6.1. Premessa l’inconferenza nella specie del richiamo all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, è consolidato l’indirizzo, al quale aderisce anche la Sezione, secondo cui “in sede di gara pubblica il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio” (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III,28 novembre 2018, n. 6752).
TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 05.01.2023 n. 33