<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>Corte Costituzionale, sentenza 23 dicembre 2020 n. 281</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 77, comma 3-quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall’art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 1, lettera b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.;</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>Va dichiarata non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., nonché all’art. 5, numero 16), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia).</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>1.– Con ricorso iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento complessivamente agli artt. 3, 117, commi secondo, lettere a), b), m), e s), e terzo, della Costituzione, nonché all’art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) – tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 45, comma 1, lettera b), 74, comma 3, e 88 – nella parte in cui introduce l’art. 77, comma 3-quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) – della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.– La prima questione qui esaminata concerne l’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che modifica l’art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), aggiungendovi i commi 7-bis e 7-ter.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La disposizione impugnata, nella specie, introduce un termine di trenta giorni per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi da parte dell’organizzatore, dopo le attività autorizzate ai sensi dell’art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), concernente le manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche, con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, per l’utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all’organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni. Inoltre, si dispone che per tale lasso di tempo non si applichi l’art 4, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, che vieta gli interventi di riduzione di superficie sui prati stabili.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.1.– Secondo la difesa statale verrebbe in tal modo violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) – in quanto si determinerebbero impatti negativi sui prati stabili e si ridurrebbero i livelli di tutela ambientale previsti dalla normativa statale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2.– In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla difesa regionale, per la genericità delle censure e la mancata indicazione delle competenze statutarie.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2.1.− In primo luogo, pur nell’evidente essenzialità dell’argomentazione, nonché nella non sempre puntuale individuazione delle disposizioni interposte di cui la parte ricorrente asserisce la violazione, appare comunque possibile determinare i termini della questione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Lo Stato, infatti, assume la violazione degli standard di tutela ambientale degli habitat naturali fissati dal d.P.R. n. 357 del 1997 – che ha recepito la direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, del Consiglio, «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» – e dalla legge n. 157 del 1992, come modificata in particolare dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), con cui si è recepita la direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, «concernente la conservazione degli uccelli selvatici».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In tal senso, non fondata risulta anche l’eccezione relativa alla mancata invocazione quale parametro del giudizio dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto le direttive europee sono richiamate per come attuate dal legislatore statale, senza assurgere al rango di normativa interposta.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2.2− In secondo luogo, talune lacune del ricorso si riscontrano in riferimento all’individuazione delle competenze statutarie, a conferma di una prassi nella formulazione delle censure non sempre rispettosa dell’onere d’individuare le competenze previste dallo statuto di autonomia (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2016, n. 151 e n. 142 del 2015, n. 87 e n. 54 del 2014, n. 308, n. 288, n. 277 e n. 187 del 2013) e di motivare perché debba essere applicato il Titolo V e non lo statuto speciale (tra le tante, sentenze n. 43 del 2020, n. 147, n. 119 e n. 81 del 2019, n. 178, n. 168 e n. 122 del 2018, n. 52 del 2017 e n. 151 del 2015).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nondimeno, nel caso di specie viene asserita dalla parte ricorrente la violazione di standard nella materia della «tutela dell’ambiente», idonei a limitare anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali. Casi in cui questa Corte ha ritenuto comunque ammissibili le censure statali (si vedano le sentenze n. 16 del 2020, n. 166 del 2019 e n. 153 del 2019, n. 201 del 2018 e n. 103 del 2017).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.2.3.− Appare invece attenere al merito l’eccezione relativa all’erroneità del presupposto interpretativo, formulata, non a caso, anche come motivo d’infondatezza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3.− Nel merito la questione non è fondata, risultando possibile un’interpretazione delle disposizioni impugnate in senso conforme alla Costituzione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3.1.− Il d.P.R. n. 357 del 1997, nel recepire la direttiva 92/43/CEE, detta la disciplina tesa alla salvaguardia degli habitat naturali e delle relative specie floristiche e faunistiche. Sono così individuate le zone speciali di conservazione (ZSC), ossia i siti d’importanza comunitaria in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. È definito di importanza comunitaria (SIC) un sito ricompreso in una lista redatta dalla Commissione europea e inserito nella rete ecologica «Natura 2000», formata dai siti in cui si trovano i tipi di habitat naturali elencati nell’Allegato I della citata direttiva.