Corte di Cassazione, Sezione V Penale, 23 agosto 2024, n. 33091
PRINCIPIO DI DIRITTO
Ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., se è possibile operare il sequestro in funzione della confisca per equivalente avente ad oggetto ‘beni futuri’, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che implica il rispetto del principio di legalità, non consente che la stessa possa operare nei confronti di beni dei quali il condannato non abbia avuto la disponibilità prima della irrevocabilità della confisca medesima.
TESTO RILEVANTE DELLA PRONUNCIA
- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
- Va premesso che la confisca fu disposta, all’esito della sentenza di applicazione della pena concordata, ai sensi dell’art. 648-quater cod. pen., in relazione al delitto di reimpiego avente ad oggetto l’oro acquisito formalmente da una società di diritto sloveno, con la quale collaborava il condannato, e solo fittiziamente importato in Italia per la vendita a una società italiana, essendo invece le operazioni svoltesi in Italia.
In tale prospettiva il prodotto del reato veniva individuato nel quantitativo di gr. 66.250 di oro dal G.u.p., oro che non essendo stato rinvenuto conduceva il Giudice del primo grado, ai sensi del comma 2 dell’alt. 648-ter, alla confisca per equivalente.
Va anche evidenziato che la Corte rescindente – che si confrontava con motivi di ricorso che lamentavano il pervenire del denaro confiscato dopo l’irrevocabilità della sentenza e, quindi, beni futuri costituiti da reddito di lavoro – ebbe a richiamare per un verso il principio che la confisca del denaro è sempre diretta, per altro aggiungendo che i redditi da lavoro confiscati erano pervenuti quattro anni dopo l’irrevocabilità della sentenza, quindi da ritenersi beni futuri e non prodotto o profitto del reato, in quanto reddito da lavoro dipendente, concludendo, infine, nel richiamare Sez. U., n. 26252 del 24/02/2022, Cinaglia, rv. 283245, in ordine ai limiti fissati dall’art. 545 cod. proc. civ.
- L’ordinanza ora impugnata per un verso evidenzia – correttamente – come il denaro confiscato non sia in sé prodotto del reato, quindi non si verta in tema di confisca diretta, essendo già stato rilevato dal G.u.p. con la sentenza che il prodotto del reato era l’oro e che l’oro non era stato rinvenuto, cosicché doveva procedersi alla confisca per equivalente.
A ben vedere, va chiarito che la circostanza che la confisca del denaro sia sempre da considerarsi diretta, presuppone che sia il denaro il bene da confiscare quale prodotto o profitto del reato, dal che deriva che non rileva quale sia il denaro materialmente confiscato, se le stesse unità nummarie materialmente utilizzate o tratte dal reato o quelle di valore equivalente, anche si provenienza illecita.
Difatti, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 – 01 affermava che qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
D’altro canto, anche più recentemente Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01 hanno affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.
Pertanto, il presupposto per qualificare sempre ‘diretta’ la confisca del denaro è che il denaro in sé sia il prodotto o il profitto del reato.
Il che nel caso in esame non è, in quanto il prodotto del reato è stato individuato nell’oro, oggetto del traffico illecito, non rinvenuto.
- Sgombrato il campo dalla qualificazione della confisca in esame come confisca diretta, rifluendo la stessa in quella per ‘equivalente’ e, dunque, a carattere sanzionatorio, va affrontato il tema oggetto della doglianza mossa alla ordinanza impugnata.
Il provvedimento in esame non tiene conto dell’indicazione proveniente dalla Corte rescindente, che affermava la non confiscabilità di beni futuri.
A fronte della disposta confisca per equivalente, non più tangibile con il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione di pena concordata, deve trovare applicazione la disciplina di tale tipologia di confisca che – a differenza di quella ‘diretta’, avente carattere recuperatorio – ha invece natura sanzionatoria, cosicché in sé deve essere connotata dalle caratteristiche proprie del principio di legalità.
A tal riguardo, basti qui richiamare come, prima dell’avvento dell’art. 578-bis cod. proc. pen., Sez. U, Lucci, cit., abbiano affermato – in relazione alla confiscabilità o meno del bene, in conseguenza della sentenza che dichiarava l’estinzione per prescrizione del reato – che il giudice in tale occasione non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto.
