Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinana 06 ottobre 2020 n. 21433
TESTO RILEVANTE DELLA DECISIONE
- 2.1 La giurisdizione è del giudice ordinario.
La controversia tra le parti attiene allo scioglimento di un rapporto contrattuale di leasing, cosi come disposto dai commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs 270/99 (norma richiamata dall’articolo 8 del d.l. n. 347/03 cit., nonché dall’articolo 12, terzo comma, del d.l. n.148/17, convertito in I. n.172/17), secondo cui: “Contratti in corso. 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può’ sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria. 2. Fino a quando la facolta’ di scioglimento non e’ esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che e’ stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può’ intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalia ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.
Si tratta di previsione che innesta nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria (salvo che, nel secondo comma, per la diversa regola della prosecuzione, e non della sospensione, del contratto in pendenza di esercizio dell’opzione) un istituto tipico dell’ordinamento concorsuale, così come recepito dall’articolo 72 della legge fallimentare, a sua volta richiamato, nella liquidazione coatta amministrativa, dall’articolo 201 della legge fallimentare.
La facoltà di scelta sulla sorte del contratto pendente non può dunque di per sè dirsi espressione di un potere autoritativo o di supremazia pubblicistica, essendo piuttosto coessenziale ai caratteri della concorsualità e degli strumenti della gestione e dell’indirizzo (non importa se con finalità liquidatoria o conservativa) dei rapporti patrimoniali dell’imprenditore insolvente in funzione della risoluzione della crisi. L’appartenenza dell’istituto all’ordinamento, in primo luogo, privatistico è resa evidente da quanto stabilito, a suo fondamento generale, dall’art. 1372 del codice civile, secondo cui la forza di legge che il contratto normalmente esplica tra le parti può venir meno, oltre che per mutuo consenso, anche per le ‘cause ammesse dalla legge’, tra le quali rientrano appunto quelle riconducibili alla regolamentazione legale dei rapporti giuridici pendenti nelle procedure di insolvenza.
In questo ambito, la legge demanda al commissario straordinario, così come al curatore fallimentare, di soppesare la compatibilità della prosecuzione del contratto con gli obiettivi della procedura, secondo parametri economici e giuridici, non astratti, ma desumibili dalle concrete esigenze e prospettive della gestione patrimoniale affidatagli. Si tratta, in definitiva, di una tipica valutazione di convenienza gestionale che, sul piano giuridico, si risolve nell’esercizio di una potestà che, da un lato, integra manifestazione (recettizia) di volontà prettamente negoziale e non provvedimentale e che, dall’altro, incide inevitabilmente sull’attuazione dei diritti soggettivi scaturenti dal rapporto contrattuale in capo al contraente in bonis.
La cui indubbia esposizione alla scelta discrezionale dell’organo della procedura (appena mitigata dalla possibilità di interpello) non rivela necessariamente un rapporto pubblicistico ed autoritativo implicante la degradazione ad interessi legittimi di quei diritti soggettivi, essendo appunto ben nota anche, ed in primo luogo, all’ordinamento privatistico.
Costante è la qualificazione dell’opzione in esame in termini di diritto potestativo di carattere sostanziale, neppure integrante atto di straordinaria amministrazione (Cass. Sez.I civ., nn. 8686/13; 18149/15; 19754/17; 20215/19 ed altre).
Non è un caso che la legge stessa qualifichi espressamente come ‘diritti’ – di natura creditoria e, come tali, ammissibili al concorso – le posizioni giuridiche rinvenienti in capo all’altro contraente nel caso di scioglimento del commissario straordinario dal rapporto pendente (art.51 d.lgs 270/99; così anche la norma interpretativa di cui all’art. 1 bis d.l. 134/08 conv.in l. 166/08).
