Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 20 settembre 2024, n. 7702
PRINCIPIO DI DIRITTO
La natura giuridica di atto generale del bando non consente di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, della legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio: la revoca della lex specialis non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario.
L’Amministrazione può procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso.
La legge 241/1990 per gli atti generali ha previsto l’esonero dell’obbligo di motivazione (art. 3, comma 2) e la non applicabilità delle garanzie partecipative (art. 13). Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contraius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando. Quantunque tali atti debbano rispondere, in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale, ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e di ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati.
Allorché la commissione non operi una valutazione comparativa dei candidati e non rediga una graduatoria di merito, stricto sensu intesa, ma esprima solo un giudizio d’idoneità, predisponendo poi un elenco di nomi (nel caso in esame uno per categoria), devono essere riconosciuti “la natura privatistica e il carattere fiduciario di tale nomina, all’esito della procedura idoneativa”
Le procedure per la copertura dei posti di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, non possiedono le caratteristiche proprie del concorso pubblico.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- con cui il -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio ed ha accolto in parte i motivi aggiunti proposti dall’appellata per l’annullamento del -OMISSIS-, con il quale si è proceduto all’annullamento della procedura avviata per effetto dell’avviso n. -OMISSIS-, nonché dei conseguenti atti adottati. Tale decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del -OMISSIS-, nella sezione “Atti e normativa”.
L’appellata si è costituita nel presente grado di giudizio depositando appello incidentale con il quale ha, a sua volta, impugnato la sentenza “nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, rigettato, assorbito o omesso l’esame di talune doglianze contenute nei gravami di I grado”.
Ha, altresì, formulato con separato atto, istanza di oscuramento dei suoi dati personali.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare formulata dall’appellante principale, previa reiezione della contrapposta istanza cautelare proposta dall’appellante incidentale, ed è stata sospesa l’efficacia della sentenza impugnata nelle more della decisione.
In assenza di ulteriori scritti difensivi, all’udienza pubblica del 17 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
- L’avviso pubblico per cui è causa riguarda una procedura (art. 47, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), per selezionare un contingente di n. 6 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, da assegnare all’-OMISSIS- del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell’Ufficio in questione per le esigenze connesse all’attuazione del PNRR finanziato dall’Unione europea “Next Generation EU”.
La dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, che è risultata selezionata per il settore “Contrattualistica, appalti e procedure ad evidenza pubblica”, dopo aver inviato varie diffide, ha proposto ricorso avverso il silenzio, per ottenere la condanna del -OMISSIS- non solo a rispondere ma anche ad adottare l’atto espresso di conferimento dell’incarico di esperto nell’ambito di “Contrattualistica, appalti e procedure ad evidenza pubblica” di cui al predetto avviso e per la condanna al risarcimento del danno subito in ragione: della mancata o ritardata conclusione del procedimento; del mancato o ritardato riscontro delle istanze e diffide; della mancata o ritardata adozione in suo favore dell’atto espresso di conferimento dell’incarico.
In corso di causa è emerso, dal deposito fattone dall’-OMISSIS-, che l’avviso e gli atti conseguenti erano stati annullati con -OMISSIS- in quanto ormai tali incarichi devono considerarsi fiduciari al pari di tutti gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione.
Infatti è intervenuta una modifica normativa, in forza del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74), il cui articolo 5, comma 21, in materia di personale del -OMISSIS- (novellando l’articolo 47, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 e sopprimendo il riferimento “all’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), prevede che il citato contingente di esperti si aggiunga a quello di cui all’articolo 9, comma 4, del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167, recante “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del -OMISSIS-”, secondo cui il -OMISSIS- può individuare «esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del -OMISSIS- e in quelle giuridico-amministrative, di management e di analisi e definizione delle politiche pubbliche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici».
La ricorrente ha impugnato tale decreto con motivi aggiunti sostenendo innanzitutto di non averne avuto conoscenza tempestiva in quanto non notificato e non pubblicato nella sezione relativa alla procedura; nel merito ha sostenuto, tra l’altro, che trattandosi di contrarius actus era mancata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento ed era mancata la motivazione, segnatamente con riferimento alla comparazione con gli interessi dei privati.
- Il Tar ha considerato tempestiva l’impugnazione, osservando che l’effettiva conoscenza del provvedimento è stata acquisita dalla ricorrente con il deposito dell’atto in giudizio da parte della difesa erariale, non essendo idonee allo scopo le espletate modalità di pubblicazione.
Nel merito ha accolto i motivi di ricorso.
