Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 22 luglio 2024, n. 30016
Nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale
Condivisibile, pertanto, deve ritenersi la linea interpretativa secondo cui la condotta che realizza un’estorsione non può in nessun caso ritenersi assorbita in quella di turbativa, né quest’ultima può ritenersi “consumata” nell’estorsione, poiché a ciascuna delle fattispecie si ricollegano momenti di tutela differenti sia da un punto di vista strutturale che funzionale, così da porle in una relazione di complementarietà reciproca.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata)
- Le questioni di diritto per le quali i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite sono […]:
- a) «se nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico»;
- b) «se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione».
- L’esame della prima questione […] presuppone logicamente l’individuazione della nozione di danno prevista dall’art. 629 cod. pen. […].
2l.1. Nel reato di estorsione, infatti, il danno costituisce il perno dell’offesa criminale su cui è costruita l’intera fattispecie ed esprime la lesività materiale tipica dell’interesse tutelato, distinguendosi ontologicamente dal danno civile risarcibile previsto dall’art. 185, secondo comma, cod. pen.;
2.2. L’accertamento di tale elemento costitutivo del reato deve essere svolto secondo i canoni probatori del diritto penale e non può essere affidato a meccanismi di tipo presuntivo, trattandosi di un delitto commesso mediante violenza o minaccia, il cui evento pregiudizievole per il patrimonio della vittima caratterizza l’intera dimensione offensiva del fatto; […] la riflessione dottrinale ha prestato particolare attenzione al tenore della formula lessicale («qualche cosa») utilizzata dal legislatore per definire l’oggetto della costrizione, rilevando come essa sia genericamente enunciata nella norma incriminatrice, sì da ricomprendervi non solo i beni intesi in senso materiale, ma tutto ciò che può costituire oggetto di un profitto per l’agente o per altri. […] l’estorsione può dunque aggredire qualsiasi parte del patrimonio della vittima, compresi i beni immobili e le aspettative di diritto;
2.3. E’ altresì diffusa l’opinione secondo cui il danno, […] centro dell’offesa “criminale” […] debba avere un contenuto patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa.
2.4. La definizione della nozione di danno, pertanto, deve essere determinata in correlazione funzionale a quella di patrimonio […];
2.5. […] nella nozione di patrimonio, dunque, si fanno rientrare le aspettative dotate di fondamento giuridico, ma non anche le aspettative di mero fatto;
2.6. Connotazione, […] il cui contenuto di tutela è stato costantemente declinato dalla giurisprudenza in modo da definire il patrimonio come un insieme non solo di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione dell’appartenenza al medesimo soggetto, così da ricomprendere nel concetto di danno di cui all’art. 629 cod. pen. qualunque situazione idonea ad incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo, compresa la delusione di aspettative e chance future di arricchimento di consolidamento dei propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013, Ventimiglia […]; Sez. 2, n. 34900 del 10/07/2008; Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997; Sez. 1, n. 1683 del 22/04/1993);
2.7. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come tale nozione di patrimonio sia stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite in relazione al tema della individuazione del dolo specifico nel delitto di furto, ricollegandovi una definizione assai ampia del fine di profitto, inteso come qualunque vantaggio, non solo di natura patrimoniale, perseguito dall’autore del reato (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023);
- Ciò posto, […] deve essere […] esaminato specifico tema legato alla possibilità di ricondurre la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico (ca. chance) nell’ambito di operatività del danno patrimoniale quale elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 629 cod. pen.;
3.1. L’esigenza di pervenire alla costruzione di un modello definitorio uniforme della nozione di perdita di chance è affiorata solo episodicamente e in modo del tutto frammentario nella elaborazione della giurisprudenza penale formatasi in materia di danno da estorsione;
3.2. Nè è possibile registrare, al riguardo, una organica ed approfondita disamina dei rilevanti approdi interpretativi che il progressivo affinamento di tale nozione ha consentito di raggiungere […];
- Il danno patrimoniale da perdita di chance è stato riconosciuto dalla giurisprudenza civile di questa Corte sin dagli anni ’80 del secolo scorso, con riferimento al settore delle procedure concorsuali espletate dal datore di lavoro per l’assunzione o la promozione dei lavoratori aspiranti al posto ed illegittimamente esclusi dalle relative prove di selezione (Sez. L civ., n. 6506 del 19/12/1985 ).
