare.
(Nel caso di specie relativo ad un furto in supermercato, la Cassazione ha giudicato non configurabile la causa di giustificazione in quanto il valore delle merci sottratte, pur trattandosi di una cifra tenue (Euro 32,77), non è compatibile con la finalità perseguita attraverso la commissione del reato, ossia quella di soddisfare gravi ed urgenti esigenze alimentari, tenendo peraltro in considerazione anche la propensione dello stesso soggetto nel commettere reati di furto.)
Corte di Cassazione, V, sentenza del 03.04.2020, n. 11289
Ylenia Menchise