Tale principio viene ribadito anche da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 e anche da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 – 01, affermando che nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il diritto vivente si è stabilizzato, prima della previsione dell’alt. 578-bis cod. proc. pen., nel ritenere che non si possa disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, cit., Rv. 264435 – 01), mentre possa essere disposta la confisca diretta già prevista dall’art. 240 o da altre norme speciali.
Pertanto, vertendosi in tema di confisca per equivalente del denaro, in assenza dell’oro oggetto della confisca diretta, deve trovare applicazione la disciplina propria della sanzione penale, connotata dal principio di legalità e di prevedibilità anche in termini di estensione.
- A fronte di ciò il tema, che non viene adeguatamente affrontato dall’ordinanza impugnata, attiene alla possibilità di procedere alla confisca del denaro pervenuto nella disponibilità del condannato dopo l’irrevocabilità della sentenza.
Certamente è vero che – come osserva il Giudice dell’esecuzione – non rileva la provenienza del denaro e la sua pertinenzialità al reato.
L’ordinanza impugnata cita il principio fissato da Sez. 3, n. 41135 del 22/05/2019, Gado, Rv. 277980 – 01 per cui è sufficiente che la disponibilità sussista al momento della apposizione del vincolo, pur se tale sentenza fa riferimento al sequestro e non alla confisca.
Si legge nella sentenza citata dal Giudice dell’esecuzione che «[q]uel che conta, dunque, ai fini dell’apprensione in oggetto, è la effettiva disponibilità giuridica del bene (tale da prevalere su intestazioni fittizie o di comodo) al momento in cui il sequestro venga disposto indipendentemente dalla collocazione nel tempo e, naturalmente, dalle modalità di acquisizione dello stesso».
Da ciò, fa derivare l’ordinanza impugnata, che in caso di confisca per equivalente ciò che rileva è «l’effettiva disponibilità giuridica del bene al momento in cui la confisca venga disposta».
Anche a prescindere dalla circostanza che Sez. 3, Gado, cit. faccia riferimento al sequestro e non alla confisca – tema sul quale si tornerà a seguire – va osservato che il principio citato viene poi disatteso in concreto, in quanto il Giudice dell’esecuzione non accerta, e non ne rende conto l’ordinanza, se al momento della irrevocabilità della confisca, il 26 aprile 2018, il denaro oggetto di confisca fosse già nella disponibilità del condannato, attraverso il proprio conto corrente bancario.
Ciò determina la necessità di un annullamento con rinvio, giustificato anche da quanto dalla applicazione dei principi che seguono, ai quali dovrà uniformarsi il Giudice del rinvio.
- Nel dibattito giurisprudenziale intervenuto in ordine alla possibilità del sequestro di beni futuri si colgono due orientamenti.
Il primo, per il quale il sequestro funzionale alla confisca “per equivalente” ha natura sanzionatoria, sicché non sono sottoponibili a tale vincolo i beni futuri, non individuati né individuabili, ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Tornasi Canovo, Rv. 265844 – 01).
Tale ultima pronuncia richiama Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D’Addario, Rv.256164, che chiariva come «a differenza di quanto può dirsi per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., il sequestro “per equivalente” ha natura prettamente sanzionatoria e non è suscettibile di proiezione sul futuro.
Nel primo caso, dunque, l’esigenza di impedire l’aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto autorizza l’autorità giudiziaria a sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro (tali sono i fondamenti della citata sentenza Sez. 6^, n. 26157 del 16/3/2011); non altrettanto può dirsi per il sequestro disposto ex art. 322-ter c.p., con la conseguenza che il vincolo sui canoni di locazione confermato dal Tribunale non trova giustificazione e deve essere revocato».
In sostanza è richiesto, secondo questo orientamento, che il vincolo reale per equivalente sia apposto su beni che già esistono nella sfera di disponibilità dell’imputato, e non su beni futuri, non individuati né individuabili.
Altro orientamento, invece, ritiene che la natura sanzionatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato non impedisca al custode, nominato per l’amministrazione dei cespiti sottoposti a vincolo, di percepire i frutti o le altre utilità future (Sez. 3, n. 37454 del 25/05/2017, Sardagna Ferrari, Rv. 271166 – 01, nel caso di specie i canoni percipiendi derivanti dalla locazione dell’immobile in sequestro).
