<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, ordinanza 23 dicembre 2020 n. 280</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Considerato che il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, nella parte in cui esso estende ai direttori delle Agenzie fiscali, e segnatamente al direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il regime di cessazione automatica dell’incarico conseguente al decorso di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo previsto dall’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che ad esso si è rivolto G. K., già direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nominato nell’ottobre 2017 e cessato dalle sue funzioni al momento della nomina del suo successore in data 12 settembre 2018;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che nel giudizio a quo il ricorrente ha proposto in via principale domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 5, comma 3, del contratto di lavoro per l’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro «su iniziativa del Ministro»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in via subordinata, il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato nullo «per discriminatorietà politica e per vizio di forma» il recesso di fatto dell’amministrazione, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dal settembre 2018;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la questione sollevata è manifestamente inammissibile per plurimi, concorrenti, profili;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ritenendo innanzi tutto di non potersi pronunciare né sulla domanda proposta in via principale dal ricorrente, né su quella subordinata, e che invece verrebbe in rilievo l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, in via ulteriormente subordinata, dalla difesa del medesimo ricorrente;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la domanda principale non sarebbe accoglibile perché – pur essendo contrattualmente previsto il pagamento di un’indennità in caso di risoluzione del contratto su iniziativa del Ministro (art. 5, comma 3) – in realtà sarebbe comunque mancato il consenso del ricorrente, necessario – secondo il giudice rimettente – in ragione del (ritenuto) dato testuale della clausola contrattuale che regolava il recesso ante tempus come risoluzione “consensuale” dopo quella non “consensuale”, perché “automatica” (ossia quella conseguente alla nomina di un commissario straordinario o all’assunzione da parte del ricorrente di altro incarico);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che neppure è accoglibile – secondo il rimettente – la domanda subordinata di accertamento della nullità della risoluzione del contratto per asserita «discriminatorietà politica» atteso che, secondo la tesi dei convenuti, il rapporto sarebbe cessato automaticamente, senza che si rendesse necessaria alcuna manifestazione di volontà, neppure implicita, da parte del datore di lavoro pubblico;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, pertanto, la controversia non sarebbe altrimenti decidibile se non facendo applicazione della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 160, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, oggetto dell’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata, in via ulteriormente subordinata, dalla parte ricorrente;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che – come emerge chiaramente dalla stessa ordinanza di rimessione – la clausola di cessazione automatica dell’incarico è contenuta nel decreto presidenziale di nomina ed è altresì incorporata nel contratto di lavoro, in quanto espressamente richiamata;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la clausola, accettata dal ricorrente, ha quindi la sua fonte diretta sia in un atto amministrativo, qual è il decreto presidenziale di nomina, sia in un atto negoziale, qual è il contratto;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il giudice rimettente, tuttavia, non riferisce di un’eventuale deduzione, da parte della difesa del ricorrente, della nullità parziale del contratto in ragione della nullità della clausola;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il giudice rimettente non fa neppure menzione di un’eventuale richiesta della difesa del ricorrente di disapplicazione (ex art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sul contenzioso amministrativo – All. E») del decreto presidenziale di nomina in parte qua;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il giudice rimettente non si pone neanche il problema di sindacare d’ufficio la nullità della clausola contrattuale ovvero la legittimità in parte qua del decreto presidenziale di nomina al fine di operare la sua eventuale disapplicazione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, in questo modo, il rimettente nulla argomenta in ordine alla possibile ricaduta, che in ipotesi dovrebbe avere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, sia sull’atto amministrativo, costituito dal decreto presidenziale di nomina, sia sull’atto negoziale, rappresentato dal contratto di lavoro;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale lacuna argomentativa, per il fatto di tradursi in una prospettazione non adeguata delle conseguenze applicative derivanti da un eventuale accoglimento della questione sollevata, si risolve pertanto in un difetto di motivazione sulla rilevanza tale da rendere la questione stessa manifestamente inammissibile;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, inoltre, il