- […] deve ritenersi fondato in modo assorbente il profilo di censura relativo al capo della sentenza impugnata che ha evidenziato un difetto di motivazione rispetto alla valutazione di taluni criteri indicati nel disciplinare di gara (criteri quantitativi di cui ai punti B.1 B.6. e B.7.).
7.1. Tali criteri, infatti, non si presentano come affermato dal T.a.r., generici, ma corredati da una scala di misurazione da abbinare alla motivazione solo numerica e da alcuni riferimenti da tenere in considerazione.
7.8. In sostanza, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci, fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro e articolato da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2019, n. 4965; Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6618).
CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 01.03.2023 n. 2148 –