TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, II – sentenza 25.02.2022 n. 216
Principio di diritto
“Sulla base di quanto dichiarato in pubblica udienza dagli stessi ricorrenti“…di aver un interesse morale alla decisione..” – debba essere loro riconosciuto l’interesse a proseguire il giudizio “…quantomeno, sotto forma di interesse a veder ristabilito il corretto ordine di graduatoria fra le varie proposte progettuali in gara.”
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
La controversia in esame concerne l’azione risarcitoria proposta dalla società Spira s.r.l. e dagli altri ricorrenti meglio indicati in epigrafe al fine di accertare il diritto degli stessi ad essere risarciti dall’amministrazione comunale di Sassuolo per i danni che essi ritengono di avere subito a causa del provvedimento con cui il prefato Comune ha aggiudicato l’appalto concorso per la progettazione, il recupero funzionale e il restauro scientifico di villa Giacobazzi e annesso Parco Vistarino in favore del RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tra l’Arch. Francesca Vezzali e altri professionisti, senza provvedere, come dovuto, ad escludere detto concorrente dal concorso di progettazione e senza procedere, di conseguenza, ad aggiudicare la procedura a RTP all’epoca costituito tra i professionisti odierni ricorrenti, quale concorrente secondo classificato in graduatoria. Riferiscono i ricorrenti di avere a suo tempo impugnato detta aggiudicazione in favore di RTP Arch. Francesca Vezzali e altri dinanzi al T.A.R Emilia – Romagna sede di Bologna. Con la sentenza della 1^ sezione n. 2183 del 18/9/2006 il T.A.R. ha accolto il ricorso ed ha annullato il suddetto provvedimento di aggiudicazione, con esito che è stato poi in toto confermato, in sede di appello, dal Consiglio di Stato, sez. V con la sentenza n. 1822 del 5/5/2016, passata in giudicato. Sulla base di tali premesse, i ricorrenti chiedono, con la presente azione risarcitoria, il ristoro dei danni dagli stessi asseritamente subiti a causa dell’illegittimo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso ad altro concorrente e della mancata esclusione di quest’ultimo dalla gara.
A sostegno dell’azione risarcitoria, i ricorrenti deducono motivi in diritto rilevanti l’esistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni dai medesimi subiti a causa degli atti del Comune di Sassuolo sopra indicati, ex art. 30 Cod. proc. Amm.. A causa dell’illegittima aggiudicazione del concorso di progettazione ad altro Raggruppamento di Professionisti, la cui offerta doveva essere esclusa dalla competizione, come hanno accertato sia il T.A.R. sia il Consiglio di Stato con le prefate sentenze – RTP costituito tra gli odierni ricorrenti, nonostante fosse il concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria, non è divenuto aggiudicatario della procedura, con conseguente ingiusto pregiudizio derivante sia dal mancato conseguimento del primo premio in denaro spettante ai vincitori del concorso, ammontante ad €. 30.000,00 sia dal mancato affidamento dell’incarico professionale, comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera pubblica, la direzione dei lavori, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. I ricorrenti sostengono, al riguardo, che l’illegittima aggiudicazione del concorso a RTI costituito tra l’Arch. Vezzali e altri professionisti, abbia cagionato ad essi un danno ingiusto, stante che sia il T.A.R. sia Il Consiglio di Stato hanno chiaramente stabilito che l’offerta presentata dal suddetto Raggruppamento di professionisti doveva essere esclusa dal Comune di Sassuolo, quale amministrazione banditrice del concorso, poiché il progetto da tale concorrente presentato evidenziava volumi aggiuntivi non consentiti dalla lex specialis del concorso. Secondo i ricorrenti il danno in questione si è in concreto verificato non già al momento dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione al concorrente primo classificato, né al successivo momento dell’annullamento di detto provvedimento da parte del T.A.R., posto che, a quel momento e proprio in forza dell’effetto conformativo di tale sentenza, i ricorrenti potevano legittimamente aspirare ad ottenere l’aggiudicazione in proprio favore quale RTP secondo classificato. Solo nel successivo momento in cui il Comune di Sassuolo e RTP Arch. Vezzali hanno stipulato il contratto, è venuta meno ogni possibilità per i ricorrenti di aggiudicarsi la procedura quale concorrente secondo in graduatoria, in virtù dell’effetto conformativo della sentenza del T.A.R.. Ritengono i ricorrenti che tale danno derivi chiaramente e incontestatamente dal fatto che il Comune di Sassuolo ha aggiudicato il concorso di progettazione ad un concorrente che, come hanno stabilito T.A.R. e Consiglio di Stato, doveva essere escluso dalla competizione. Parte ricorrente ritiene che sussista anche l’elemento soggettivo del danno in questione, risultando gli annullamenti giurisdizionali dell’aggiudicazione al Raggruppamento Arch. Vezzali motivati sulla base di elementi sostanziali, quali la presentazione di un progetto di “restauro scientifico” dell’opera pubblica contenente incrementi volumetrici che erano tassativamente preclusi dalla lex specialis, con la conseguenza che la mancata esclusione del RTP primo classificato dal Concorso, in alcun modo può essere considerato quale comportamento dell’Amministrazione comunale ascrivibile ad errore scusabile. Ciò premesso, i ricorrenti hanno proposto azione risarcitoria entro il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 3, Cod. Proc. Amm. con ritenuta decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato che ha concluso la riferita azione impugnatoria. In essa i ricorrenti hanno quantificato il danno da risarcire (per equivalente monetario) da parte del comune di Sassuolo innanzitutto nella somma pari ad €. 