Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 luglio 2024, n. 6340
PRINCIPIO DI DIRITTO
L’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego della iscrizione nella white list con
quelli che comporta la adozione della interdittiva determina una sostanziale equiparazione tra i due istituti, con la differenza che il primo consegue ad un procedimento promosso dal privato, la seconda ad un procedimento avviato d’ufficio.
Il diniego di iscrizione nella white list provinciale presenta identica ratio delle
comunicazioni interdittive antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
Come ricordato nella recentissima pronuncia della Cassazione penale n. 2156/2023,
“L’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego della iscrizione nella white list con quelli che comporta la adozione della interdittiva determina una sostanziale equiparazione tra i due istituti, con la differenza che il primo consegue ad un procedimento promosso dal privato, la seconda ad un procedimento avviato d’ufficio.”.
Anche nella giurisprudenza del giudice amministrativo è consolidato l’orientamento
secondo cui il diniego di iscrizione nella white list provinciale presenta identica ratio delle comunicazioni interdittive antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr., Cons. St. Sez. 3, 5 agosto 2021, n. 5765; Cons. St. Sez. 1, 1 febbraio 2019, n. 337; Cons. St. Sez. 1, 21 settembre 2018, n. 2241).
Dunque, posto che le disposizioni relative all’iscrizione nella c.d. white list formano un
corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni) tanto che, come chiarisce l’art. 1, comma 52 bis della L. n. 190 del 2012 (introdotto dall’art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv., con mod., dalla I. n. 114 del 2014) “l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta”, lo stesso provvedimento ben può negare l’iscrizione nell’elenco dei fornitori scevri da infiltrazioni mafiose e contestualmente dare atto che ciò produce gli effetti anche di un’informazione antimafia interdittiva”.