4.1. La risarcibilità di tale categoria di danno è stata poi estesa nei diversi settori della responsabilità professionale (Sez. 2 civ., n. 15759 del 13/12/2001) e di quella ni campo sanitario (Sez. 3 civ., n. 4400 del 04/03/2004), ove le fattispecie di danno che vengono generalmente ni rilievo sono quelle nelle quali li comportamento, per lo più omissivo, del medico determina una diminuzione o, addirittura, l’elisione delle possibilità di guarigione o di danneggiato;
4.2. La nozione di chance non ha un’origine normativa, […], ma si è progressivamente delineata in sede giurisprudenziale muovendo dall’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza francesi di fine ‘800;
4.3. La costruzione teorica del danno da perdita di chance è quello secondo cui può dar luogo a un danno risarcibile anche la perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggioso, ovvero di evitarne uno sfavorevole […];
4.4. […] è soprattutto in relazione al c.d. “modello patrimonialistico” che è stato storicamente individuato lo sfondo teorico della evoluzione giurisprudenziale in tema di danno da perdita di chance (Sez. 3 civ., n. 5641 del 09/03/2018): la chance patrimoniale, infatti, postula la preesistenza di un “quid” su cui abbia inciso sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa, mentre la chance non patrimoniale, pur essendo anch’essa rappresentata, sul piano funzionale, dalla possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente (segnatamente nel sistema della responsabilità sanitaria), è morfologicamente diversa dalla prima, in quanto si innesta su una preesistente situazione sfavorevole (cioè patologica), rispetto alla quale non può in alcun modo rinvenirsi un “quid” inteso come preesistenza positiva;
4.5. […] questa Corte ne ha costantemente posto in evidenza la natura di situazione di fatto teleologicamente orientata verso li conseguimento di un’utilità o di un vantaggio e caratterizzata, in concreto, da una possibilità di successo non priva di consistenza (Sez. 3 civ., n. 24050 del 07/08/2023; Sez. 6 civ., n. 2261 del 26/01/2022);
- 5. Nella giurisprudenza civile di legittimità è ormai consolidato l’orientamento interpretativo (Sez. 3civ., n. 5641 del 09/03/2018, cit.; Sez. 3 civ., n. 4400 del 04/03/2004,) secondo cui “la chance, […], non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale”;
5.1. Da tale quadro di principi emerge, dunque, la necessità di accertare una linea causale rispetto all’evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole, seguita da una linea causale autonoma se l’evento di danno è costituito dalla perdita del bene […];
- Per quel che rileva in questa sede, il nesso causale oggetto di prova è quello […] che lega direttamente condotta illecita del danneggiante alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile sperato;
6.1. […] è stato affermato (Sez. 3 civ., n. 25910 del 05/09/2023) il principio secondo cui la prova del danno da perdita di chance si sostanzia: a) nella dimostrazione, che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche mediante presunzioni, della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta; b) nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno […];
6.2. […] anche la Corte di giustizia dell’Unione europea […] ha stabilito in relazione alla posizione dei soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, li principio secondo cui l’art. 2, par. 1, let. c), della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso ni materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE […] deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa o ad una prassi nazionali che non ammettono per principio la possibilità, per un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in ragione di una decisione illegittima dell’amministrazione aggiudicatrice, di essere indennizzato per li danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto (Corte giustizia, 21/12/2023, United Parcel Service/Commissione, C 297/22, § 69; Corte giustizia, 06/06/2024, Ingsteel, C- 547/22, § 49);
6.3 […] la Corte di giustizia ha precisato che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento, in quanto tale, di un appalto pubblico e concretizzarsi ni un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico;