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 357 del 1997, le Regioni e le Province autonome assicurano, per i siti di importanza comunitaria, opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali, adottando per le ZSC le misure di conservazione necessarie.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Della rete Natura 2000 fanno parte anche le zone di protezione speciale (ZPS), di cui all’art. 1 della legge n. 157 del 1992. Anche in tal caso le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La normativa statale, pertanto, fissa taluni standard per la conservazione degli habitat naturali, come individuati dalla disciplina comunitaria, ed è quindi ascrivibile alla materia della «tutela dell’ambiente», potendo limitare anche le competenze statutarie delle autonomie speciali (sul punto si vedano le sentenze n. 151 del 2018, n. 300 del 2013 e, con specifico riferimento al d.P.R. n. 357 del 1997, n. 425 del 1999).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3.2.− La legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005 è intervenuta entro tale cornice normativa a dettare la disciplina dei prati stabili, individuati dall’art. 2 in determinate formazioni di vegetazione, suddivise in tipologie indicate nell’Allegato A della medesima legge, nonché nelle formazioni erbacee di cui all’Allegato I della direttiva n. 92/43/CEE. Pertanto, nella definizione normativa di prato stabile naturale non rientrano solo i siti individuati dalla normativa europea. L’art. 4 delimita poi le attività non ammesse sui prati stabili, tra cui la riduzione di superficie, riguardo alla quale, tuttavia, l’art. 5, comma 1, stabilisce sì alcune deroghe, ma «compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Proprio sulle deroghe è intervenuto l’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, oggetto d’impugnazione, aggiungendo i commi 7-bis e 7-ter all’art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005. Tali disposizioni regolano una specifica procedura per la restituzione in pristino dei luoghi ove si svolgano le manifestazioni autorizzate ai sensi dell’art. 12 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2009, qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso delle relative attività, individuando nel soggetto organizzatore il responsabile della restituzione in pristino, da effettuarsi entro trenta giorni dal termine dell’attività autorizzata, anche in deroga al divieto di riduzione di superficie.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>2.3.3.− Alla luce di tale disamina delle norme regionali è possibile affermare che le autorizzazioni per le citate manifestazioni sono sottoposte al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Tale parere, tra l’altro, è adottato al solo fine di accertare che il tracciato non ricada in dette aree, ove dunque deve ritenersi escluso che le attività in questione possano essere autorizzate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Infatti, pur venendo introdotto uno specifico caso di deroga al divieto di riduzione di superficie, resta fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2005, secondo cui tali deroghe devono comunque avvenire compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Di conseguenza, l’attività consentita ai sensi delle norme oggetto di censura non potrebbe comunque svolgersi in pregiudizio della disciplina sugli habitat naturali, né essere effettuata nei siti individuati dal d.P.R. n. 357 del 1997.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Così ricostruito e interpretato il contesto normativo, pertanto, è possibile ritenere le disposizioni impugnate compatibili con gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato riguardo alla conservazione degli habitat naturali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.– Con una seconda questione è oggetto d’impugnazione l’art 45, comma 1, lettera b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che abroga l’art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate), in materia di accesso, accoglienza e inserimento abitativo delle persone straniere.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.1.– A detta dell’Avvocatura generale dello Stato tale abrogazione violerebbe l’art 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in relazione agli artt. 3, comma 5, e 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). In tal modo, infatti, si creerebbe un vuoto normativo nella legislazione regionale quanto alla disciplina relativa all’accesso di cittadini stranieri all’idonea soluzione abitativa, non essendo previsto nell’ordinamento regionale uno strumento alternativo rispetto al «programma annuale», individuato dall’abrogato art. 17 per promuovere le specifiche forme d’intervento a favore delle persone straniere.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.– Anche per tale questione devono essere rigettate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.1.− In primo luogo, pur dovendosi sottolineare la genericità del ricorso, è comunque possibile ritenere sufficientemente individuata la questione, in quanto la difesa statale censura l’abrogazione delle norme regionali che disciplinavano l’accesso all’abitazione per le persone straniere, in violazione delle disposizioni statali che attribuiscono alle Regioni il compito di adottare le misure tese a favorire l’accesso alle soluzioni abitative per gli stranieri.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.2.2.– In secondo luogo, possono estendersi anche a tale questione le sopra riportate conclusioni relative alla mancata delimitazione delle competenze statutarie, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione resistente.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il ricorso, infatti, qualifica le norme interposte come norme di riforma economico-sociale (come indicato, d’altronde, dallo stesso d.lgs. n. 286 del 1998), che s’imporrebbero quindi anche alla potestà legislativa primaria delle autonomie speciali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.3.