<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte di Giustizia UE, Sez.IV, sentenza 10 settembre 2020 (causa C-367/19)</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sulle questioni pregiudiziali</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>20 Si deve constatare, in via preliminare, che l’importo dell’appalto di cui trattasi nel procedimento principale è inferiore alla soglia di EUR 144 000 di cui all’articolo 4, lettera b), della direttiva 2014/24, cosicché tale appalto non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Tuttavia, come indica il giudice del rinvio, nel recepire le disposizioni di detta direttiva nell’ordinamento nazionale, il legislatore sloveno ha ripreso, all’articolo 2, paragrafo 1, dello ZJN, la definizione del termine «appalto pubblico» che figura all’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della medesima direttiva, cosicché tale definizione è applicabile a qualsiasi appalto pubblico disciplinato dallo ZJN, indipendentemente dal suo importo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>21 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, un’interpretazione da parte della Corte di disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione di queste ultime si giustifica quando tali disposizioni sono state rese applicabili a siffatte situazioni dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato, al fine di assicurare un trattamento identico a dette situazioni e a quelle rientranti nell’ambito di applicazione di dette disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 36, 37 e 41, nonché del 24 ottobre 2019, Belgische Staat, C‑469/18 e C‑470/18, EU:C:2019:895, punto 23).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>22 Pertanto, occorre rispondere alle questioni sollevate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>23 Si deve considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che, poiché il prezzo proposto è pari a EUR 0, l’amministrazione aggiudicatrice non fornirebbe alcun corrispettivo finanziario, mentre tale offerente, con l’esecuzione di detto contratto, otterrebbe unicamente l’accesso ad un nuovo mercato e a referenze che potrebbe far valere nell’ambito di successive gare d’appalto.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>24 Va ricordato, in proposito, che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 definisce gli «appalti pubblici» come «<strong>contratti a titolo oneroso</strong> stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>25 Secondo la giurisprudenza della Corte, dal senso giuridico abituale dei termini «a titolo oneroso» risulta che questi ultimi designano un <strong>contratto mediante il quale ciascuna delle parti si impegna ad effettuare una prestazione quale corrispettivo di un’altra prestazione</strong> (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2018, IBA Molecular Italy, C‑606/17, EU:C:2018:843, punto 28). Il carattere sinallagmatico del contratto rappresenta quindi una caratteristica essenziale di un appalto pubblico (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, Remondis, C‑51/15, EU:C:2016:985, punto 43; del 28 maggio 2020, Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung, C‑796/18, EU:C:2020:395, punto 40, e del 18 giugno 2020, Porin kaupunki, C‑328/19, EU:C:2020:483, punto 47).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>26 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, anche se detto corrispettivo <strong>non deve necessariamente consistere nel versamento di una somma di denaro</strong>, cosicché la prestazione può essere retribuita con altre forme di corrispettivi, come il rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio pattuito (v., in particolare, sentenze del 19 dicembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e a., C‑159/11, EU:C:2012:817, punto 29; del 13 giugno 2013, Piepenbrock, C‑386/11, EU:C:2013:385, punto 31, nonché del 18 ottobre 2018, IBA Molecular Italy, C‑606/17, EU:C:2018:843, punto 29), ciò non toglie che il carattere sinallagmatico di un contratto di appalto pubblico comporta necessariamente la <strong>creazione di obblighi giuridicamente vincolanti per ciascuna delle parti del contratto</strong>, la cui esecuzione deve poter essere esigibile in sede giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C‑451/08, EU:C:2010:168, punti da 60 a 62).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>27 Ne consegue che un contratto con il quale un’amministrazione aggiudicatrice <strong>non è giuridicamente tenuta a fornire alcuna prestazione</strong> quale <strong>corrispettivo</strong> di quella che la sua controparte si è impegnata a realizzare <strong>non rientra nella nozione di «contratto a titolo oneroso»</strong> ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>28 Il fatto, menzionato dal giudice del rinvio e inerente a qualsiasi procedura di appalto pubblico, che l’ottenimento di tale contratto possa avere un valore economico per l’offerente, nella misura in cui esso gli conferirebbe l’accesso ad un nuovo mercato o gli consentirebbe di ottenere referenze, è troppo aleatorio e, di conseguenza, non può essere sufficiente, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 63 a 66 delle sue conclusioni, per qualificare tale contratto come «contratto a titolo oneroso».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>29 Tuttavia, si deve constatare che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 si limita a definire la nozione di «appalti pubblici» al fine di determinare l’applicabilità di tale direttiva. Infatti, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, quest’ultima si applica unicamente agli «appalti pubblici», ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, punto 5, il cui valore stimato raggiunga o superi le soglie di cui all’articolo 4 della direttiva medesima.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>30 Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 non può costituire un fondamento giuridico per il rigetto di un’offerta che proponga un prezzo di EUR 0. Pertanto, tale disposizione non consente il rigetto automatico di un’offerta presentata nell’ambito di un appalto pubblico, quale un’offerta al prezzo di EUR 0, con cui un operatore proponga di fornire all’amministrazione aggiudicatrice, <strong>senza esigere alcun corrispettivo</strong>, i lavori, le forniture o i servizi che quest’ultima intende acquisire.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>31 In tali circostanze, poiché un’offerta al prezzo di EUR 0 può essere qualificata come <strong>offerta anormalmente bassa</strong>, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva 2014/24, qualora un’amministrazione aggiudicatrice si trovi di fronte ad un’offerta del genere, essa deve seguire la procedura prevista in detta disposizione, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta. Infatti, dalla logica sottesa all’articolo 69 della direttiva 2014/24 risulta che un’offerta non può automaticamente essere respinta per il solo motivo che il prezzo proposto è di EUR 0.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>32 Pertanto, dal paragrafo 1 di detto articolo emerge che, qualora un’offerta appaia anormalmente bassa, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono all’offerente di fornire spiegazioni in merito al prezzo o ai costi proposti in quest’ultima, le quali possono riguardare, in particolare, gli elementi di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Tali spiegazioni contribuiscono quindi alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l’offerente proponga un prezzo di EUR 0, l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>33 Infatti, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, l’amministrazione aggiudicatrice deve valutare le informazioni fornite consultando l’offerente e può respingere tale offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>34 Inoltre, la valutazione di tali informazioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi di parità e di non discriminazione tra gli offerenti, nonché di trasparenza e di proporzionalità, che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a rispettare ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>35 Pertanto, l’argomento di un offerente che abbia presentato un’offerta al prezzo di EUR 0, secondo cui il prezzo proposto nella sua offerta si spiega con il fatto che tale offerente intende ottenere l’accesso ad un nuovo mercato o a referenze qualora detta offerta venga accettata, deve essere valutato nel contesto di un’eventuale applicazione dell’articolo 69 della direttiva 2014/24.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>36 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em> Sulle spese</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</em></p>