Ha qualificato l’atto come revoca per sopravvenienze di diritto ma lo ha ritenuto non adeguatamente motivato sugli interessi privati coinvolti e sulla ritenuta prevalenza rispetto ad essi dell’interesse pubblico perseguito (a sua volta non congruamente specificato).
Secondo il primo giudice il mero riferimento alla circostanza che «risultano ad oggi mutate le esigenze dell’Amministrazione in termini di professionalità da acquisire» non può essere ritenuto idoneo a soddisfare l’onere motivazionale rispetto alla caducazione degli esiti della precedente procedura, posto che non risulta dimostrato che la professionalità della ricorrente non potesse essere congrua anche rispetto alle “mutate esigenze”.
Inoltre ha ritenuto il provvedimento viziato anche sotto il profilo della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nella misura in cui, se la ricorrente fosse stata notiziata (come peraltro la stessa ha ripetutamente chiesto) circa lo stato della procedura selettiva e avesse potuto partecipare all’iter volto alla sua caducazione, ella avrebbe potuto rappresentare, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, le proprie ragioni, la considerazione delle quali avrebbe potuto portare anche ad un esito diverso relativamente alla sua specifica posizione.
- La difesa erariale, nell’atto di appello sostiene, in sintesi:
– che i motivi aggiunti sarebbero irricevibili perché il decreto ministeriale impugnato è stato pubblicato nella sezione “atti e normativa”;
– che si tratta di un atto generale, al pari dell’avviso, che non necessita di motivazione specifica né di comunicazione di avvio del procedimento;
– che in ogni caso, essendo divenute le nomine di carattere fiduciario, l’apporto procedimentale della ricorrente non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso.
- L’appellata, oltre a chiedere la conferma in parte quadella sentenza n. -OMISSIS-, ha proposto avverso la stessa appello incidentale:
– nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio (introduttivo del giudizio di I grado). Sostiene che il -OMISSIS- avesse l’obbligo di conferirle l’incarico e che quindi la sentenza avrebbe dovuto accertare tale obbligo e condannare l’amministrazione;
– nella parte in cui ha negato il risarcimento osservando che, trattandosi di revoca, ci sarebbe solo l’indennizzo che però non è stato chiesto. Sostiene che lei aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti per l’inerzia della p.a., domanda che si fonda su responsabilità dell’amministrazione che prescindono del tutto dalla legittimità del decreto ministeriale n. -OMISSIS-. Aggiunge che la procedura era concorsuale e non idoneativa come ha ritenuto il Tar e che quindi lei avrebbe avuto diritto all’incarico;
– nella parte in cui ha rigettato il I motivo del ricorso per motivi aggiunti, sostenendo che nella fattispecie lo ius superveniens (art. 5, comma 21, d.l. n. 44/2023 di modifica dell’art. 47, comma 1, d.l. n. 36/2022) non si applicherebbe in quanto si applicherebbe il principio tempus regit actionem, in base al quale il procedimento – concluso o no – è insensibile allo ius superveniens, restando regolato dalla lex specialis e dalla normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento: nel caso specifico, dunque, dall’avviso pubblico n. -OMISSIS- e dall’art. 47 cit. nella versione vigente all’epoca dell’adozione del bando stesso. Inoltre, anche nell’ipotesi denegata in cui non si ritenesse applicabile alla fattispecie il principio del tempus regit actionem (che è proprio delle procedure comparative), bensì quello alternativo del tempus regit actum, la situazione non cambierebbe in quanto nella fattispecie lo ius superveniens non potrebbe spiegare comunque effetti, essendo certamente concluso quel segmento procedimentale autonomo (d’individuazione degli esperti) cui il -OMISSIS- pretenderebbe di applicare l’art. 5, comma 21, d.l. n. 44/2023, asseritamente ostativo all’affidamento dell’incarico all’appellante incidentale;
– nella parte in cui non ha rilevato (sul secondo motivo) che non solo è immotivato ma anche “un’operazione ingiustificabile e indegna”;
– nella parte in cui non si è pronunciata sulle censure assorbite che di seguito si sintetizzano:
- a) le intervenute modifiche dell’art. 47 cit. non giustificherebbero l’operato dell’amministrazione, non essendo affatto d’ostacolo al conferimento dell’incarico agli esperti selezionati con l’avviso n. -OMISSIS-. Infatti l’eliminazione dell’inciso «all’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», al più amplierebbe il novero delle possibili forme contrattuali a cui poter far riferimento, ma non precluderebbe al -OMISSIS- la possibilità di avvalersi del contratto di lavoro autonomo di cui al predetto art. 7, comma 6, citato;