6.4. La figura del danno patrimoniale da perdita di chance è stata oggetto di un’approfondita analisi anche nella giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento ai provvedimenti di natura ampliativa ovvero a quelli che hanno l’effetto di far acquisire al cittadino che si relaziona con li potere pubblico situazioni giuridiche di cui prima non beneficiava;
6.5. A fronte di tali evenienze, il privato che si rivolge alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento favorevole vanta un interesse legittimo c.d. pretensivo, che potrebbe essere frustrato dall’agire illegittimo della controparte pubblica. Qualora tale interesse non possa essere soddisfatto attraverso l’effetto ripristinatorio e conformativo dell’annullamento del provvedimento giurisdizionale, si è ritenuto di attribuire al privato una tutela per equivalente che può essere accordata attraverso lo strumento del risarcimento della perdita di chance, a sua volta inquadrabile nell’alveo della responsabilità aquiliana (Cons. Stato, n. 3217 del 20/05/2019; Cons. Stato, n. 4225 del 31/05/2018; Cons. Stato n. 5323 del 14/09/2006; Cons. Stato, n. 686 del 07/02/2002);
6.6. Gli approdi interpretativi […] rilevano anche ai fini della corretta individuazione del danno patrimoniale nel reato di estorsione, ove la nozione di chance deve essere definita con precisione, nel rispetto dei principi di tassatività e prevedibilità della norma incriminatrice […];
- Le frequenti interferenze applicative e le connesse relazioni esegetiche tra diversi settori dell’ordinamento giuridico suggeriscono, come osservato dalla dottrina, di perseguire l’obiettivo di una tendenziale uniformità interpretativa in tutte quelle circostanze o situazioni in cui l’applicazione della norma penale […] trovi in esse una fonte di interpretazione e si fondi sull’utilizzo di concetti giuridici che proprio nel sistema civile offrono una adeguata spiegazione o un utile termine di confronto […];
7.1. […] E’ evidente che nella prospettiva penalistica, ove li danno patrimoniale integra uno degli elementi essenziali della tipicità del reato di estorsione, non può essere seguita la regola civilistica del “più probabile che non”, imponendosi, di contro, l’esigenza di individuare con rigore e in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colpevole del soggetto attivo e l’evento di danno prodotto dall’evento intermedio del fare o dell’omettere “qualche cosa”;
- Nella struttura del reato di estorsione la perdita di una chance può assumere rilievo, quale danno recato ad altri per effetto di una condotta violenta o intimidatoria, se alla possibilità perduta possa attribuirsi un valore economico: solo dalla certezza dell’esistenza di una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile nei termini sopra indicati discende una lesione, immediata e obiettivamente riconoscibile, del patrimonio del danneggiato, da accertare quindi come un danno attuale e concreto, non come un danno futuro;
8.1. […] occorre dimostrare in termini di certezza l’esistenza di un nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno, inteso quale possibilità perduta di ottenere un risultato migliore o più favorevole, distinguendo i profili della seria ed apprezzabile possibilità dalla mera speranza o dalla generica aspettativa del conseguimento di un risultato positivo;
8.2. […] nella giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. 3 civ., n. 28993 dell’11/11/2019, cit.), il tema dell’accertamento del nesso di causalità è stato specificamente esaminato affermando che per individuare un danno da perdita di chance occorrono: a) una condotta colpevole dell’agente; b) un evento di danno (la lesione di un diritto); c) un nesso di causalità tra condotta ed evento; d) una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non; e) un nesso di causalità tra l’evento e le conseguenze dannose;
8.3. Nella diversa prospettiva in cui si colloca l’accertamento del danno patrimoniale quale elemento costitutivo “tipico” di un’offesa rilevante sul piano penale deve essere invece considerata soltanto la linea causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno relativo alla perdita della possibilità di conseguire un risultato utile o favorevole, che deve essere provata secondo i principi della causalità propria del diritto penale, non secondo la regola civilistica del “più probabile che non”;
