Cass. pen., I, ud. dep. 09.10.2023, n. 45194
PRINCIPIO DI DIRITTO
Il travisamento della prova consiste, è bene ricordare, nell’utilizzazione di un’informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (da ultimo, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti; rivisitazione a cui i motivi sono viceversa orientati.
[…] Secondo principi da questa Corte ripetutamente affermati (tra le molte, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02 […]), integra connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso suddetto nel caso in cui si offra un consapevole apporto, anche solo ideale, all’altrui condotta criminosa, in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- I due atti di impugnazione, proposti nell’interesse di C.S., denunciano anzitutto, con motivi tra loro strettamente connessi, supposte deficienze e/o incongruenze nella ricostruzione giudiziale, basata sul narrato di un testimone oculare, sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulle parziali ammissioni, in particolare provenienti dalla coindagata minorenne.
[…] A fronte dell’accurata argomentazione dell’ordinanza impugnata, le obiezioni della ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi piuttosto nella riproposizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede di riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio. Una tale riproposizione non è consentita in questa sede di legittimità. La Corte di cassazione è infatti giudice della motivazione, oltre che dell’osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi indiziari.
[…] Gli atti di impugnazione sono pertanto infondati, nella parte esaminata.
[…] E quella di C. – come ricostruita dall’ordinanza impugnata, con ricchezza di argomenti esplicativi e nel pieno rispetto dei principi di diritto sopra enunciati non risulta, allo stato, una compresenza passiva, avendo l’indagata condiviso e accompagnato l’intero sviluppo dell’azione, culminato nella fuga congiunta e senza segni di dissociazione, dunque altamente significativa sul piano della consapevolezza e della compartecipazione dolosa (in termini, Sez. 1, n. 51170 dell’11/06/2018, Carni).