<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 14 ottobre 2020 n. 213</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), dell’art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino, sezione lavoro.</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.– Nell’intervenire in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per l’«estrema genericità» delle argomentazioni spese dal rimettente quanto al profilo della non manifesta infondatezza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Entrambe le eccezioni, da trattare congiuntamente, sono fondate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.1.– La disciplina relativa al cumulo fra trattamento pensionistico e retributivo, posta a fondamento della censura di incostituzionalità per contrasto con l’art. 3 Cost., è evocata dal rimettente senza scandirne l’evoluzione diacronica e senza indagare la ratio sottesa alle disposizioni medesime. L’ordinanza di rimessione si limita a citare, in senso cronologico, le disposizioni che, a partire da quanto in origine previsto dall’art. 22, settimo comma, della legge n. 153 del 1969, hanno via via disciplinato la materia, giungendo infine a consentire il cumulo tra pensione e retribuzione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Senza addentrarsi in un’analisi testuale e sistematica delle disposizioni, la Corte rimettente richiama l’art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», l’art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e l’art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Pur sostenendo che, per effetto della successione di tali norme, sarebbe divenuto irragionevole il requisito della “inoccupazione” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità, la Corte rimettente non ha approfondito i tratti più significativi dell’evoluzione normativa in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro ma, soprattutto, ha omesso di illustrare le ragioni dell’affermato legame fra disciplina del cumulo e disciplina dei presupposti del diritto alla pensione di anzianità e di individuarne la ratio sottostante.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le disposizioni censurate sono presentate in ordine cronologico al solo fine di far emergere un dato ritenuto comune: il legislatore avrebbe ancorato il sorgere del diritto al trattamento pensionistico di anzianità all’assenza di un rapporto di lavoro. Le norme richiamate, sia pure con enunciazioni diverse, intenderebbero collegare la condizione dello stato di inoccupazione del lavoratore alla questione del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e reddito lavorativo. Il diritto del lavoratore all’erogazione della pensione di anzianità, condizionato allo stato di “inoccupazione”, risulterebbe connesso a tale divieto.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2.– La ricostruzione del quadro normativo fornita dal giudice a quo si presenta <strong>lacunosa</strong>.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ai fini dell’ammissibilità della questione di costituzionalità, questa Corte non ritiene sufficiente la mera evocazione di disposizioni distinte, collocate in contesti normativi diversi, senza che siano illustrati i nessi che fra le stesse intercorrono.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le lacune evidenziate finiscono per riverberarsi sul petitum formulato dal giudice a quo, quanto alla mancata individuazione del momento in cui, nel susseguirsi delle disposizioni censurate, si sarebbe manifestato un vulnus tale da inficiarne la costituzionalità.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La Corte rimettente omette inoltre di esaminare compiutamente il «diritto vivente» della Corte di cassazione, con riferimento alla perdurante vigenza del requisito della inoccupazione. Tale giurisprudenza si sofferma su quest’ultimo requisito e sulla disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, per segnalare che si tratta di regole e fasi distinte (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 20 luglio 2018, n. 19337, pur richiamata dal rimettente; inoltre, anche più di recente, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 maggio 2019, n. 14417).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tanto basta per ritenere carenti gli argomenti posti a sostegno del requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, poiché le lacune prima evidenziate si riflettono sull’iter argomentativo che il rimettente pone a fondamento delle censure (ex multis, ordinanze n. 147, n. 108 e n. 42 del 2020 e n. 202 del 2018).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>