8.4 La causalità dell’offesa legata alla determinazione del danno “criminale” quale elemento tipico del reato di estorsione va pertanto dimostrata […] non sulla base dei soli coefficienti di probabilità statistica, bensì mediante l’utilizzo degli strumenti di cui il giudice penale ordinariamente dispone per le valutazioni probatorie, e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa affermare in termini di “certezza processuale”, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta a determinare l’evento lesivo […];
8.5. Sulla base delle su esposte considerazioni, al primo quesito deve darsi risposta affermativa enunciando il seguente principio di diritto: «nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale »;
- Deve essere ora esaminata la seconda questione rimessa alle Sezioni Unite, concernente la configurabilità del concorso formale tra i reati di estorsione e di turbativa d’asta ni relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private;
9.1. Occorre individuare, dunque, il criterio per stabilire se, in presenza di tale condotta, riconducibile ad entrambe le previsioni di cui agli artt. 629 e 353 cod. pen., possa configurarsi li concorso tra le due fattispecie incriminatrici, o se, piuttosto, debba applicarsi una sola di esse;
9.2. […] il problema del concorso formale tra le due fattispecie si manifesta soprattutto nelle evenienze in cui li danno investa anche la lesione dell’autonomia negoziale, ossia della libertà di regolamentare i propri interessi […];
9.3. Nel reato di estorsione, infatti, l’oggetto della tutela giuridica è costituito dal duplice interesse pubblico alla protezione della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale […] , poiché la norma incriminatrice è posta a tutela della complessiva integrità e consistenza del patrimonio rispetto ad atti di aggressione che pregiudicano al contempo la libertà di determinazione della vittima.
9.4. […] analoga connotazione di plurioffensività è rinvenibile con riferimento alla oggettività giuridica del reato di turbata libertà degli incanti, poiché nella relativa sfera di tutela si ritiene attratto non solo l’interesse della pubblica amministrazione al regolare svolgimento della gara secondo regole concorrenziali, ma anche l’interesse del privato a parteciparvi liberamente e ad influenzarne l’esito secondo li principio della libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte;
9.5. La lesione dell’autonomia negoziale, nell’ipotesi dell’allontanamento da una gara per effetto di una condotta violenta o intimidatoria posta in essere nei confronti dell’offerente, si realizza, infatti, attraverso la compromissione della libertà di curare i propri interessi scegliendo di parteciparvi o meno, sicché al correlata proiezione offensiva della condotta delittuosa è anch’essa rinvenibile nell’area di tutela presidiata dalla fattispecie di turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 cod. pen.;
9.6. Ne consegue che, in relazione a tale specifico profilo, è possibile individuare, nelle aree di tutela rispettivamente coperte dalle due fattispecie incriminatrici in esame, un punto di intersezione che impone di delimitarne e regolarne i rapporti […], potendo profilarsi una relazione di specialità, con la eventuale integrazione del solo reato previsto dall’art. 353 cod. pen;
- Al riguardo sono emersi due orientamenti interpretativi […];
10.1. Secondo un indirizzo minoritario (Sez. 6, n. 19607 del 03/03/2004), il delitto di turbata libertà degli incanti, in base al principio di specialità espresso dall’art. 15 cod. pen., non può concorrere con quello di estorsione, che di conseguenza deve ritenersi assorbito nel primo;
10.2. […] la richiamata decisione ha fatto leva sul principio di specialità per evitare l’effetto negativo di una duplicazione sanzionatoria per lo stesso fatto, affermando che «…per la specificità della materia, e per la presenza in essa di elementi peculiari che valgono a differenziarne l’impianto normativo, la norma incriminatrice ex art. 353 cod. pen., prevale rispetto a quella concorrente di cui all’art. 629 cod. pen. con la conseguenza che quest’ultimo reato deve ritenersi assorbito in quello di turbata libertà degli incanti»;
10.3. A tale indirizzo ermeneutico […] se ne contrappone un altro, assai risalente nel tempo e di gran lunga prevalente […] secondo cui i delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l’elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti puniti dagli artt. 353 e 629 cod. pen., dal momento che l’estorsione si caratterizza per una coartazione dell’altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, mentre li delitto di turbata libertà degli incanti si connota sia per li dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, sia per essere un reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara, senza che occorra la produzione di un danno né li conseguimento di un profitto (Sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006,; Sez. 2, n. 45625 del 25/09/2003; Sez. 2, n. 3797 del 30/11/1989);