Criticando il primo orientamento, che fonda su un principio di “non ultrattività” derivante dalla natura sanzionatoria della misura, la pronuncia da ultimo richiamata, per quel che qui rileva, rappresenta che il sequestro ha effetti inevitabilmente proiettati anche in una dimensione futura, essendo funzione dello stesso quello di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti.
Aggiunge poi, in modo rilevante per il caso ora in esame, che «gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria» sono «da circoscrivere, evidentemente, invece, unicamente alla confisca: è indubbio infatti che il fatto di assoggettare a sequestro per equivalente un bene “futuro” per un fatto comunque commesso prima del provvedimento cautelare non significa disattendere il principio di legalità tanto più ove si consideri che (per incontroverso indirizzo di questa Corte derivante dalla fisiologica apprensione di beni che non rappresentano il profitto del reato ma unicamente l’equivalente dello stesso) nessuna pertinenza tra bene e reato è, nel caso della confisca per equivalente, richiesta; né, per la stessa ragione appena evidenziata, a diverse conclusioni può condurre l’argomento secondo cui, assoggettandosi a sequestro beni non ancora nella disponibilità dell’indagato ma che potrebbero un giorno ricadervi, si finirebbe per aggredire beni acquisiti del tutto lecitamente» (per la sequestrabilità dei beni futuri, cfr. Sez. 5, n. 714 del 18/10/2021, dep. 2022, Alberti, Rv. 282731 – 02; Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, Riggio, Rv. 260176; Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalerà, Rv. 256775).
Sez. 3, Sardagna, cit. rimarca poi, distinguendo ulteriormente fra sequestro e confisca, che «se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca […]».
Questo Collegio condivide tale ultimo orientamento. Va, dunque, ribadito che occorra distinguere fra confisca per equivalente e correlato sequestro, in ordine al tema in esame, dovendosi affermare che la confisca può riguardare solo beni esistenti al momento della sua adozione definitiva, mentre può non accadere così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può quindi, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca (così anche Sez. 3, n. 36369, 01/07/2021, ric. Tavola, n.m.).
Per altro tale conclusione, distintiva del sequestro rispetto alla confisca, appare anche avvalorata dalla circostanza che l’art. 648-quater, comma 3, cod. pen. prevede esplicitamente che «in relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti».
In sostanza, se al pubblico ministero è inibito ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen., l’esecuzione di atti di perquisizione e sequestro – in quanto atti garantiti – dopo il decreto che dispone il giudizio (in questo senso, Sez. 4, n. 4913 del 15/01/2020, Visentini, Rv. 278434 – 01; Sez. 4, n. 25404 del 20/03/2003, Troudi, Rv. 225726 – 01, Sez. 1, n. 858 del 17/02/1994, Bazzanella, Rv. 197404 – 01), non di meno è consentito compiere atti di indagine «circa» i beni da sottoporre a confisca, anche dopo la citazione a giudizio: possono essere svolte indagini per individuare ulteriori beni suscettibili di confisca, in vista delle richieste da avanzare al giudice, a riprova della natura fluida e suscettibile di ampliamento del sequestro e della necessità di porre in essere le necessarie indagini per estendere il vincolo reale a beni individuati o individuabili dopo la citazione a giudizio, rendendone partecipe lo stesso imputato in sede di contraddittorio.
Certamente l’oggetto della confisca per equivalente non potrà, però, riguardare beni non ancora individuati al momento della irrevocabilità della misura ablativa, implicando la natura sanzionatoria di tale tipo di confisca il rispetto del principio di legalità, che include quello di prevedibilità, nel caso in esame, della estensione del provvedimento ablativo anche a beni non ancora nella disponibilità dell’imputato al momento della confisca.
- Deve pertanto affermarsi che ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.se è possibile operare il sequestro in funzione della confisca per equivalente avente ad oggetto ‘beni futuri’, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che implica il rispetto del principio di legalità, non consente che la stessa possa operare nei confronti di beni dei quali il condannato non abbia avuto la disponibilità prima della irrevocabilità della confisca medesima.
- Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, dovendo il Giudice dell’esecuzione, in sede rescindente, fare applicazione dei principi indicati.