20.000,00 quale differenza risultante tra il premio spettante al concorrente primo classificato (€. 30.000,00) e al secondo classificato €. (10.000,00), oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Altra voce di danno richiesta è l’importo di €. 570.000,00 quale corrispettivo pagato dal Comune di Sassuolo a RTI affidatario della progettazione per onorari e spese derivanti dall’incarico assolto, che sarebbe pertanto spettato ai ricorrenti in caso di esclusione dell’altro RTF e aggiudicazione del concorso al secondo classificato. A Tale importo deve essere sottratto l’ammontare dei costi sostenuti dall’affidatario, che i ricorrenti quantificano per l’importo di €. 216.795,03 (quali costi calcolati sulla base del 35% – 40% dei compensi spettanti). La parte di danno relativa al lucro cessante è pertanto quantificato in €. 353.205, 00 oltre a rivalutazione e interessi. Ulteriore voce di cui i ricorrenti intendono essere risarciti è quella relativa al c.d. “danno curriculare”, vale a dire il pregiudizio causato agli stessi dal fatto di non essersi potuti avvalere, nelle successive progettazioni, dell’affidamento progettuale in parola. I ricorrenti quantificano tale voce di danno in €. 22.800,00 corrispondente a circa il 4% dell’importo che sarebbe stato corrisposto a RTP ricorrente in caso di affidamento della progettazione dell’opera pubblica.
Il Comune di Sassuolo, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce l’irricevibilità del ricorso (e della relativa pretesa risarcitoria) per tardiva presentazione dello stesso, nonché l’inammissibilità della pretesa per mancata impugnazione, da un lato, della parte della sentenza del T.A.R. che respinge la domanda di risarcimento del danno e, dall’altro lato, del contratto di affidamento della progettazione stipulato tra Sassuolo Gestioni Patrimoniali e RTF dell’affidamento del contratto. Nel merito, il comune di Sassuolo chiede la reiezione del ricorso, in ragione della ritenuta infondatezza della pretesa risarcitoria.
Alla pubblica udienza del 11 gennaio 2022, la causa è stata chiamata e, quindi, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Tribunale rileva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità/irricevibilità della pretesa risarcitoria azionata dai professionisti odierni ricorrenti, risultando la stessa proposta tardivamente.
Ritiene il Collegio che, sulla base della ricostruzione dell’intera complessiva vicenda così come evidenziata nella parte narrativa della presente decisione e sulla base delle considerazioni svolte dagli stessi ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio, il “fatto” da cui è concretamente scaturito e si è effettivamente realizzato il danno patrimoniale di cui i medesimi si dolgono deve essere individuato nel contratto stipulato il 1/8/2007 tra Società Gestioni Patrimoniali e il Raggruppamento Temporaneo Arch. Vezzali e altri professionisti (v. doc. n. 6 Comune).
E’ la stessa parte ricorrente ad affermare, e a giusta ragione, che antecedentemente alla stipula di questo contratto tra Comune di Sassuolo – stazione appaltante e la concorrente aggiudicataria del Concorso di Progettazione non si era verificato alcun danno per essa, dal momento che il Comune di Sassuolo, agendo in esecuzione della citata sentenza di questo T.A.R. n. 2183 del 2006 – resa inter partes – che aveva annullato l’aggiudicazione del Concorso di Progettazione al Raggruppamento Temporaneo Arch. Vezzali e altri professionisti, ben avrebbe potuto procedere, sulla base dell’effetto conformativo nascente da quella sentenza, all’adozione di nuova aggiudicazione in favore di RTP ricorrente, quale concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria di gara.
E’ pertanto dal verificarsi di questo fatto, che era perfettamente conosciuto o comunque conoscibile dai ricorrenti, dato il loro contrapposto interesse a che il Comune desse esecuzione alla sentenza del T.A.R. aggiudicando il Concorso di progettazione al concorrente 2° classificato, che per gli stessi è iniziato a decorrere il termine per azionare la pretesa risarcitoria.
Pertanto l’azione risarcitoria intrapresa dagli odierni ricorrenti solamente nell’anno 2017 risulta irrimediabilmente tardiva, dato che essa è stata proposta ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dal giorno in cui il predetto “fatto” si è verificato, come prevede l’art. 30, comma 3, Cod. proc. amm..
