Massima
I Romani hanno sempre attenzionato il legato non già solo quale strumento capace di vincolare il soggetto onerato nei confronti di un terzo beneficiario in variegata foggia (reale od obbligatoria), ma anche (e soprattutto) sul crinale del possibile abuso della figura, orientata a surrettiziamente sottrarre beni all’eredità, fin quasi a svuotarla del tutto della relativa consistenza, così sospingendo il legislatore a circondare l’istituto di una progressiva congerie di limiti capaci di via via calmierarne i ridetti, negativi effetti collaterali.
Articolo
L’ordinamento giuridico romano conosce già il legato e lo disciplina in modo analitico, quale disposizione di ultima volontà con fonte (normalmente) testamentaria attraverso la quale il de cuius beneficia in modo specifico un soggetto in genere diverso da chi ne è erede.
Sin dalle XII Tavole è financo possibile per il testatore esaurire l’integralità del proprio patrimonio attraverso dei legati, così sottraendo beni e diritti ai propri eredi (e dunque, in sostanza, al proprio gruppo familiare di riferimento).
Si tratta di una forma di libertà negoziale estrema che trova nondimeno dei limiti via via sempre più stringenti, stanti i riscontrati effetti collaterali del relativo esercizio in termini troppo ampi: se infatti, al cospetto di una eredità ricolma di legati, l’erede la accetta come forma di riverenza verso il defunto, si assume tuttavia (in veste di onerato) la responsabilità di tutti i pertinenti debiti ereditari, sovente nei confronti di soggetti estranei al proprio gruppo familiare; se invece non la accetta (proprio al fine di non incorrere nella ridetta responsabilità, e di non depauperare il patrimonio di famiglia), scatta la successione legittima e la volontà del de cuius, espressa nel testamento e talvolta favorevole a soggetti terzi rispetto al gruppo familiare di riferimento, viene tutt’affatto obliterata tanto in termini di scelta dell’erede, quanto in termini di selezione di chi egli intende beneficiare con legati “potenziali” che non vedranno mai la vita (proprio perché l’erede “onerato” non ha accettato la pertinente eredità).
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Per questo motivo intervengono, nel percorso storico-giuridico del legato romano, tutta una serie di leggi aventi lo scopo di limitarne la previsione, a partire da una Lex Furia testamentaria del II secolo a.C. (200 a.C. circa) con la quale si dispone che nessuno – a parte i cognati entro il sesto grado (e, dunque, i parenti più stretti) – possa ricevere un legato superiore a 1000 assi; si tratta di una disposizione facilmente eludibile – ed in effetti elusa – dal testatore attraverso la previsione di plurimi legati a favore di terzi più “extranei” alla famiglia, ciascuno di importo inferiore ai 1000 assi ma capaci tutti, nella relativa integralità, di esaurirne comunque il patrimonio, con riproposizione delle controindicazioni già illustrate.
Si prova allora con un nuovo provvedimento, la Lex Voconia, (169 a.C.) che fissa per il legatario un limite quantitativo pari al valore della quota spettante al pertinente erede, onde nessun legatario (o nessun gruppo di legatari, ove più) può ricevere più di quanto riceva l’erede; anche in questo caso, se è vero che l’erede onerato può (al limite) utilizzare il quantum ereditario per onorare i legati (senza assumere debiti “in proprio”), il testatore può tuttavia sempre imbastire disposizioni tali da lasciare all’erede medesimo un quantum irrisorio, a fronte di numerosissimi legati da onorare e capaci, nella loro integralità, di assorbire pressoché integralmente la quota ereditaria.
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Il problema viene invece risolto attraverso l’introduzione, nel I secolo a.C., della c.d. “quarta falcidia“, giusta omonima Lex (Falcidia) del 40 a.C. – peraltro lex iuris publici e, come tale, inderogabile financo da disposizione contraria espressa del testatore – attraverso la quale si dispone che in ogni caso all’erede (onerato dei legati) deve rimanere almeno 1/4 netto dell’eredità, onde nel caso il complesso dei legati ecceda i restanti 3/4, essi vanno ciascuno proporzionalmente ridotto nella misura necessaria a ricondurli tutti entro il limite, lasciando alla giurisprudenza il compito di elaborare criteri per giungere al preciso computo della ridetta “quarta“.
Collegamenti
Testamento – Successione legittima – Obbligazioni
Bibliografia essenziale
Sanfilippo C., Istituzioni di diritto romano, 1996, 441 e ss, spec. 446 e ss.