<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, Sent. N. 2980 del 12-05-2020</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><em>La dichiarazione di inizio attività, c.d. DIA, si caratterizza per l’impossibilità di avviare l’attività denunciata prima della scadenza di un termine dilatorio entro cui è concesso alla PA di esercitare poteri di controllo ed inibitori, rendendo di fatto l’istituto non dissimile al permesso di costruire.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Per esigenze di snellimento l’istituto viene quindi sostituito nel 2010 dalla segnalazione certificata di inizio attività, c.d. SCIA, tramite cui l’attività può essere avviata appena dopo la denuncia, senza dover attendere lo scadere del termine garantito all’amministrazione per l’esercizio dei suoi poteri.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Con la riforma del 2010 non solo è stato eliminato il periodo di attesa tra la denuncia e l’effettivo inizio dei lavori ma sono stati altresì ampliati i casi in cui è possibile procedere appena dopo la segnalazione di inizio attività, confermando così lo scopo di semplificazione e snellimento delle procedure perseguito dal legislatore. </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Resta chiaramente in capo all’Amministrazione il potere di verifica dei requisiti e presupposti normativi per l’esercizio dell’attività oggetto di segnalazione, da esercitare entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, con possibilità di inibire la continuazione dell’attività stessa.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La PA ha inoltre un generale potere repressivo degli abusi, senza che sia necessaria alcuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Per quanto riguarda i diritti dei terzi controinteressati, la possibilità di iniziare i lavori e la necessità di attendere i tempi di attivazione della PA creano un vulnus al principio di effettività della tutela: è possibile, infatti, che l’attività segnalata abbia procurato modificazioni irreversibili per cui si rende necessaria una ingiunzione di demolizione, al fine di provocare l’abbattimento del manufatto costruito difformemente a DIA o SCIA o al permesso di costruire.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Va altresì evidenziato che il silenzio tenuto dall’amministrazione circa la valutazione di conformità urbanistica della costruzione non è silenzio inadempimento ma silenzio rigetto che, se non impugnato dei termini, rende immediatamente eseguibile l’ordine di demolizione emesso in ragione del potere sanzionatorio spettante in capo alla PA.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Come confermato dal Consiglio di Stato si può facoltativamente chiedere di sostituire l’ordine di demolire con una sanzione pecuniaria quando la distruzione del fabbricato possa generare un pericolo di stabilità del terreno ovvero un pericolo generico per la sicurezza. </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>La possibilità di procedere a sostituzione deve essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, quindi in un momento successivo ed autonomo rispetto all’ordine di demolizione, che la PA può indipendentemente dall’analisi delle circostanze concrete, stante la natura vincolata dei provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, e senza che sia necessaria la preventiva comunicazione al segnalante dell’avvio del procedimento.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</strong></p> <p style="text-align: justify;">2.1 In primo luogo, costituisce ormai ius receptum (cfr. ad es. Consiglio di Stato ad. plen., 17 ottobre 2017, n.9 e sez. VI , 30 luglio 2019, n. 5388) il principio a mente del quale i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono vincolati nel contenuto, pertanto non è richiesta alcuna motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che impongono di sanzionare quello specifico abuso.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">La funzione dell'<strong>ingiunzione di demolizione </strong>è quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione. A tale scopo <strong>è quindi sufficiente che l'atto indichi il tipo di sanzioni che la legge collega all'abuso, senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale</strong>. L'interessato, infatti, può così compiere le proprie valutazioni, le quali non possono essere influenzate dalla semplice non conoscenza delle aree di cui il comune disporrà concretamente l'acquisizione. Requisiti dell'ingiunzione di demolizione sono perciò l'esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l'accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell'atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 05/01/2015, n.13).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">2.2 Nella medesima ottica si pone, in secondo luogo, l’orientamento a mente del quale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8458) <strong>la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione.</strong> In quella sede, le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato asseritamente derivante dall'esecuzione della demolizione del muro di contenimento del terrapieno su cui poggia la relativa fabbrica</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">L’invocato art. 34 tu edilizia prevede che, in presenza di interventi ed opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Questa Sezione ha già avuto modo di affermare, con orientamento che si condivide, che "la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, disciplinata dalla disposizione appena citata, deve essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione". In quella sede, "le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato asseritamente derivante dall'esecuzione della demolizione del muro di contenimento del terrapieno su cui poggia la relativa fabbrica" (Cons.Stato sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169).</p> <p style="text-align: justify;">[…omissis…]</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">2.3 In terzo luogo, va ribadito il principio a mente del quale <strong>il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto</strong>, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3556).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Ulteriori corollari di tali risultanze sono: per un verso, che l'intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, per cui <strong>in pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, l'esecuzione della sanzione è solo temporaneamente sospesa, sicché, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto maturato per decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l'emanazione di ulteriori atti sanzionatori</strong> (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 6 giugno 2018, n. 3417); per un altro verso che, una volta conclusosi negativamente l’iter avviato con l’istanza di sanatoria ordinaria, sussistono i presupposti per l’adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi.</p> <p style="text-align: justify;">[…omissis…]</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">2.4 Infine, parimenti consolidato è l’orientamento consolidato a mente del quale <strong>ai fini dell’adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento</strong> (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1621</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Ludovica Fiaschetti</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"></p>