giudice rimettente ha escluso la fondatezza della domanda avanzata in via principale dal ricorrente nel giudizio a quo, volta al riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 5, comma 3, del contratto per l’eventualità di una risoluzione consensuale del rapporto su iniziativa del Ministro, sull’assunto che una tale iniziativa sia in realtà mancata e che, in ogni caso, il ricorrente medesimo non abbia consentito all’iniziativa risolutoria del Ministro;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, così facendo, il rimettente da un lato ha eluso ogni verifica interpretativa ai fini della qualificazione giuridica della reclamata indennità nei termini di un corrispettivo per il recesso, dall’altro non ha in alcun modo motivato sull’eventualità che l’iniziativa risolutoria del Ministro – da intendersi connaturata alla nomina di un nuovo direttore – sia stata accettata dal ricorrente quanto meno con la domanda di pagamento dell’indennità proposta in via principale;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, pertanto, la questione prospettata è, anche per questa ragione, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, vizio che ben può derivare dall’omessa indagine del giudice a quo sulla reale portata delle clausole pattuite dai contraenti;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il difetto di motivazione sulla rilevanza è nella specie ancora più evidente, poiché inficia il passaggio nell’iter logico-giuridico del rimettente da una domanda principale a una subordinata, alla quale ultima accede la questione di legittimità costituzionale, con insufficiente chiarimento della sorte della domanda principale, «che è logicamente preliminare» (ordinanza n. 100 del 2007);</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che parimenti insufficiente, infine, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, infatti, per gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione (art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), qual era il ricorrente, oltre che per quelli conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica (art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. citato), l’estensione del meccanismo di cessazione automatica dell’incarico, che solo per i primi significava anche risoluzione automatica del rapporto contrattuale, è stata prevista, al comma 159, dallo stesso art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, recante, al comma 160, la norma censurata;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che la disposizione censurata nel presente giudizio prevedeva, e tuttora prevede, che ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, si applichi il medesimo art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 «come modificato dal comma 159 del presente articolo»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale comma 159 ha ampliato, all’epoca, il novero degli incarichi dirigenziali ai quali si applicava il meccanismo di cessazione automatica, di cui al comma 8 dell’art. 19, aggiungendo, appunto, gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo ma dipendente da altra amministrazione, e quelli di cui al comma 6, tra i quali gli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione pubblica;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che tale estensione è in un primo momento venuta meno per effetto dell’art. 40, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il quale ha espressamente previsto che, al comma 8 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, le parole: « al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse, così nella sostanza abrogando il comma 159 della disposizione recante la norma censurata;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, successivamente a tale abrogazione, le sentenze di questa Corte n. 124 e n. 246 del 2011 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal richiamato comma 159, nella parte in cui quest’ultimo ha disposto, durante il suo periodo di vigenza, l’estensione della cessazione automatica agli incarichi dirigenziali conferiti, rispettivamente, ai sensi dei commi 5-bis e 6 del già citato art. 19;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, invece, è rimasto invariato il comma 160 dello stesso art. 2 del d.l. n. 262 del 2006, quindi vigente, all’epoca dei fatti di causa, che come detto prevedeva – e prevede tuttora – che ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, si applichi il menzionato meccanismo di cessazione automatica dell’incarico previsto dall’art. 19, comma 8, «come modificato dal comma 159 del presente articolo»;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che il giudice rimettente non si confronta con l’evoluzione di tale complessa normativa al fine di poter predicare, anche in termini di sola plausibilità, le conseguenze dell’invocata dichiarazione di illegittimità costituzionale sia sul decreto presidenziale di nomina, sia sul contratto di lavoro, nella parte in cui l’uno e l’altro contenevano anch’essi, con rinvio recettizio, lo stesso meccanismo di cessazione automatica dell’incarico, inizialmente esteso espressamente, dal comma 159 dell’art. 2 citato, anche ad incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione;</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>che, pertanto, l’ordinanza di rimessione, in ragione dell’incompleta ricostruzione del quadro normativo che essa opera, si rivela ulteriormente carente quanto alla motivazione sulla rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong></p>