<p style="text-align: justify;"><strong>Massima</strong></p> <p style="text-align: justify;"><em> </em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Discorrere di situazioni giuridiche soggettive in diritto romano significa in primo luogo concepire una determinata “</em>tutela processuale<em>” per la soddisfazione di certuni interessi, senza giungere ad assumere questi ultimi come necessariamente (e consapevolmente) anche “</em>vestiti<em>” di un </em>habitus<em> “</em>sostanziale<em>”; non mancano tuttavia ipotesi di qualificazione giuridica soggettiva, di ascendenza romanistica, rilevanti già sul crinale della “</em>sostanza<em>”, e ciò – paradossalmente – in maggior misura nell’ottica “</em>passiva<em>” e doverosa rispetto a quella, giustapposta, “</em>attiva<em>” siccome connotata da consistenza di pretesa.</em></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Articolo</strong></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Premesso che il discorso che segue sulle “<em>situazioni giuridiche soggettive</em>” non può che atteggiarsi a necessariamente generico, meritando ciascuna delle relative articolazioni una trattazione <em>ad hoc</em>, se si guarda nondimeno a quella che – proprio in generale - è la “<em>situazione giuridica soggettiva</em>” per antonomasia, vale a dire il diritto soggettivo, non se ne scorge che una labile traccia nell’esperienza giuridica romanistica.</p> <p style="text-align: justify;">Per i Romani, un interesse di fatto, come tale non tutelato dal sistema, diventa un interesse “<em>di diritto</em>”, così colorando giuridicamente la situazione giuridica del relativo portatore, solo quando esso possa vantare un presidio processuale e, dunque, una “<em>actio</em>” idonea a tutelarlo.</p> <p style="text-align: justify;">In sostanza, ed esemplificativamente, non si parla tanto di diritto di proprietà quanto piuttosto – fin dalle origini – di “<em>legis actio sacramenti in rem</em>”; parallelamente, non si parla tanto di pretesa creditoria e, dunque, di diritto di credito, quanto piuttosto di “<em>legis actio sacramenti in personam</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">Parimenti in epoca formulare – e sempre a titolo esemplificativo – non è a discorrersi di diritto all’annullamento del contratto per dolo quanto piuttosto, ed assai più genericamente dal punto di vista della pertinente applicabilità, di “<em>actio doli</em>”.</p> <p style="text-align: justify;">Si può dire dunque che presso i Romani la sostanza di un diritto soggettivo costituisca solo un riflesso della pertinente tutela processuale, che occupa realmente la scena e che rende una situazione, per l’appunto, giuridicamente rilevante in capo al relativo portatore.</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Significativo risulta peraltro come, sull’opposto crinale delle situazioni giuridiche soggettive “<em>passive</em>”, il concetto di obbligato, e dunque di debitore, sia assai più chiara ai Romani già sul crinale “<em>sostanziale</em>”, come dimostra la stessa definizione “<em>finale</em>” giustinianea di obbligazione, onde “<em>obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura</em>” (Inst., 3.13.pr): l’obbligazione ne affiora quale vincolo giuridico che impone di eseguire una prestazione a favore di un terzo (il creditore) in consonanza con quanto prevede il diritto oggettivo.</p> <p style="text-align: justify;">E’ come dunque se l’ordinamento giuridico romano abbia assai più chiara la pregnanza sostanziale del dovere (si pensi al celeberrimo “<em>neminem laedere</em>”) e dell’obbligo rispetto a quella del giustapposto diritto soggettivo, che rileva per l’appunto solo “<em>dietro</em>” alla corrispondente “<em>actio</em>” processuale o, tutt’al più, “<em>dietro</em>” alla corrispondente (e del pari giustapposto) obbligo prestazionale del debitore.</p> <p style="text-align: justify;">Sempre tuttavia in ambito processuale vede la luce un’altra situazione giuridica passiva “<em>specifica</em>”, vale a dire l’onere, quale comportamento da tenersi nell’interesse del soggetto agente: lo dimostra la vicenda del c.d. <em>onus probandi</em>, quale strumento di identificazione di chi, nel processo, è appunto tenuto – nel proprio interesse – a provare qualcosa che invochi dal <em>iudex</em> (secondo il noto brocardo, <em>onus probandi incumbit ei qui dicit</em>).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">* * *</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">Non mancano poi – rimanendo sempre in linea generale e di prima approssimazione – altre figure giuridiche soggettive che i Romani mostrano di “<em>conoscere</em>”, seppure considerandole ancora una volta sul crinale della tutela giurisdizionale ad esse riconoscibile.</p> <p style="text-align: justify;">Oltre alle diverse forme di proprietà, civile (<em>dominium ex iure Quiritium</em>) e pretoria (c.d. “<em>in bonis habere</em>”) una peculiare menzione va fatta – seppure qui necessariamente in guisa generica - della c.d. <em>possessio</em> quale situazione di fatto che rileva, assai più ed oltre che per i relativi “<em>momenti</em>” sostanziali (rapporto diretto con la cosa: c.d. <em>corpore possidere</em>; intenzione di tenerla per sé: c.d. <em>animus possidendi</em>; possibilità di fondare l’acquisto per usucapione), proprio per le pertinenti ricadute processuali in termini di relativa tutela attraverso i c.d. interdetti possessori, concessi dal Pretore nel relativo editto e che proteggono il possessore da molestie o turbative (<em>interdicta retinendae possessionis</em>) ovvero gli consentono di recuperare quel possesso perduto ad opera di terzi (<em>interdicta recuperandae possessionis</em>).</p> <p style="text-align: justify;">Infine, da rammentare i c.d. “<em>status</em>”, idonei ad identificare la “<em>posizione giuridica</em>” degli appartenenti a diversi gruppi collettivi ed embrione dello stesso concetto di “<em>capacità giuridica</em>”: così, lo <em>status libertatis</em> decide se si è liberi o schiavi; lo <em>status civitatis</em> se si appartiene o meno ad una determinata “<em>cittadinanza</em>” (ad esempio, se si è o meno un <em>civis Romanus</em>); lo <em>status familiae</em> se si è in una condizione di sudditanza all’altrui potestas (c.d. <em>alieni iuris</em>) o meno (c.d. <em>sui iuris</em>).</p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Collegamenti</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>Actio</em> ed <em>exceptio</em> – Obbligazione – Onere – Possesso - <em>Status</em></p> <p style="text-align: justify;"></p>