− Nel merito la questione non è fondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.3.1.− L’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali adottino i provvedimenti tesi a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo all’alloggio, alla lingua e all’integrazione sociale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il successivo art. 40 stabilisce che le Regioni predispongano centri di accoglienza destinati a ospitare stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza, determinando i requisiti gestionali e strutturali dei centri. Gli stranieri regolarmente soggiornanti, inoltre, possono accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali. Infine, per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, è possibile accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Si tratta di disposizioni che, per espressa indicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, s’impongono anche alle autonomie speciali quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.3.2.− Va precisato che le competenze esclusive statali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost., in materia di «condizione giuridica dello straniero» e «immigrazione» lasciano impregiudicata la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell’immigrazione, concernenti ambiti diversi dalla regolamentazione dei flussi migratori o dei titoli di soggiorno (sentenze n. 2 del 2013, n. 61 del 2011, n. 299 e n. 134 del 2010, n. 300 del 2005). In particolare, gli interventi relativi agli alloggi per gli stranieri ricadono nell’ambito di competenze residuali delle Regioni in materia di assistenza sociale, entro cui deve essere garantito il diritto fondamentale all’abitazione, come sancito, appunto, anche dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (sentenze n. 61 del 2011 e n. 299 del 2010).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Le disposizioni regionali impugnate, in tal senso, possono essere ascritte alla potestà legislativa regionale in materia di politiche abitative, senza pregiudicare l’attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 286 del 1998.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>3.3.3.− Anche in seguito all’abrogazione dell’art. 17 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2015 possono rinvenirsi ulteriori disposizioni della medesima legge idonee a regolare la materia della prima accoglienza e dell’inserimento abitativo delle persone straniere immigrate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>In particolare l’art. 3 prevede un apposito programma annuale, unico strumento di pianificazione degli interventi attribuiti alla Regione resistente da leggi statali o da norme comunitarie, in virtù della novella di cui all’art. 31, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 giugno 2020, n. 13, recante «Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)», che ha eliminato il piano triennale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>L’art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2015 stabilisce che con il programma annuale sono definite le azioni di settore, con le relative modalità di attuazione, e sono individuate le priorità da perseguirsi; tra queste, ai sensi dell’art. 16, rientrano gli interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno. L’art. 15, inoltre, garantisce a tutti, cittadini italiani e stranieri, l’accesso agli interventi di politica sociale, secondo quanto previsto dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), che regola il sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Vero è che l’abrogato art. 17 recava specifici interventi in materia di accoglienza e inserimento abitativo, prevedendo, in attuazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 286 del 1998 e sulla base della normativa regionale di settore, che il programma annuale potesse altresì promuovere il sostegno alla gestione di strutture dedicate all’ospitalità temporanea, il sostegno delle Agenzie sociali per l’abitare al fine di realizzare azioni volte a favorire e orientare l’accesso a un’idonea soluzione abitativa, nonché il sostegno alla gestione di alloggi sociali in forma collettiva.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tuttavia, siffatta abrogazione produce essenzialmente l’effetto di non vincolare il programma annuale a specifici contenuti, ma non fa venir meno l’obbligo di prevedere comunque gli interventi necessari all’attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione statale, in particolare quelli indicati dall’art. 40 del d.lgs. n. 286 del 1998.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Interventi che, come sottolineato, continuano a trovare la loro sede nel programma annuale, non abrogato dall’intervento dal legislatore regionale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.– L’Avvocatura generale dello Stato impugna altresì l’art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che modifica l’art. 34, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), prevedendo che i punti di primo intervento esistenti presso i presidi ospedalieri della Regione, riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.1.– Secondo la difesa statale verrebbero in tal modo lesi l’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost., nonché l’art. 5, numero 16), statuto reg. Friuli Venezia Giulia, in relazione al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La norma impugnata, infatti, introdurrebbe un livello di assistenza difforme dalla normativa statale, che non prevede l’osservazione breve del paziente nei punti di primo intervento, violando altresì i principi fondamentali in materia «tutela della salute», che s’imporrebbero anche alle Regioni a statuto speciale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.2.