CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 11.02.2022 n. 997
MASSIMA
Il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all’estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale. Quanto riportato nell’attestato rilasciato dalle competenti autorità straniere ha valore dirimente in quanto è l’unico documento “avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita … ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare”, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di individuare la classe ritenuta maggiormente aderente al percorso di studi effettuato all’estero.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato le determinazioni dell’Amministrazione resistente con cui, a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento di diniego da parte del Consiglio di Stato, da un lato, è stata nuovamente respinta la sua domanda di riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita in Romania per la classe di concorso A-47 “Scienze matematiche applicate”, per non rientrare la “matematica” tra le materie per cui risulta essersi abilitata all’insegnamento all’estero, mentre, dall’altro lato, è stata invece accolta la sua istanza per la classe di concorso A-45 “Scienze economiche aziendali”, previo superamento di misure compensative ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007.
Quest’ultime, in particolare, sono state determinate dal Ministero resistente nel superamento di una prova attitudinale ovvero, in alternativa, di un tirocinio di adattamento della durata complessiva di seicento ore da ripartirsi in due anni scolastici.
- L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del gravame.
Con l’ordinanza n. 7663/2020 la proposta domanda cautelare è stata respinta, nella considerazione della insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dallo svolgimento della prova attitudinale chiesta dal Ministero intimato.
Con memoria del 20 dicembre 2021 parte ricorrente ha evidenziato come, con provvedimento del 2 dicembre 2021, la Direzione Generale competente del Ministero dell’Istruzione abbia impartito, a tutti gli uffici dipendenti, la disposizione di ridurre, da due anni ad uno soltanto, il tirocinio di adattamento prescritto come misura compensativa al termine dei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero. A fronte di tale disposizione, l’U.S.R. Piemonte ha pertanto chiesto all’istituto scolastico competente di procedere alla valutazione del tirocinio frequentato dalla parte ricorrente. L’istituto in questione, in data 20 dicembre 2021, ha quindi inviato la documentazione chiesta, attestando il proficuo superamento del periodo di tirocinio in questione.
- All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è in parte infondato mentre in parte va dichiarata cessata la materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta determinazione dell’Amministrazione che ha disposto erga omnes il dimezzamento del tirocinio di adattamento, adeguandosi così alla giurisprudenza di questo T.A.R. e del Consiglio di Stato.
- In primo luogo, il Collegio deve respingere la domanda di annullamento del provvedimento con cui la p.a. ha ritenuto di non potere riconoscere la qualifica professionale di docente conseguita in Romania dal ricorrente per la classe di concorso A-47 “Scienze matematiche applicate”.
4.1 Il d.lgs. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), all’art. 3 stabilisce che “1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano”, mentre all’art. 4, comma 1 lett. b), precisa che le qualifiche professionali sono “le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un’esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro”.
4.2 In base a tali disposizioni, pertanto, il riconoscimento viene rilasciato quando vi sia una corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all’estero e quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia, con la conseguenza che il soggetto può svolgere nell’ambito nazionale la stessa attività che potrebbe svolgere nel Paese in cui ha ottenuto la qualifica professionale.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento per due classi di concorso relative alla scuola secondaria di secondo grado ma, il Ministero resistente, ha deciso di concedere l’abilitazione, previo superamento delle misure compensative, solo per una delle suddette classi, ossia per quella ritenuta maggiormente conforme rispetto al percorso professionalizzante svolto dalla ricorrente, a fronte di un Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno che, dalla stessa traduzione di parte fornita, conferisce “il diritto all’insegnamento nel campo Marketing”.
4.3 Com’è stato precisato dalla giurisprudenza consolidata di questa Sezione – con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Spagna, con considerazioni applicabili anche al caso in esame – quanto riportato nell’attestato rilasciato dalle competenti autorità straniere (nel caso di specie Adeverinta, mente con riferimento alla Spagna si discorre di Acreditaciòn) ha valore dirimente in quanto è l’unico documento “avente ufficiale e specifica attitudine certificativa dello spettro ossia della latitudine della abilitazione conseguita … ed attestante quindi quali materie in concreto il percorso di studio svolto dalla deducente, sia nel segmento svolto nello stato ospite nel ciclo di studi universitari prodromico, sia nel percorso di abilitazione svolta sul campo nello Stato ospitante, rende il laureato idoneo ad insegnare” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sent. n. 1165/2021).
