TAR LAZIO – ROMA, III QUATER – sentenza 10.01.2022 n. 344
PRINCIPI DI DIRITTO
Il Codice degli appalti pubblici (art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, ora art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016) consente alle stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, di risparmiare tempo e risorse pubbliche, affidando il contratto senza l’ulteriore svolgimento di una gara ad evidenza pubblica attraverso l’interpello progressivo dei “soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria”. Tuttavia se lo scorrimento della graduatoria è espressione di discrezionalità per rispondere all’interesse pubblico in maniera alternativa all’espletamento di una nuova procedura di gara così come già affermato da un consolidato orientamento della recente giurisprudenza amministrativa (Tar Sardegna, Sez. I, 29/03/2022 NR 222), nessun obbligo discende dalla norma sopracitata di procedere con detto scorrimento. Pertanto nel caso di specie, in applicazione del principio di economicità e di opportunità dell’azione amministrativa, la risoluzione ope legis per il decesso della parte aggiudicatrice dopo la stipula contrattuale, restituisce all’amministrazione procedente il potere di scegliere, per il conseguimento del bene perseguito, di non avvalersi della procedura espletata attraverso lo scorrimento della graduatoria e di procedere all’indizione di una nuova gara, giustificando con un provvedimento motivato le ragioni della scelta effettuata.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
1.‒ Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione
1.1 È anzitutto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consiglio per il quale l’odierno giudizio non riguarderebbe la procedura di affidamento ma la fase esecutiva dell’appalto. In sostanza, l’intervenuta aggiudicazione non sottrae la relativa sub-fase di scorrimento della graduatoria alla fase pubblicistica, e quindi alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di fase ancora esposta all’esercizio di poteri autoritativi di controllo.
1.2 Da un punto di vista sistematico, vanno reputate controversie “relative a procedure di affidamento” ad evidenza pubblica ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 (primo inciso), c.p.a., perciò riservate alla giurisdizione esclusiva del g.a., quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l’aggiudicazione, riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono sull’individuazione del contraente e comunque sono originate dall’adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente (TAR Sardegna, sez. I, 21 settembre 2022, n. 622).
1.3 Stante l’infondatezza del ricorso è possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità…
2.‒ Per l’art. 106 codice dei contratti “I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: … d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze: … 2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o [per contratto, anche] a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché’ ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice”.
- Da quanto sopra discende che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di procedere con lo scorrimento della graduatoria, stabilendo, l’articolo in esame, una possibilità di procedere con lo scorrimento.
In sostanza, viene demandata alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta di procedere o meno con lo scorrimento.
- La giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato che l’amministrazione, una volta indetta una procedura di gara, non è tenuta a concluderla con l’aggiudicazione del contratto, ove si oppongono gravi motivi di pubblico interesse di cui ovviamente la stazione appaltante deve dare formale giustificazione. Pertanto, se, come si è visto, l’affidamento del contratto oggetto di pubblica gara non costituisce un obbligo incondizionato per l’amministrazione appaltante neppure nei confronti del concorrente primo graduato, a maggior ragione deve essere riconosciuto agli organismi amministrativi un ambito di discrezionalità per quanto attiene l’opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria degli aspiranti contraenti.
- Nel caso in esame, inoltre, l’Amministrazione ha dato ampia motivazione in ordine alla scelta di affidare al “Gruppo Operativo Lavori Pubblici”, con conseguente risparmio di spesa, le prestazioni oggetto del contratto risolto, piuttosto che procedere allo scorrimento della graduatoria in cui è collocato il ricorrente.
6 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.