Cass. pen., IV, ud. dep. 27.10.2021, n. 38424
Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione individua i caratteri essenziali affinché la condotta del lavoratore infortunato possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio subito dallo stesso.
TESTO RILEVANTE DELLA SENTENZA
La questione va affrontata ricordando, preliminarmente che la più recente giurisprudenza, abbandonando il criterio dell’imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ha sostenuto che affinché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” .
Su colui che riveste la posizione di garanzia, infatti, grava l’obbligo di porre in essere la prevenzione concreta, volta a contenere il rischio garantito, in questo caso anche normativamente prevista. Invero, il punto 2.2. dell’Allegato V del D.Lgs. n. 81 del 2008 impone che “la messa in moto di un’attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un’azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine”.
Nel caso di specie la condotta omissiva del datore di lavoro ha prodotto proprio l’evento temuto, essendo il macchinario ripartito indipendentemente dalla volontà dell’operatore.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale, ha escluso l’abnormità del comportamento del lavoratore, non potendo questo ritenersi interruttivo del nesso causale, posto che, da un lato, non è sufficiente al datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, semplicemente vietare una determinata attività, quando la norma cautelare impostagli sia rivolta ad evitare il verificarsi di eventi che dipendono dall’idoneità degli strumenti di lavoro, dall’altro, la disapplicazione delle norme di sicurezza da parte del lavoratore rientra nell’area di rischio del datore di lavoro, tanto più laddove non comporti l’attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quello governabile con la semplice osservanza delle cautele prescritte, perché essa è di per sé prevedibile.