Al riguardo, risulta non condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente che, dopo avere sostenuto la tesi in base alla quale il danno si è per essa in concreto verificato solo al momento della stipula del contratto di progettazione, fino a quel momento essendo rimasta ferma la possibilità, per essa, sulla base dell’effetto conformativo della sentenza del T.A.R. Bologna, di essere dichiarata aggiudicataria del concorso di progettazione quale concorrente 2° in graduatoria, ora del tutto contraddittoriamente fissa del Consiglio di Stato Sez. III che ha in toto confermato la sentenza del T.A.R. Bologna.
Ritiene il Collegio che tale opzione non sia in alcun modo percorribile per i ricorrenti, oltre che per quanto si è già argomentato in ordine alla centralità, ai fini risarcitori, di tale “fatto”, anche in considerazione della circostanza che gli odierni ricorrenti hanno già proposto detta azione risarcitoria, in via subordinata alla contestuale principale azione impugnatoria diretta all’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del concorso di progettazione a RTP Arch. Vezzali. Detta azione risarcitoria è stata respinta dal T.A.R. per genericità e mancanza di prova del pregiudizio subito, senza, che gli odierni ricorrenti abbiano provveduto, tuttavia, ad impugnare incidentalmente tale parte della sentenza T.A.R. dinanzi al Consiglio di Stato in appello. Di qui, conseguentemente, l’estraneità della questione risarcitoria nel suddetto giudizio di Appello, in quanto arrestatosi, il relativo giudicato, al decisum del T.A.R. Bologna che ha rigettato la pretesa risarcitoria dei ricorrenti. Il Collegio ritiene che le considerazioni appena svolte trovino oggettiva conferma nella stessa sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 1822 del 2016, laddove i Giudici di Palazzo Spada, pur respingendo la pregiudiziale eccezione del comune di Sassuolo volta a fare dichiarare l’improcedibilità di quel ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse sul presupposto dell’avvenuta acquisizione delle progettazioni, della conclusione della procedura di gara e della mancata impugnazione incidentale della sentenza del T.A.R. Bologna nella parte in cui ha rigettato l’azione risarcitoria, stabilisce in concreto che – sulla base di quanto dichiarato in pubblica udienza dagli stessi ricorrenti“…di aver un interesse morale alla decisione..” – debba essere loro riconosciuto l’interesse a proseguire il giudizio “…quantomeno, sotto forma di interesse a veder ristabilito il corretto ordine di graduatoria fra le varie proposte progettuali in gara.”
E’ pertanto evidente che il Consiglio di Stato ha in concreto negato che in capo agli odierni ricorrenti permanesse un interesse di tipo risarcitorio al predetto giudizio, dato che, per espressa dichiarazione in udienza degli stessi ricorrenti, l’interesse riconosciuto agli stessi dal Giudice amministrativo di 2° grado è unicamente quello morale, entro i limiti come sopra delineati.
Il Collegio deve infine osservare, per completezza espositiva, che anche volendo per ipotesi qualificare l’azione risarcitoria intrapresa dai ricorrenti quale pretesa risarcitoria “pura”, vale a dire quale pretesa azionabile indipendentemente dall’impugnazione degli atti amministrativi che hanno causato la lesione dell’interesse legittimo di cui i ricorrenti intendono essere risarciti, la stessa risulterebbe ugualmente tardiva o, in ogni caso, prescritta (come da espressa opposizione formulata dall’Amministrazione comunale nelle proprie difese). Il Tribunale osserva che solo a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo e dell’ introduzione dell’azione di condanna di cui all’art. 30 del Codice, l’ordinamento ha ritenuto possibile intraprendere tale azione risarcitoria “pura” a fronte di una accertata lesione di posizioni di interesse legittimo senza dovere impugnare giurisdizionalmente, in via principale, gli atti amministrativi causativi di danno, posto che tale azione non era ammessa nel sistema previgente di cui all’art. 7 della L. n. 205 del 2000, governato del principio della c.d. “pregiudiziale amministrativa”.
Nella specie, peraltro, anche nell’ipotesi di spostamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 30 Cod. Proc. Amm. alla data di entrata in vigore di tale disposizione (16 settembre 2010), quale momento a decorrere dal quale era possibile far valere la pretesa risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ., ugualmente la stessa – in quanto proposta solo nell’anno 2017 – risulterebbe palesemente tardiva. Né a diverse e opposte conclusioni si perverrebbe qualora l’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti fosse riferita al relativo termine di prescrizione stabilito in cinque anni dall’art. 2947 Cod. civ., risultando tale termine scaduto già nell’anno 2015 e la relativa prescrizione dell’azione espressamente opposta dalla resistente amministrazione comunale.
Per i suesposti motivi, il ricorso è dichiarato inammissibile per tardiva proposizione dello stesso.
Sussistono, tuttavia, in ragione della oggettiva complessità della vicenda e delle principali questioni risarcitorie esaminate, giustificati motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di lite.