- b) la previsione secondo cui il contingente dei 6 esperti ex art. 47, comma 1, cit., «è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167», non conferirebbe “fiduciarietà” agli incarichi in questione, che resterebbero di natura “tecnica” e privi di qualsivoglia connotazione politica o altro che possa giustificare la nomina fiduciaria;
- c) non sussisterebbero né i «sopravvenuti motivi di pubblico interesse» né una «nuova valutazione dell’interesse pubblico originario», atteso che con gli atti impugnati in I grado il -OMISSIS- avrebbe sostituito la “competenza” con la “conoscenza” (presupposto dell’affidamento fiduciario);
- d) la motivazione addotta nel provvedimento di revoca non spiegherebbe né in cosa sarebbe cambiato il PNRR rispetto alla data della selezione né quali sarebbero concretamente le «mutate le esigenze dell’amministrazione in termini di professionalità da acquisire» né per quale ragione e in base a quale verifica effettuata, gli esperti selezionati non sarebbero stati in grado di dare il proprio contributo nel presunto mutato contesto;
- e) anche se lo si qualificasse come annullamento, il decreto impugnato sarebbe, comunque, invalido in quanto, oltre a mancare il presupposto dell’illegittimità del provvedimento di I grado, non sarebbe neanche supportato da «ragioni di interesse pubblico» che giustifichino la decisione ministeriale di reclutare, al posto degli esperti selezionati, persone “di fiducia”;
III motivo aggiunto) l’annullamento di una procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale fiduciario contraddirebbe e mortificherebbe il fine e il nome di un -OMISSIS- che si è posto quale garante del “merito” impegnandosi ad insegnarlo alle future generazioni.
Inoltre la motivazione sarebbe contraddittoria non essendosi il -OMISSIS- avveduto che esso stesso richiama norme e atti in cui si afferma espressamente che gli esperti di cui all’avviso n. -OMISSIS- erano già stati individuati proprio per l’attuazione del PNRR e non per l’implementazione delle misure in esso contenute.
Infine non corrisponderebbe al vero che l’art. 5, comma 21, del decreto legge n. 44/2023, di riforma dell’art. 47, comma 1, del decreto legge n. 36/2022, avrebbe imposto all’amministrazione di compiere una scelta di tipo fiduciario per la nomina degli esperti PNRR, atteso che la rubrica del d.l. n. 44/2023 («Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»), anch’essa riportata nell’atto impugnato (VI capoverso), finalizza l’invocata riforma al «rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», che non potrebbe essere adeguatamente garantito con nomine di tipo fiduciario;
IV motivo aggiunto) il d.lgs. n. 165/2001 impedisce la costituzione di rapporti di lavoro con l’amministrazione senza l’espletamento di idonee procedure comparative, sanzionando in vario modo i comportamenti contrari a detto divieto e prevedendo anche la nullità degli atti adottati: di qui la necessità di annullare e/o dichiarare la nullità degli atti, impugnati in prime cure, con cui gli incarichi ex art. 47, d.l. n. 36/2022 sono stati sottratti dalla procedura comparativa di cui all’avviso n. -OMISSIS- e da qualunque altra illegittimità derivata) omessa pronuncia sull’impugnazione, per illegittimità derivata, gli atti con cui il -OMISSIS- ha affidato gli incarichi ex art. 47, d.l. n. 36/2022 ai controinteressati.
- L’appello principale è fondato e va accolto.
Il Collegio osserva che quella avviata nel caso di specie con l’avviso n. -OMISSIS-, come affermato dal Tar è una propria procedura selettiva di tipo idoneativo, finalizzata all’individuazione del miglior candidato per ciascuno specifico settore, mediante esame dei curricula e colloqui da parte di una commissione appositamente nominata, senza alcuna comparazione.
La natura idoneativa della procedura non incide tuttavia sulla indubitabile caratteristica di atto generale del relativo avviso (o bando).
Per giurisprudenza costante, la natura giuridica di atto generale del bando non consente di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, della legge n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca della lex specialis non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707).
Nel caso all’esame del Collegio il bando e gli atti della procedura sono stati revocati con il -OMISSIS- il quale, pur non essendovi tenuto, ha comunque soddisfatto l’onere di motivazione, indicando le ragioni di pubblico interesse che hanno portato alla revoca (e sulle quali, si anticipa, non è necessario soffermarsi, con la conseguenza che sono irrilevanti tutte le censure dell’appellante incidentale che si appuntano sul difetto di motivazione o sulla sua presunta erroneità).
