- Tar Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748 – Pres. Criscenti, Est. Mazzulla
Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 l. n. 328 del 2000, che ciascun comune di riferimento deve predisporre, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta dell’interessato.
Difatti nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”, e quantificabile in via equitativa, trattandosi di nocumenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (1)
(1) Conforme: Cass. civ., sez. VI, 13 aprile 2022, n. 11930.
GIUSTIZIA amministrativa
MINORE, infanzia e maternità
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Nota
Per comprendere appieno la portata di questa sentenza, è essenziale gettare le basi del contesto giuridico in cui si colloca. In Italia, la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 328 del 2000 hanno stabilito l’importanza dei “progetti individuali di vita” per i minori disabili, riconoscendoli come portatori di “handicap in situazione di gravità”. Ciò costituisce un quadro cruciale per la tutela dei diritti dei minori disabili e per la gestione delle risorse a loro disposizione.
Per ciascuna persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, sia essa in una fase di stabilizzazione o con una condizione progressiva come definito dall’art. 3 della Legge 104/92, è fondamentale creare percorsi personalizzati. Questi percorsi dovrebbero garantire una coordinazione mirata tra le diverse forme di intervento, al fine di massimizzare i benefici complessivi. Tale approccio integrato permetterebbe di soddisfare in modo completo i bisogni e le aspirazioni di ciascun beneficiario, superando le limitazioni degli interventi settoriali e frammentati.
Nello specifico, il Comune deve predisporre, d’intesa con la A.S.L, un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di necessita la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione. Attraverso questo approccio innovativo, la persona con disabilità non è più considerata semplicemente un utente di singoli servizi, ma piuttosto un individuo con esigenze, interessi e potenzialità uniche da sviluppare e promuovere. È essenziale coinvolgere la persona con disabilità stessa e la sua famiglia nel processo decisionale per assicurarsi che i percorsi rispondano alle loro esigenze e aspirazioni.
Motivi
– Deve essere accolta l’istanza risarcitoria, sotto forma di danno non patrimoniale, subìto sia dai genitori sia dalla minore disabile. Questo danno è una conseguenza diretta e immediata del mancato soddisfacimento dell’istanza volta alla preparazione del “progetto individuale di vita” in favore della minore riconosciuta portatrice di “handicap in situazione di gravità” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, come documentato negli atti. In particolare, il danno esistenziale è identificato come l’effetto negativo causato dalla diminuizione, anche temporanea, delle ore di assistenza al minore disabile in situazione di gravità. Questo impatto può influenzare il processo di promozione dei suoi bisogni di cura, istruzione e partecipazione alle fasi della vita “normale”.
– Il “progetto individuale di vita” è finalizzato all’integrazione completa delle persone disabili di cui all’art. 3 della Legge n. 104/92 nella vita familiare e sociale, nonché nei percorsi di istruzione e lavoro. Questo progetto deve essere predisposto dai comuni in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, e comprende una valutazione diagnostico-funzionale, prestazioni di cura e riabilitazione, un Piano educativo individualizzato, servizi alla persona e misure economiche per affrontare situazioni di povertà ed emarginazione.
– Per quanto riguarda il danno per il ritardo nel provvedere, il risarcimento può essere concesso solo se viene dimostrato che il richiedente aveva effettivamente diritto a ottenere il beneficio richiesto e che c’è una ragionevole probabilità che l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza del privato ma non lo ha fatto (cfr. Cons. St., IV, 8 marzo 2021, n. 1923; TAR Lazio, Roma, sez. III, 11/05/2022, n. 5892; sez. II, 23.03.2021, n. 3530).
– Nel caso in esame, la dimostrazione della spettanza del beneficio richiesto emerge non solo dalla documentazione medica, ma anche dall’accertamento cautelare del Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, che, con l’ordinanza del 17.01.2019, ha ordinato all’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria di fornire 20 ore settimanali di terapia con metodo ABA in favore della minore o di sostenere l’onere economico di questa terapia.
– La mancata attuazione da parte del Comune di Reggio Calabria del completo “progetto di vita individuale”, nel quale il trattamento riabilitativo fornito dal Servizio Sanitario Nazionale costituisce una parte essenziale, secondo quanto stabilito dall’art. 14 della Legge n. 328/2000, ha chiaramente portato a “disarmonie ed inefficienze”. Questa situazione ha aggravato lo stato di prostrazione psico-fisica che spesso affligge anche i genitori più preparati di bambini disabili.
Tale situazione è resa ancora più evidente considerando l’inerte risposta dell’amministrazione comunale all’istanza di attuazione del progetto, presentata fin dai mesi di febbraio del 2022 e protrattasi anche dopo la scadenza del rito del silenzio, tanto da richiedere la nomina di un Commissario ad acta, che è stata affidata al Prefetto di Reggio Calabria.
Conclusioni
La sentenza riconosce, pertanto, il diritto del minore disabile ad un adeguato supporto e pone l’accento sulla responsabilità dei comuni di fornire tali servizi. Detta sentenza apre anche le porte ad una valutazione più ampia delle politiche pubbliche e delle risorse disponibili per garantire il benessere dei minori disabili.