[…] È del tutto infondata la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 571 c.p., respinta dai giudici di merito con motivazione corretta e in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito. L’abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, Rv. 278744), mentre l’uso sistematico della violenza quale metodo di trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nella fattispecie di abuso di mezzi di correzione, ma concretizza gli estremi del più grave reato di maltrattamenti.
[…]
Cass. pen., VI, ud. dep. 23.08.2023, n. 35494