<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. IX, ordinanza 30 giugno 2020 (causa C‑618/19)</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <ol style="text-align: justify;" start="20"> <li style="font-weight: 400;"><em> In</em><em>via preliminare, occorre rilevare che l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, che fissa le condizioni alle quali i<strong>rapporti di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici</strong> non rientrano nell'ambito d'applicazione di detta direttiva, si applica solo a contratti aventi natura di «appalti pubblici» i quali hanno, pertanto, carattere oneroso.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Infatti, sia il titolo dell'articolo 12 di detta direttiva, che parla di «appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico», sia il fatto che questa disposizione appartiene alla sezione 3, intitolata «Esclusioni», del capo I di questa direttiva bastano a dimostrare che un appalto concluso tra amministrazioni aggiudicatrici costituisce un «appalto pubblico», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della citata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C-796/18, EU:C:2020:395, punti 31 e 32).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Orbene, per poter essere qualificato «appalto pubblico», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24, un contratto dev'essere stato concluso a titolo oneroso e, pertanto, deve implicare che l'amministrazione aggiudicatrice che conclude un appalto pubblico riceva, in forza di tale contratto, a fronte di un corrispettivo,<strong>una prestazione che rivesta un interesse economico diretto</strong>per detta amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, detto contratto deve presentare un carattere sinallagmatico, elemento che costituisce una caratteristica essenziale di un appalto pubblico (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2016, Remondis, C-51/15, EU:C:2016:985, punto 43).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Da ciò consegue, da un lato, che l'esclusione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici presuppone che il contratto in questione sia un appalto pubblico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24, e, dall'altro, che un appalto pubblico che soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c), di detta direttiva conserva la sua natura giuridica di «appalto pubblico» anche qualora dette norme non siano ad esso applicabili (sentenza del 28 maggio 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C-796/18, EU:C:2020:395, punti 31, 32 e 34).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> A</em><em>questo proposito, dall'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 si evince che, per essere escluso dalle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, un appalto pubblico<strong>concluso esclusivamente tra due, o più, amministrazioni aggiudicatrici</strong> deve stabilire o realizzare una <strong>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici</strong> partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune. Inoltre, l'attuazione di tale cooperazione dev'essere retta <strong>esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico</strong>. Peraltro, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti devono svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> In</em><em>primo luogo, occorre rilevare, come si ricava dal suo dettato, che l'articolo 12, paragrafo 4, lettere a) e b), di detta direttiva colloca la nozione di «cooperazione» proprio al cuore del dispositivo di esclusione previsto da tale disposizione. La precisazione, apparentemente tautologica, contenuta nel considerando 33, terzo comma, della direttiva 2014/24, secondo la quale la cooperazione deve «fondarsi su un concetto cooperativistico», fa in realtà rinvio al requisito di effettività della cooperazione così stabilita o realizzata (sentenza del 4 giugno 2020, Remondis, C-429/19, EU:C:2020:436, punto 28).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Da ciò deriva, da un lato, che la conclusione di un accordo di cooperazione tra enti del settore pubblico deve apparire come il compimento di un iter di cooperazione tra i partecipanti allo stesso. Infatti, l'elaborazione di una cooperazione tra enti del settore pubblico presenta una dimensione intrinsecamente collaborativa (sentenza del 4 giugno 2020, Remondis, C-429/19, EU:C:2020:436, punto 28).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Dall'altro, la partecipazione congiunta di tutte le parti dell'accordo di cooperazione è indispensabile per garantire che i servizi pubblici di cui essi devono garantire la prestazione vengano realizzati. Questa condizione non può essere considerata soddisfatta quando l'unico contributo di taluni contraenti si limita a un mero rimborso delle spese sostenute da un altro dei contraenti (sentenza del 4 giugno 2020, Remondis, C-429/19, EU:C:2020:436, punto 29). Infatti, se un siffatto rimborso delle spese bastasse da solo a caratterizzare una «cooperazione», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, non potrebbe stabilirsi nessuna distinzione tra una siffatta «cooperazione» e un «appalto pubblico» non rientrante nell'esclusione prevista da detta disposizione.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Pertanto, dalla circostanza che la Corte abbia fatto riferimento, nella sentenza del 9 giugno 2009, Commissione/Germania (C-480/06, EU:C:2009:357, punto 43), a operazioni finanziarie corrispondenti al rimborso della quota degli oneri incombenti a ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti al partenariato non si può dedurre che solo questo tipo di spese possa essere ammesso.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Nel caso di specie, non sembra però che l'ordinanza di rinvio possa consentire di evidenziare l'esistenza di<strong>una vera e propria cooperazione tra la Regione Campania e l'ACI</strong>posto che, secondo il giudice del rinvio, la convenzione in questione nel procedimento principale ha unicamente come scopo <strong>l'acquisizione di una prestazione</strong> a fronte del <strong>versamento di una retribuzione</strong>. Non sembra nemmeno che la convenzione in questione nel procedimento principale costituisca il compimento di un iter di cooperazione tra queste due amministrazioni aggiudicatrici.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> In</em><em>secondo luogo, come rilevato nel punto 16 della presente ordinanza, il giudice del rinvio ritiene che la convenzione in questione nel procedimento principale non sia stata conclusa al fine di raggiungere obiettivi comuni alla Regione Campania e all'ACI.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Cionondimeno, posto che l'ACI sostiene, nelle sue osservazioni scritte, di avere come compito la gestione del pubblico registro automobilistico, il quale serve a determinare i soggetti passivi di detto tributo, e che, pertanto, esso sarebbe titolare di funzioni pubbliche relative a detta tassa, spetta al giudice del rinvio valutare se la funzione così attribuita all'ACI non possa essere considerata un'attività accessoria alla riscossione della tassa automobilistica.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Infatti, dall'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con il considerando 33, primo comma, della stessa direttiva, discende che una cooperazione tra soggetti pubblici può riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti. Ebbene, l'espressione «tutti i tipi di attività», contenuta in detto considerando 33, primo comma, può coprire un'attività accessoria a un servizio pubblico, purché tale attività accessoria contribuisca alla realizzazione effettiva della funzione di servizio pubblico oggetto della cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (sentenza del 28 maggio 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C-796/18, EU:C:2020:395, punto 60).</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> In</em><em>terzo luogo, come rilevato nel punto 17 della presente ordinanza, dall'ordinanza di rinvio si ricava che i pagamenti previsti dalla convenzione in questione nel procedimento principale<strong>superano manifestamente il mero rimborso delle spese sostenute</strong>, poiché detto contratto prevedrebbe il pagamento di un <strong>corrispettivo ampiamente superiore</strong> ai livelli di prezzo praticati sul mercato.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Risulta pertanto che la contropartita finanziaria prevista dal contratto in questione nel procedimento principale non risponde unicamente a considerazioni inerenti all'interesse pubblico, contrariamente a quanto richiedono sia l'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24 sia il considerando 33, terzo comma, della medesima direttiva.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Da ciò consegue che, posto che le condizioni di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 sono cumulative, la convenzione in questione nel procedimento principale non può comunque soddisfare le condizioni poste da detta disposizione.</em></li> <li style="font-weight: 400;"><em> Alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, occorre rispondere alla questione presentata dichiarando che l'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.</em></li> </ol> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sulle spese</em></p> <ol start="37"> <li style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</em></li> </ol>