– In via preliminare, va precisato che non risulta possibile dichiarare cessata la materia del contendere alla luce dell’abrogazione della disposizione impugnata da parte dell’art. 71, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), come prospettato dalla difesa regionale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Com’è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata qualora l’abrogazione o la modifica delle norme impugnate abbia carattere satisfattivo e ove non vi sia stata applicazione medio tempore delle stesse (ex multis, sentenze n. 56 del 2019, n. 44 del 2018 e n. 50 del 2017).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nel caso di specie, sebbene possa riconoscersi il carattere satisfattivo dell’abrogazione, la disposizione impugnata è rimasta in vigore per circa cinque mesi, nel corso dei quali non è possibile escludere che essa abbia avuto una qualche applicazione, attraverso le misure organizzative adottate dai singoli presidi ospedalieri. Né, in tal senso, la difesa regionale fornisce alcun elemento utile.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.3.− Sempre in via preliminare deve essere rigettata l’eccezione d’inammissibilità relativa alla mancata considerazione dello statuto di autonomia.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La difesa statale fa valere la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dunque di una potestà esclusiva dello Stato, riguardo alla quale non rilevano le competenze della Regione in materia sanitaria, siano esse qulle individuate dallo statuto regionale o quelle, più ampie, previste dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «tutela della salute».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va poi rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 70 del 2015 «[l]e regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.4.− Per quanto concerne l’eccezione d’inammissibilità relativa all’erroneità del presupposto interpretativo, infine, la stessa appare in realtà formulata quale censura di merito e pertanto in tale sede deve essere esaminata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.5.− Nel merito le questioni non sono fondate.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.5.1.− Il d.m. n. 70 del 2015, indicato quale disposizione interposta dalla parte ricorrente, detta gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Come già sottolineato da questa Corte, la determinazione di tali standard deve essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (sentenze n. 231 e n. 192 del 2017, n. 134 del 2006). Pertanto, la normativa statale, pur intersecando la sfera di competenza legislativa regionale nell’ambito dell’organizzazione sanitaria, rinviene il suo prevalente titolo di legittimazione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che s’impone anche alle autonomie speciali (sentenze n. 126 del 2017 e n. 162 del 2007).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nella specie, il punto 9.1.2. dell’Allegato 1 del d.m. n. 70 del 2015 prevede forme di raccordo tra i presidi territoriali e il servizio di pronto soccorso ospedaliero. Il successivo punto 9.1.5 stabilisce che le strutture ospedaliere riconvertite in presidi territoriali possano prevedere, per un periodo di tempo limitato, il mantenimento nella località interessata di un punto di primo intervento, operativo nelle dodici ore diurne e presidiato dal sistema 118 nelle ore notturne. In tali punti, tuttavia, non è prevista l’osservazione breve del paziente e la loro funzione si limita unicamente al trattamento delle urgenze minori e a una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità, al fine di consentirne il trasporto nel pronto soccorso più appropriato.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>4.5.2.− Ciò precisato, l’art. 34 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2014 ha disposto la riconversione dei presidi ospedalieri di Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Maniago e Sacile, nonché di parte del presidio ospedaliero “Maggiore” di Trieste, per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie. Tali presidi si collegano con l’ospedale di riferimento e forniscono supporto, se necessario, alle attività del medesimo, assicurando la presenza di un punto di primo intervento sulle dodici/ventiquattro ore.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>La disposizione regionale impugnata è intervenuta sullo stesso art. 34, aggiungendo la previsione che il punto di primo intervento sia dotato di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza e la postazione di un mezzo di soccorso sulle ventiquattro ore.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Come già sottolineato, il d.m. n. 70 del 2015 richiede forme di raccordo tra presidi territoriali e pronto soccorso, consentendo altresì nei punti di primo intervento il trattamento delle urgenze minori e una prima stabilizzazione del paziente.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Il legislatore regionale, in tal senso, nel prevedere un’osservazione «a disposizione della funzione di emergenza-urgenza», si è limitato a consentire lo svolgimento proprio di quelle attività di raccordo con il servizio di pronto soccorso consentite dalle norme statali, senza che possa quindi configurarsi alcuna lesione della normativa statale interposta.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.– Da ultimo, lo Stato impugna l’art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, nella parte in cui aggiunge all’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005 il comma 3-quinquies, che limita la concessione degli incentivi occupazionali previsti dal precedente comma 3-bis alle assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni riguardanti soggetti residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.1.– La parte ricorrente argomenta la violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, perché la norma impugnata riserverebbe irragionevolmente solo alla categoria dei residenti quinquennali l’accesso agli incentivi – con una violazione indiretta del diritto al lavoro e della normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione, diritto di stabilimento e libera concorrenza – senza che vi sia alcuna connessione tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza protratta nel tempo del lavoratore.