4.4 D’altronde, in caso contrario, cioè riconoscendo l’abilitazione anche per una classe di insegnamento che non corrisponde a quella accertata nell’attestato, si finirebbe per attribuire un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare a seguito del percorso formativo seguito nel Paese straniero, ottenendo un’abilitazione in Italia per delle materie che non è legittimato ad insegnare neppure nel Paese in cui ha conseguito la qualifica professionale di cui chiede il riconoscimento.
Peraltro, se è vero che il costante orientamento del Consiglio di Stato in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (cfr. ex pluiribus sent. nn. 1198/2020 e 1522/2020) ha sancito l’illegittimità dei dinieghi delle istanze per il riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania al termine di un ciclo di formazione c.d. “mista”, motivati sulla scorta della nota n. 5636/2019, ritenendo irrilevanti le considerazioni sul punto effettuate dal Ministero romeno ed atteso il documentato possesso sia del titolo di studio conseguito in Italia sia dell’attestazione del diritto degli istanti ad insegnare presso le scuole preuniversitarie in Romania, non può non considerarsi come tale facoltà risulti essere circoscritta alla/e materia/e evidenziate nell’Adeverinta, non potendosi pretendere la valutazione del percorso di studio effettuato al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nazionale per classi di concorso estranee alle materie che si è legittimati ad insegnare all’estero.
4.5 Nel caso di specie, appare evidente come la mancata corrispondenza biunivoca di una classe di concorso nazionale rispetto alla materia per cui la ricorrente risulta essere legittimata ad insegnare in Romania, abbia spinto l’Amministrazione ad individuare la classe ritenuta maggiormente aderente rispetto al percorso di studi compiuto, giungendo alla conclusione di poter riconoscere l’anelata abilitazione solo in riferimento alla classe di concorso A-45.
Orbene, a fronte di una motivazione di tal fatta, il ricorso non prende alcuna posizione, né effettua censure specifiche su tali apprezzamenti circostanziati dell’Amministrazione limitandosi, come già effettuato in altri contenzioni in materia ma per situazioni invero diverse rispetto a quella oggetto dell’odierno giudizio, a dedurre l’illegittimità dell’agere amministrativo per motivazione assente, o comunque solo apparente, e per chiedere lo svolgimento di un effettivo paragone tra la formazione svolta dalla ricorrente e quella risultante al termine del superamento del TFA nazionale, obliterando la decisiva circostanza che il Ministero ha motivatamente deciso di procedere a detta valutazione solo per la classe A-45, evidenziando le richiamate questioni pregiudiziali non contestate e ritenute impeditive allo svolgimento del richiesto raffronto.
Per tali ragioni la domanda di annullamento del provvedimento n. 1550 del 14.11.2020 va respinta. 5. Con riferimento, invece, alla domanda di annullamento della determinazione n. 1551, adottata in pari data dal medesimo Ministero, il Collegio ritiene di dover dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce delle considerazioni di seguito effettuate.
5.1 La giurisprudenza di questa Sezione in tema di misure compensative, così come confermato dal giudice amministrativo di appello, ha ripetutamente censurato l’operato dell’Amministrazione limitatamente all’individuazione della durata del tirocinio di adattamento, ritenendo che il periodo chiesto, pari a due anni, fosse eccessivo e non adeguatamente motivato in relazione agli obiettivi da raggiungere.
A fronte del filone giurisprudenziale de quo, il Ministero, con circolare del 2 dicembre 2021, ha disposto a tutti i suoi enti periferici di considerare ridotto ad un anno il tirocinio necessario per potersi ritenere superate le misure compensative disposte per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero dal personale docente.
Orbene, nel caso di specie, come attestato dalla documentazione versata in atti, parte ricorrente ha già ottenuto, dall’istituto scolastico dove ha svolto il tirocinio in parola, l’attestazione di aver proficuamente effettuato detto periodo. Avendo dunque adempiuto a quanto disposto dal Ministero, la condizione originariamente apposta al provvedimento di riconoscimento dell’abilitazione straniera con riferimento alla classe di concorso A-45 risulta essersi avverata, determinando l’obbligo della p.a. di procedere al riconoscimento, a pieno titolo, della qualifica professionale conseguita aliunde dalla parte ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- Per quanto precede, il ricorso va in parte respinto mentre in parte va dichiarata la cessata materia del contendere.
- La peculiarità delle questioni trattate e la soccombenza parziale costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 11.02.2022 n. 997