10.4. Tale orientamento, successivamente ribadito da numerose decisioni […] muove dalla preliminare considerazione della diversa oggettività giuridica delle norme incriminatrici di cui agli artt. 629 cod. pen. e 353 cod. pen., atteso che la prima tutela li patrimonio, attraverso la repressione di atti di coartazione della libertà di determinazione del soggetto nel compimento degli atti di disposizione patrimoniale, mentre la seconda tutela la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private per conto delle pubbliche amministrazioni;
10.5. […] si è affermato che la condotta estorsiva «non può ritenersi “assorbita” nel reato di turbativa d’asta, né quest’ultimo può ritenersi “consumato” nel primo, diversi essendo i “perimetri” di offensività che le due previsioni, strutturalmente e teleologicamente non sovrapponibili, mirano a delineare» (Sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006 );
10.6. Ne consegue che, ove la condotta materiale e l’elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i “fatti” puniti dagli artt. 629 e 353 cod. pen., le relative previsioni concorrono fra loro, «giacché soltanto in questo modo li diverso disvalore che le norme stesse esprimono ed intendono perseguire può dirsi integralmente “coperto”»;
10.7.Viene così valorizzata una linea interpretativa basata sull’esigenza di un’analisi strutturale delle figure criminose poste a raffronto, seguendo un’impostazione già accolta da questa Corte (Sez.U, n. 47164 del 20/12/2005) che l’ha ritenuta preferibile rispetto a quella, pur evocata da una parte della dottrina e della giurisprudenza, che segue i criteri di sussidiarietà, assorbimento e consunzione, sulla base del presupposto che gli stessi «esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie»;
10.8. […] poiché quei criteri, per un verso, presuppongono giudizi di valore tendenzialmente in contrasto con le esigenze di determinatezza e tassatività cui l’intero sistema penale deve ispirarsi, per altro verso risultano privi di base normativa, giacché la clausola di riserva che compare quale ultimo inciso nell’art. 15 cod. pen. consente l’applicazione della norma generale in luogo di quella speciale, considerata sussidiaria, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste: dunque, una norma derogatoria, di stretta interpretazione, e non certo evocabile come “esempio” di un principio generale alternativo rispetto a quello di specialità;
- Così ricostruiti i termini del contrasto, le Sezioni Unite ritengono di aderire al secondo orientamento giurisprudenziale per le ragioni di seguito indicate.
11.2. Deve innanzitutto ribadirsi, […], che l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è rinvenibile nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen […];
Il principio di specialità consente alla legge speciale di derogare a quella generale nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la “stessa materia”, intesa come fattispecie astratta, stesso fatto tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato, con la precisazione che li riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità;
11.3. […] si è affermato che deve definirsi norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011;)
11.4. Si è inoltre precisato che il criterio di specialità deve intendersi ed applicarsi in senso logico-formale, sicché li presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dall’art. 15 cod. pen., risulta integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le relative fattispecie di reato […];
11.5. Muovendo da tale quadro di principi, la comparazione tra le fattispecie evocate […] ne pone in evidenza una profonda diversità sul piano strutturale: ancorché le condotte tipiche di violenza e minaccia siano assimilabili, le due norme incriminatrici intendono prevenire eventi naturalistici diversi;
11.6. L’estorsione sanziona la condotta del soggetto che, attraverso le modalità descritte nella norma, costringe la vittima ad un atto dispositivo immediatamente lesivo del bene-patrimonio, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: nozioni che non possono che connotarsi ni senso patrimoniale, come accrescimento o diminuzione delle possibilità del patrimonio di soddisfare esigenze