La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere «che l’Amministrazione possa procedere alla revoca di procedure concorsuali quando per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso» (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2015, n. 1343 che richiama id. sez. V, 16 gennaio 2015 n. 73; id. sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 136). L’ampio potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione perimetra anche il contenuto della motivazione da addurre a sostegno della decisione di non concludere il procedimento di assunzione.
La legge 241/1990 per gli atti generali ha previsto l’esonero dell’obbligo di motivazione (art. 3, comma 2) e la non applicabilità delle garanzie partecipative (art. 13). Alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contraius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 28 dicembre 2022, n. 11526).
Quantunque tali atti debbano rispondere, in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale, ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e di ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati (cfr. Cons. giust. amm., 17 marzo 2020, n. 178).
Alla stregua di tali principi il provvedimento di revoca della selezione in esame non appare né immotivato né irragionevole, essendo corredato da un apparato motivazionale adeguato laddove esplicita che “rispetto alla fase di implementazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza cui risale l’Avviso prot. n. 60080, risultano ad oggi mutate le esigenze dell’Amministrazione in termini di professionalità da acquisire, anche in considerazione dell’attuale fase prettamente attuativa delle riforme e degli investimenti del Piano” e che “con la novella adottata risulta che il legislatore ha inteso sia modificare la prestazione oggetto degli incarichi, sia attribuire ad essi carattere fiduciario, al pari di quelli conferibili ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d.P.C.M. 167/2020”.
Invero il -OMISSIS- ha rappresentato che il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, sopravvenienza normativa che ha portato alla revoca dell’avviso, ha inciso sulle esigenze organizzative del -OMISSIS- “in termini di professionalità da acquisire anche in considerazione dell’attuale fase prettamente attuativa delle riforme e degli investimenti del piano”, essendo intervenuto in modo netto sulla procedura e sulle figure di esperti da individuare a supporto dell’-OMISSIS- per le esigenze del PNRR, modificando anche l’ambito delle attività ricercate e delle professionalità da individuare e prevedendo in modo espresso, tra l’altro, un nuovo ambito di intervento, distinto da quello delle riforme (in particolare, l’ambito degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, inizialmente non previsto nella versione originaria dell’art. 47, comma 1, del decreto legge n. 36/2022).
Come evidenziato dalla difesa erariale, gli investimenti concernono un ambito di intervento e professionalità differente da quello delle riforme, riguardando l’allocazione delle risorse finanziarie per migliorare le infrastrutture e le attrezzature scolastiche.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va riformata.
Merita, altresì, riforma il capo della sentenza in cui il Tar afferma che l’atto di revoca avrebbe necessitato della preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti selezionati.
Come già accennato in precedenza, trattandosi di revoca di un atto amministrativo generale, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554).
La conclusione che precede è confermata, peraltro, dalla considerazione che la comunicazione di avvio del procedimento non ha una portata meramente formalistica ma è diretta a consentire l’interlocuzione procedimentale tutte le volte in cui la partecipazione al procedimento del privato possa condurre all’adozione di un provvedimento di contenuto diverso.
Ciò posto nel caso di specie, a fronte della novella normativa che ha trasformato gli incarichi in questione in incarichi di natura squisitamente fiduciaria disciplinati dal regolamento del di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del -OMISSIS-, di cui al d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167, consentendo (non obbligando come sostiene l’appellante incidentale) al -OMISSIS- di procedere a nomine di tipo fiduciario, va da sé che la partecipazione dell’appellata al procedimento finalizzato alla revoca dell’avviso e degli atti della procedura non avrebbe avuto alcuna utilità, essendo evidente che il -OMISSIS- non avrebbe più attinto all’elenco dei soggetti selezionati ma avrebbe scelto persone di sua fiducia. Il che non esclude che, se il -OMISSIS- avesse voluto conferire all’appellata la nomina fiduciaria, lo avrebbe potuto fare comunque, a prescindere dalla perdurante efficacia degli atti della procedura per cui è causa.
In conclusione l’appello principale è fondato e va accolto.
- Deve, invece, essere respinto l’appello incidentale.
In particolare, la domanda avverso il silenzio dell’amministrazione circa l’obbligo di concludere il procedimento va dichiarata improcedibile, avendo il -OMISSIS- concluso il procedimento mediante adozione dell’atto di revoca della procedura.
