Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 24 gennaio 2022 n. 1994
PRINCIPIO DI DIRITTO
Colui che percepisce fondi pubblici senza aver presentato una specifica domanda ma partecipando all’attività di indebita erogazione da parte dei funzionari infedeli dell’Agenzia attraverso la messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari, si inserisce, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell’erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il nucleo argomentativo comune ai due ricorsi non mette in discussione il fermo orientamento di questa Corte alla cui stregua, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico (SSUU n. 1775/2013; SSUU n. 2287/2014; SSUU n. 3310/2014; SSUU n. 1515/2016; SSUU n. 21297/2017; SSUU n. 28504/2017; SSUU n. 11185/2018; SSUU n. 15342/2018; SSUU n. 13245/2019).
- I ricorrenti muovono, piuttosto, dall’assunto che la società Oliver s.r.l. non avrebbe mai percepito contributi pubblici, bensì corrispettivi contrattuali, alla medesima dovuti in forza di un contratto di diritto privato dalla stessa concluso con il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo; contratto (che nel ricorso OMISSIS si individua nella scrittura privata sottoscritta il 10 novembre 2004 tra il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo e la Oliver s.r.I., in quell’atto rappresentata dal medesimo OMISSIS ) qualificato come «contratto di prestazione di servizi (configurabile come appalto)» tanto nel ricorso OMISSIS (pag. 6, rigo 2) quanto nel ricorso OMISSIS (pag. 8, secondo capoverso). I
l percettore dei contributi, quindi, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbe stato esclusivamente il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo, il quale avrebbe utilizzato la provvista così ottenuta per adempiere alle obbligazioni dal medesimo contrattualmente assunte nei confronti di Oliver s.r.I..
- L‘esposta argomentazione difensiva non può trovare accoglimento perché essa non si misura con la considerazione che l’addebito di cui i signori OMISSIS e OMISSIS sono stati chiamati a rispondere davanti al giudice contabile consiste nel fatto che la società di cui essi erano, rispettivamente, amministratore delegato e presidente – la Oliver s.r.l. – avrebbe posto in essere un’attività fraudolenta (a cui sopra si è fatto cenno nel precedente paragrafo 2) mirata alla distribuzione a terzi, sulla base di contratti fittizi, delle somme alla stessa erogate dal Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo.
- Intale prospettiva il riferimento dei ricorrenti ad un contratto di diritto privato tra il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo e la Oliver s.r.l. è palesemente privo di concludenza. Infatti tale contratto, documentato dalla scrittura privata del 10 novembre 2004, lungi dall’ interporre tra la pubblica amministrazione e la Oliver s.r.l. uno schermo idoneo ad impedire l’insorgenza di un rapporto di servizio tra quest’ultima e la pubblica amministrazione, null’altro rappresenta che uno degli atti in cui si è sostanziata l’attività fraudolenta addebitata agli odierni ricorrenti.
La contestazione a questi ultimi mossa dalla Procura regionale della Corte dei conti (riportata a pag. 4, ultimo capoverso, del ricorso OMISSIS) muoveva loro, per l’appunto, l’addebito di aver procurato a terzi «ingiusti profitti, con artifici e raggiri» consistiti, tra l’altro, «nella formazione di una scrittura privata falsa, recante un “accordo tra soggetti attuatori”, in data 10.11.2004, sottoscritto dal Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo e CI dalla Oliver s.r.I., con la quale si assegnava a detta società un budget pari ad euro 160.793,32».
- La vicenda risulta allora perfettamente illuminata dal principio di diritto che, in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell’importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (così SSUU n. 24858/2019).
Nella motivazione di tale sentenza si legge (§ 2.1, pag. 7): «Priva di fondamento si appalesa la tesi della ricorrente, incentrata sulla necessità della presentazione di una domanda di contributo perché si costituisca il rapporto di servizio fonte di responsabilità amministrativa.
Deve infatti ritenersi che colui che percepisce fondi pubblici senza aver presentato una specifica domanda ma partecipando all’attività di indebita erogazione da parte dei funzionari infedeli dell’Agenzia attraverso la messa a disposizione della propria identità e dei propri conti correnti bancari, si inserisce, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell’erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate.»
- Alla stregua del suddetto principio di diritto, al quale il Collegio intende dare conferma e seguito, risulta dunque irrilevante che la società gestita dagli odierni ricorrenti non abbia ricevuto direttamente i contributi pubblici. Per incardinare la giurisdizione contabile, infatti, è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale; ciò che, appunto, è stato contestato alla Oliver s.r.l. ed alle persone fisiche che la gestivano, mediante l’addebito (la cui fondatezza è irrilevante ai fini della giurisdizione, attenendo il relativo accertamento al merito) di aver posto in essere l’artificio di formare, in data 10.11.2004, una scrittura privata falsa (ideologicamente), ossia una scrittura firmata dall’amministratore OMISSIS, di concerto con il presidente OMISSIS, con il fraudolento intento di distrarre i fondi pubblici assegnati al Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo dalla destinazione loro impressa dalla pubblica amministrazione.
- La doglianza comune ai due ricorsi riuniti va quindi disattesa.
- Parimenti da disattendere, infine, sono le ulteriori doglianze avanzate nel ricorso OMISSIS, sopra sunteggiate nei paragrafi 5 e 6.
- Quanto alle doglianze sulla qualificazione del Consorzio del Parco Tecnologico e Scientifico d’Abruzzo come consorzio di secondo livello e sulla mancanza di rapporti di immedesimazione organica della Oliver s.r.l. (e dei sigg. OMISSISe OMISSIS ) con detto Consorzio e con la Regione Abruzzo – da cui deriverebbe, secondo il ricorrente, l’insussistenza del rapporto di servizio necessario a radicare la giurisdizione del giudice contabile – è sufficiente ribadire ulteriormente che per radicare tale giurisdizione nei confronti di colui al quale si addebiti la distrazione di contributi pubblici non è necessario che costui sia titolare di un rapporto organico con la pubblica amministrazione, essendo invece sufficiente che il medesimo si sia inserito, in via di fatto, nell’iter procedimentale dell’amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale.
- Quanto alla doglianza con cui il sig. OMISSIS argomenta che egli – sottoscrivendo in rappresentanza della società Oliver s.r.l. il contratto da questa concluso il 10.11.2004 con il Consorzio del Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo – si sarebbe limitato a compiere «un atto dovuto al quale il medesimo non aveva possibilità di sottrarsi, trattandosi di attività attuativa delle decisioni assunte dalla medesima società», è sufficiente considerare che tale doglianza non presenta alcuna attinenza con i motivi inerenti alla giurisdizione che possono – essi soltanto – essere sottoposti a questa Suprema Corte regolatrice ai sensi degli articolo 111 Cost. e 362 c.p.c..
- Entrambi i ricorsi riuniti vanno quindi rigettati.
- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dovendosi riconoscere al Procuratore generale della Corte dei conti natura di parte solo in senso formale.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.