materiali o anche solo spirituali, per effetto di una compressione della libertà di determinazione della persona offesa;
11.7. La turbativa, di contro, mira a preservare la genuinità dei pubblici incanti e delle procedure di licitazione privata sanzionando condotte che vanno a detrimento del libero esplicarsi delle regole della concorrenza nell’ambito di una gara;
11.8. Sulla base del richiamato criterio strutturale, dunque, l’analisi delle due fattispecie poste a raffronto consente di individuare in ciascuna di esse elementi specializzanti diversi, che impediscono di ritenere l’una assorbita nell’altra, ponendole invece in un rapporto di specialità reciproca […];
11.9. La turbativa d’asta, infatti, si perfeziona attraverso una condotta che può essere di violenza o di minaccia, ma può anche estrinsecarsi in collusioni o altri mezzi fraudolenti, laddove li delitto di estorsione, che “contiene” in sé le condotte della violenza e della minaccia, ma non gli altri comportamenti pure rilevanti per l’integrazione della turbativa d’asta, si caratterizza per lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, configurandosi come speciale, sotto il profilo delle modalità della condotta e dell’elemento soggettivo, rispetto al reato di cui all’art. 353 cod. pen., connotato invece dal dolo generico;
11.10. Il reato di turbativa, […] è a sua volta speciale sia quanto all’evento, di pericolo e non di danno, sia in ragione dell’elemento soggettivo, caratterizzato dalla coscienza e volontà di impedire o turbare la gara o di allontanarne gli offerenti, facendo uso dei mezzi indicati dalla stessa previsione normativa;
11.11. All’interno di tale prospettiva assume un particolare rilievo il profilo inerente alla prestazione patrimoniale, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione che deve essere causalmente riconducibile alla minaccia o violenza realizzata dall’agente: se, per un verso, la condotta intimidatoria o violenta si manifesta in forma tale da cagionare l’impedimento o la turbativa della gara, così determinando li perfezionarsi del delitto di cui all’art. 353 cod. pen., per altro verso li reato di estorsione richiede, per la sua configurabilità, un quid pluris tra condotta ed evento, costituito da un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto coartato nella propria libertà di autodeterminazione, da cui poi scaturisce l’ingiusto profitto con altrui danno […];
- […] le implicazioni logicamente sottese alla formulazione di tale provvisoria conclusione devono essere correlate allo specifico contenuto delle questioni di diritto poste all’attenzione di questa Corte, poiché se la condotta che determina l’allontanamento coattivo dell’offerente da una gara svoltasi nelle forme dei pubblici incanti o delle licitazioni private può di per sé integrare il reato di turbativa previsto dall’art. 353 cod. pen., la stessa non necessariamente realizza in concreto li fatto incriminato dall’art. 629 cod. pen., per li quale si richiede anche la presenza degli elementi costitutivi rappresentati dal danno patrimoniale recato alla persona offesa e dal correlativo ingiusto profitto in capo al soggetto attivo;
12.1. Ai fini della configurabilità dell’estorsione, in particolare, non è sufficiente individuare la presenza del comune segmento di condotta che realizza l’allontanamento coattivo di un offerente dalla gara, ma è necessario che sia ravvisabile in concreto l’ulteriore elemento rappresentato dal verificarsi di un evento pregiudizievole per li patrimonio della persona offesa, in conseguenza di un atto dispositivo o, comunque, del trasferimento di un bene o di un’altra utilità dal soggetto passivo a quello attivo;
12.2. Al riguardo si è affermato che nella facoltà di partecipare ad una gara nei pubblici incanti non è di per sé ravvisabile “un elemento attivo del patrimonio”, poiché «…colui che determina l’allontanamento del concorrente partecipa alla gara per una facoltà propria, che non deriva da quella – inibita – del soggetto vittima della violenza o minaccia» (Sez. 6, n. 48746 del 07/12/2011 […]);
12.3. L’allontanamento da una gara con violenza o minaccia posta in essere nei confronti dell’offerente, pertanto, integra già li reato di turbativa, ma non lambisce ancora la soglia necessaria per ritenere configurabile quello di estorsione, poiché li relativo evento si verifica solo con la realizzazione del “sinallagma” illecito del “profitto ingiusto con altrui danno”;