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Inoltre, verrebbe leso anche l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in relazione all’art. 11, comma l, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in quanto le misure di politica attiva del lavoro, ivi compresi gli incentivi occupazionali, costituirebbero un livello essenziale delle prestazioni, rientrando tra i servizi che devono essere riconosciuti a tutti i residenti sul territorio italiano.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.– Anche in riferimento a tali questioni la difesa regionale ha eccepito plurimi motivi d’inammissibilità, che devono essere respinti.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.1.− In primo luogo, non risulta fondata l’eccezione d’inammissibilità per genericità delle censure, risultando sufficientemente chiaro dal tenore delle argomentazioni che le stesse sono tese a lamentare l’irragionevolezza della limitazione ai residenti quinquennali degli incentivi occupazionali.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Inoltre, con riferimento alla violazione del diritto al lavoro e delle libertà comunitarie, le doglianze appaiono meramente ancillari all’asserita lesione dell’art. 3 Cost. Non configurandosi, pertanto, come autonome censure, non rileva l’assenza nella deliberazione a impugnare del Consiglio dei ministri dell’indicazione dei relativi parametri, come lamentato dalla difesa regionale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.2.− Riguardo alla mancata indicazione delle competenze statutarie, possono nuovamente richiamarsi le argomentazioni svolte in relazione alla prima questione, venendo asserita la violazione, oltre che di parametri non attinenti al riparto di competenze, dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in virtù della lesione del livello essenziale individuato dall’art. 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2015.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.2.3.− Venendo all’eccezione relativa alla contraddittorietà del petitum, pur riconoscendosi un’argomentazione non sempre precisa delle questioni, risulta possibile ritenere, anche alla luce del fatto che la parte ricorrente chiede una pronuncia ablativa, che il petitum sia teso all’eliminazione della residenza del lavoratore, non solo della sua durata quinquennale, quale requisito per la concessione degli incentivi.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.3.− Nel merito la questione promossa in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.3.1.− La giurisprudenza costituzionale è intervenuta in più occasioni con riferimento al requisito della residenza, solo in materia di accesso ai servizi sociali e ammettendolo soltanto a determinate condizioni, quando sussista un ragionevole collegamento con la funzione del servizio (sentenze n. 44 del 2020, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222 e n. 133 del 2013).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Così, ad esempio, se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d’identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è possibile che l’accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza (sentenze n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Con particolare riferimento al requisito della residenza di durata ultra-quinquennale, oltre a precisare che lo stesso non costituisce di per sé un indice di elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, questa Corte ha sottolineato come il radicamento territoriale non possa assumere un’importanza tale da escludere qualsiasi rilievo dello stato di bisogno ed essendo più appropriato utilizzarlo ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali (sentenza n. 44 del 2020).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Tra l’altro, l’introduzione di requisiti basati sulla residenza, specie se prolungata, finisce per costituire una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le regioni, violando così il divieto di cui all’art. 120, primo comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l’art. 3, secondo comma, Cost. (sentenza n. 107 del 2018).</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.3.2.− Venendo alla disposizione impugnata, sebbene sia condivisibile che gli incentivi occupazionali possono ben essere rivolti solo alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori, risulta irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, non solo ove protratta nel tempo.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sotto un primo profilo, infatti, non può sostenersi che il criterio della residenza sia necessario a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, tenuto conto che, nel caso di specie, i beneficiari diretti dell’erogazione sono le imprese, che devono ovviamente avere una sede nel territorio regionale.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sotto un secondo profilo, la limitazione introdotta dalla disposizione impugnata risulta in contrasto con la ratio dalla stessa indicata, ossia il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale. Verrebbero infatti esclusi, ad esempio, coloro che, sebbene non residenti, abbiano svolto un periodo di attività lavorativa più consistente rispetto ai soggetti semplicemente residenti, dando così un maggiore contributo a quel progresso della comunità regionale asserito anche dalla difesa della Regione quale motivo ispiratore dell’incentivo. Il che finirebbe per penalizzare la stessa mobilità inter-regionale dei lavoratori.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>5.4.− La questione relativa all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. è assorbita.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Emilio Barile La Raia</em></strong></p>