- 2.2 Non si ritiene che questa conclusione venga meno in ragione dellefinalità (anche) pubblicistichecertamente perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Il fatto che quest’ultima sia preordinata (art. 1 d.lgs. 270/99) alla conservazione dell’impresa in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali e di attività ed insediamenti produttivi reputati di interesse generale e che, in ragione della dimensione dell’impresa, questo obiettivo venga dalla legge perseguito attraverso una procedura assoggettata a sorveglianza (e talora ad impulso) ministeriale, non esclude – ma anzi richiede – l’attribuzione ai commissari straordinari di una funzione gestoria del patrimonio di impresa (art.40 d.lgs.cit.: “Il commissario straordinario ha la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente”).
Funzione rispondente, sul piano economico, a criteri aziendalistici ed imprenditoriali e, su quello giuridico, agli strumenti propri del diritto privato e del contratto. Ed è attraverso questi stessi strumenti che i commissari portano a compimento i rapporti giuridici mirati all’attuazione del programma di conservazione aziendale e produttiva, pur sottoposto all’approvazione ministeriale.
Altrimenti detto, va escluso che la presenza nella procedura concorsuale di finalità pubblicistiche attribuisca tout court natura pubblicistica ed autoritativa a tutti indistintamente gli atti che i commissari straordinari pongono in essere nell’amministrazione del patrimonio dell’impresa insolvente; impresa che è, del resto, di diritto privato ed operante, come nella specie, in regime di libero mercato.
Così come va escluso che l’ipotesi di reclamo al giudice delegato avverso gli atti del commissario giudiziale ex art.17 l.cit. esaurisca e consumi la giurisdizione ordinaria, che continua anzi a rispondere ai criteri generali di riparto senza essere per ciò solo impedita dalla mutazione in senso pubblicistico, con la nomina dei commissari straordinari, della procedura.
Questa corte di legittimità si è più volte soffermata sulla natura giuridica, pubblica o privata, degli atti di liquidazione posti in essere dal commissario straordinario in esecuzione del programma. Si tratta di atti per loro natura normalmente più prossimi all’immediata attuazione delle finalità pubblicistiche di conservazione e continuità (anche mediante cessione) dei nuclei produttivi di grandi dimensioni e che, proprio per questa ragione, sono dalla legge posti all’esito di una fase procedimentalizzata in cui interviene la pubblica amministrazione che deve dare il suo consenso all’atto liquidatorio (artt.61 segg.).
Orbene, anche questi atti sono stati qualificati non come contratti ad evidenza pubblica ovvero a questi ultimi assimilabili, ma come atti di diritto privato perché costituiti da contratti di vendita stipulati per conto dell’impresa ed ingeneranti diritti soggettivi nelle controparti (Cass.SSUU n.23894/15; Cass.SSUU n.13451/17). Il che giustifica la giurisdizione ordinaria così come sancita dall’art.65 d.lgs.cit..
Si tratta di conclusione che deve valere anche per gli atti di sospensione-prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti; anzi, a ben vedere, a maggior ragione per questi atti, in quanto svincolati da quella procedimentalizzazione ed approvazione pubblica.
- 2.3 Quanto finora osservato induce a concludere nel senso che neppure per gli atti posti in essere nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria si possa derogare a quello che è il criterio discretivo basilare in materia di riparto di giurisdizione; avulso dalla prospettazione delle parti ed invece insito nel c.d. ‘petitum sostanziale’, a sua volta identificabile in ragione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio così come qualificata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (che qui è pacificamente un contratto) del quale i fatti allegati costituiscono manifestazione (tra le molte: Cass.SSUU n.20350/18; Cass.SSUU n.21928/18).
Non conta dunque, ai presenti fini, che la società ricorrente abbia prospettato la lesione di un interesse legittimo asseritamente derivata dalla violazione delle procedure interne che hanno condotto i commissari straordinari a discrezionalmente comunicare lo scioglimento del rapporto di leasing, essendo piuttosto dirimente l’incidenza di tale comunicazione su una posizione di diritto soggettivo – al normale corso del contratto – alla cui tutela sostanziale l’azione è orientata.