In tema di giudizio disciplinare a carico del pubblico dipendente, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Ne consegue che laddove la contrattazione collettiva faccia riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest’ultima, in ragione del disposto del citato art. 653 c.p.p., deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.