La domanda era in ogni caso, come accertato dal Tar, inammissibile atteso che era finalizzata ad ottenere una pronuncia che accertasse il suo diritto al conferimento dell’incarico sul presupposto che il -OMISSIS- fosse a ciò obbligato e che, vertendosi in materia di attività vincolata, sarebbero sussistenti i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. per la pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
Quando, come nel caso di specie, la commissione non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, stricto sensu intesa, ma esprime solo un giudizio d’idoneità, predisponendo poi un elenco di nomi (nel caso in esame uno per categoria), devono essere riconosciuti “la natura privatistica e il carattere fiduciario di tale nomina, all’esito della procedura idoneativa” (Cons. Stato sez. III, 21 giugno 2017, n. 3025).
Invero, le procedure per la copertura dei posti di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, non possiedono le caratteristiche proprie del concorso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2017, n. 1549).
Deve aggiungersi che, come rilevato dal primo giudice, anche laddove l’atto in questione avesse avuto natura provvedimentale, il ricorso sarebbe risultato comunque inammissibile in quanto volto all’accertamento della fondatezza della pretesa all’assunzione avanzata dalla ricorrente e dell’obbligo dell’amministrazione di conferire alla stessa il relativo incarico: provvedimento che, tuttavia, non esclude la spendita di ulteriore discrezionalità amministrativa, sicché sarebbero difettati comunque i presupposti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a., secondo cui “il Giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità”.
La superiore considerazione è, peraltro, confermata dalle deduzioni della stessa ricorrente in primo grado, laddove, nonostante abbia sostenuto la tesi della natura vincolata dell’attività, ha affermato che con il decreto conclusivo della procedura l’amministrazione “avrebbe dovuto manifestare la volontà di avvalersi – o di non avvalersi – degli esiti della selezione effettuata”.
Quindi, qualora la domanda non fosse divenuta improcedibile, la stessa, nei termini in cui è stata formulata, sarebbe stata inammissibile e il giudice avrebbe potuto, eventualmente, solo ordinare al -OMISSIS- l’adozione di un provvedimento espresso di conclusione della procedura, senza poterne determinare giudizialmente il contenuto.
La domanda di risarcimento danni è inammissibile in ragione dell’inammissibilità della domanda finalizzata all’accertamento del diritto al conferimento dell’incarico e alla conseguente condanna del -OMISSIS- a conferirlo, né è dovuto l’indennizzo previsto dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, norma che, come già visto, non si applica alla fattispecie in esame; in disparte che, come rilevato dal Tar, non è stata formulata neppure in via subordinata.
Le ulteriori domande dell’appellante incidentale vanno respinte per le stesse ragioni per le quali è stato ritenuto fondato l’appello principale.
In particolare le censure innanzi sintetizzate nelle lettere da a) a e) nonché, in parte nel III motivo aggiunto, sono infondate in quanto:
– come già chiarito, la modifica normativa ha cambiato la natura degli incarichi in questione, rendendoli di tipo fiduciario sicchè il -OMISSIS-, pur non essendovi obbligato, del tutto legittimamente ha ritenuto di avvalersi di tale possibilità, selezionando gli esperti fra persone di sua fiducia;
– la tesi dell’appellante incidentale per cui così si sarebbe sostituita la “conoscenza” alla “competenza” è una mera illazione non essendo dimostrato (né verosimilmente dimostrabile) che gli esperti selezionati dal -OMISSIS- su base fiduciaria non abbiano le necessarie competenze;
– il provvedimento di revoca, come già visto, stante la sua natura di atto generale, non necessita di motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento, sicché tutte le censure che si appuntano sulla motivazione sono inconferenti.
La tesi (III motivo aggiunto) per cui l’annullamento di una procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale fiduciario contraddirebbe e mortificherebbe il fine e il nome di un -OMISSIS- che si è posto quale garante del “merito” impegnandosi ad insegnarlo alle future generazioni, non ha valenza giuridica arrestandosi al livello di mera opinione personale.
La prospettazione (IV motivo aggiunto) per cui gli incarichi conferiti sarebbero da annullare, non solo per illegittimità derivata, ma anche in quanto non preceduti dall’espletamento di procedura concorsuale è infondata per la più volte evidenziata natura fiduciaria degli incarichi in questione, che vengono conferiti a soggetti che entrano a pieno titolo a far parte di un ufficio di diretta collaborazione del -OMISSIS-, quale è l’-OMISSIS-.
Conclusivamente, per tutte le suesposte considerazioni, l’appello incidentale deve essere respinto e l’appello principale deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata l’inammissibilità del ricorso introduttivo, devono essere respinti i motivi aggiunti proposti in primo grado.
[…]