<p style="font-weight: 400; text-align: justify;"></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 4 marzo 2020 n. 6076</strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><strong><em>TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE (sintesi massimata con grassetti)</em></strong></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Non sussistono dubbi circa la natura di atto di macrorganizzazione della delibera del 18/5/2018 , presupposto delle successive determinazioni del 4/7/2018 di soppressione dell'area dirigenziale Avvocatura dell'Ateneo ( ed altre due aree dirigenziali ) e del 9/7/18 di assegnazione della Ruiu alla nuova area: la delibera del 18 /5 ridisegna le aree dirigenziali , ne riduce il numero e ne crea una nuova avente diverse attribuzioni.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Sotto tale profilo la giurisdizione deve rimanere a carico dell'<strong>autorità amministrativa</strong> ravvisandosi una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del <strong>provvedimento di macro-organizzazione</strong>, a fronte del quale la ricorrente può vantare un interesse legittimo , come ,del resto, è ben consapevole la stessa Ruiu che ha proposto ricorso davanti al TAR impugnando la legittimità del provvedimento, così come dichiarato nelle note.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Va affermato , infatti, che spettano alla <strong>giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo</strong> le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione di un provvedimento di revoca di un incarico dirigenziale, previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il <strong>corretto esercizio del potere amministrativo</strong>, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione attraverso cui le amministrazioni pubbliche definiscono le <strong>linee fondamentali di organizzazione degli uffici</strong> ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi; sicché non può operare, in tal caso, il potere di disapplicazione del giudice ordinario ( cfr SU n 4881/2017, n. 11387/2016, n.6040/2019) in quanto assume un peso decisivo l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Nella specie la ricorrente insiste, tra l'altro, proprio ad essere riassegnata a quell'ufficio e con i medesimi compiti, ribadendo l'illegittima soppressione dell'Avvocatura dell'Ateneo .</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Diversamente deve affermarsi con riferimento alle doglianze della Ruiu circa <strong>l'avvenuto demansionamento</strong> per la perdita della dirigenza . Com'è noto, l'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha devoluto al <strong>giudice ordinario</strong>, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [per il personale in regime di diritto pubblico], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, <strong>il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali</strong> e la <strong>responsabilità dirigenziale</strong>.</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Con riferimento alle censure sul demansionamento la pubblica amministrazione opera con i <strong>poteri di un datore di lavoro privato</strong> (art. 5, comma 2, del d.lgs. n 165 del 2001) e, dunque, va affermata la giurisdizione del <strong>giudice ordinario</strong> in relazione a dette censure .</em></p> <p style="font-weight: 400; text-align: justify;"><em>Per le considerazioni che precedono va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo circa la domanda concernente l'impugnazione dell'atto di macro organizzazione, e quella del giudice ordinario circa la domanda di demansionamento .Le spese del presente giudizio vanno compensate stante l'esito del giudizio e la sua complessità.</em></p>