Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 30 luglio 2024, n. 31179
PRINCIPIO DI DIRITTO
Va valutato dal giudice che la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, sia assicurata non attraverso l’inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
Va, altresì, valutato dal giudice che le modifiche introdotte in tema di reati presupposti della “confisca allargata” “si applicano retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- Il ricorso è fondato.
- L’ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso della società invocando, in relazione alla tutela dei diritti dei terzi in merito a sequestro e successiva confisca disposti in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 e 640 comma 2 n. 1 cod. pen., l’applicazione della disciplina normativa contenuta nel “Codice antimafia” (artt. 52 ss.).
Detta disciplina è richiamata dal comma 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. “per i casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata) nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.”.
- In tale situazione, precisa il Tribunale dell’appello cautelare reale, deve trovare applicazione il principio in base al quale “la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l’inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV, Libro I, D.Lgs. n. 159 del 2011, ed in particolare degli artt. 52 e 55” (Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020 – dep. 2021, Intesa San Paolo Spa, Rv. 282275-01).
Ciò in quanto la confisca è stata disposta con la sentenza di primo grado a carico del B.B., emessa dal Tribunale di Pistoia in data 28 luglio 2022 – ex art. 640-quater cod. pen. – nell’ambito di fattispecie “originariamente incluse nell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 e ora comprese nell’art. 240-bis cod. pen.”.
- Rileva il Collegio che la fattispecie di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. è stata inclusa nell’elenco dei delitti contemplati nell’art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata) con il decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022 (tale disposizione è stata poi abrogata ma gli effetti del provvedimento normativo di urgenza sono stati fatti salvi dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022, che ha nuovamente inserito – in via definitiva – detta fattispecie incriminatrice nell’art. 240-bis cit.).
Secondo un orientamento giurisprudenziale “l’ipotesi di confisca prevista dall’art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza” (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, Di Spirito, Rv. 276299-01).
Nel caso di specie l’inclusione del delitto presupposto nell’art. 240-bis è successiva all’aggiudicazione dei beni alla società, ma precedente alla confisca disposta, in primo grado, il 28 luglio 2022.
In relazione all’autore del reato potrebbe quindi trovare applicazione il principio secondo il quale le modifiche introdotte in tema di reati presupposti della “confisca allargata” “si applicano retroattivamente entro i limiti dettati dall’art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado” (Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, – dep. 2024, Osawaru, Rv. 285602-01; Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino Hanry Balmore, Rv. 286103-01).
- Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che all’inserimento – nell’ambito applicativo dell’art. 240-bis cod. pen. – della fattispecie di truffa aggravata per cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado che ha disposto la confisca (sentenza intervenuta in data successiva all’integrazione normativa) non può però conseguire il “trascinamento” della disciplina contenuta nell’art. 104-bis disp. att. (e dunque anche nel D.Lgs. n. 159 del 2011, in riferimento alle modalità di intervento dei terzi per la tutela dei loro diritti).
Invero, il novum normativo si connota – per la tutela dei diritti del terzo estraneo e in buona fede – in senso deteriore, limitando la tutela giurisdizionale a fronte, nel caso in esame, di una aggiudicazione del bene effettuata (e quindi della proprietà acquistata dal terzo) quasi due anni e mezzo prima che l’art. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. venisse inserito nell’ambito della “confisca allargata”.
Si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze che, alla luce dei principi sopra indicati, provvederà a valutare nuovamente la richiesta di dissequestro presentata dalla società ricorrente.