12.4. Ne discende che solo nell’ipotesi in cui alla condotta di allontanamento coattivo sia causalmente riconducibile, nei termini dianzi indicati (v., supra, li par. 4.1.), un pregiudizio economicamente valutabile per effetto della perdita, ai danni dell’offerente, di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile legato all’aspettativa di partecipazione ad una gara, può dirsi integrato anche li concorrente reato di estorsione;
12.5. Deve escludersi, di contro, il concorso formale di tale reato con quello di turbativa qualora nel caso concreto non sia possibile verificare la presenza di un danno patrimoniale, per non essere stata accertata in capo all’offerente la perdita di una chance connotata dagli elementi qualificativi sopra indicati: nel ricorrere di tale evenienza, infatti, viene a mancare uno degli elementi costitutivi del modello “tipico” del delitto di estorsione, residuando li solo disvalore di evento legato alla realizzazione di una condotta di turbativa, con le correlate lesioni dell’interesse pubblicistico alla regolarità della gara e della libertà di partecipazione del soggetto interessato alla competizione;
12.6. […] si rende necessario esaminare i presupposti e gli indici fattuali che consentono di individuare in concreto la condotta di allontanamento dalla gara e di definire la nozione di offerente, poiché la perdita di una chance rilevante ai fini dell’accertamento del danno patrimoniale causato da una condotta estorsiva può diversamente interagire con le peculiari situazioni in cui le condotte di illecita turbativa siano poste in essere nell’ambito dei procedimenti di vendita forzata con le forme dell’incanto.
- La perdita di una chance, infatti, può assumere un’incidenza variabile a seconda della fase in cui pende una procedura di gara, sicché assai diverse, al riguardo, possono risultare le evenienze concretamente prospettabili, ove si consideri che, accanto a condotte volte ad intimare l’allontanamento dell’interessato dalla partecipazione ad un’asta, ben possono ipotizzarsi condotte che incidono non solo sul decorso di un procedimento già iniziato, ma anche sulla partecipazione ad una sua fase più avanzata, qual è quella che fa seguito all’aggiudicazione provvisoria del bene;
13.1. La turbativa illecita prevista dall’art. 353 cod. pen., infatti, non deve necessariamente verificarsi nel momento in cui la gara si svolge […]ben potendo essere perpetrata anche al di fuori di essa, nelle fasi preliminari della procedura complessa che ne precede la indizione […] ovvero successivamente alla chiusura dell’asta e a seguito di aggiudicazione, nel periodo di tempo necessario ai controlli e alle verifiche prodromiche alla stipula del contratto […] purché la condotta sia idonea ad influenzarne o alterarne li risultato finale, determinando quella lesione del principio di libera concorrenza che la norma intende presidiare a salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione;
13.2. Sulla base delle su esposte considerazioni assume uno specifico rilievo, ai fini dell’accertamento del danno patrimoniale causato dalla perdita di una chance per effetto del coattivo allontanamento dell’offerente da una gara, la posizione soggettiva di colui che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. […] abbia presentato un’offerta dotata dei connotati di serietà, congruità e apprezzabile consistenza, o che stia per presentarla sulla base di una intenzione obiettivamente ed univocamente riconoscibile;
13.3. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alla posizione del potenziale offerente […] e a quella del candidato non legittimato perché palesemente sguarnito dei mezzi tecnici indispensabili per la competizione o privo dei requisiti di capacità e idoneità necessari per la partecipazione ad una gara, difettando in tali evenienze la presenza dei presupposti formali indispensabili ai fini della configurabilità di un apprezzabile interesse patrimoniale;
13.4. [..] sulla base delle su esposte considerazioni deve darsi risposta affermativa al secondo quesito, enunciando li seguente principio di diritto: «La condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art. 353 cod. pen., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 cod. pen. ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara».